Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-04-2011) 24-06-2011, n. 25443

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

R.G. fu condannato dal Tribunale di Torino, con sentenza 27.10.2006, perchè riconosciuto responsabile di una serie di furti, consumati approfittando della sua qualità di dipendente della società di vigilanza MONDIALPOL srl.

M.E., convivente del R., è stata condannata perchè riconosciuta colpevole di favoreggiamento reale.

La CdA di Torino, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la pronunzia di primo grado.

Secondo quanto ritenuto dai giudici di merito, il R., addetto al trasporto degli incassi di vari supermercati, si era impadronito degli stessi, scambiando, di volta in volta, il "sacco" contenente contanti e assegni, con un sacco vuoto, che era nella disponibilità della società di vigilanza e che quindi egli poteva prelevare senza difficoltà.

In una cassetta di sicurezza, di cui è risultata essere titolare la M., poi furono trovati Euro 85.370, somma ritenuta sproporzionata rispetto alla capacità reddituale dei due imputati e, quindi, ritenuta costituire parte della refurtiva sottratta dal R..

Ricorre per cassazione il difensore e deduce violazione dell’art. 185 c.p.p., art. 604 c.p.p., comma 4, art. 551 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. c), in quanto, arbitrariamente, essendo i delitti di furto ascritti al R. probatoriamente connessi al delitto ex art. 379 c.p.p., ascritto alla M., l’azione penale avrebbe dovuto essere esercitata in via ordinaria e non mediante citazione diretta a giudizio.

Deduce inoltre mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità di motivazione.

Invero, con i motivi di appello, erano state proposte argomentazioni in grado di "demolire" gli indizi che si ritenevano gravare sui due imputati. Dette argomentazioni non hanno ricevuto adeguata risposta dai giudici di primo e secondo grado, e tuttavia esse avrebbero consentito di addivenire a una alternativa ricostruzione della vicenda, rispetto a quella prospettata dalla Accusa e fatta propria dal giudicanti.

Così dicasi: 1) per la concreta possibilità di sostituire i "sacchi", 2) per quel che attiene al mancato controllo del loro contenuto da parte dell’addetto alla "sala conta", 3) per quel che riguarda la possibilità che il R. occultasse nella sua borsa personale i predetti sacchi, 4) per la tipologia dei furti contestati al R., anche in considerazione della concorrenza di numerosi altri furti nel medesimo periodo, 5) per quel che riguarda il tenore di vita della coppia R. – M., 6) per il contenuto assolutamente non indiziante delle conversazioni intercettate.

Motivi della decisione

La prima censura è infondata, atteso che la dedotta violazione ( dell’art. 551 c.p.p.) determina nullità a regime intermedio.

Detta nullità avrebbe dovuto essere eccepita subito dopo la costituzione delle parti e non tardivamente innanzi a la giudice di secondo grado.

Invero, è stato chiaramente affermato (cfr. ASN 200207774-RV 221533) che, in tema di instaurazione del rito nel procedimento monocratico ( art. 550 c.p.p.), l’erronea scelta del PM, il quale proceda con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l’udienza preliminare non da luogo a nullità assoluta ed insanabile, ma solo ad una nullità a regime intermedio rilevabile, a pena di decadenza, subito dopo il compimento, per la prima volta, dell’accertamento della costituzione delle parti.

La seconda censura è inammissibile perchè assolutamente aspecifica.

Il ricorso si limita, in sostanza, a una generica doglianza circa lo scarso credito che il giudice di appello avrebbe attribuito alle censure a lui proposte.

Segue un elenco sommario di tali censure e la conclusione che ben sarebbe stato possibile giungere a una diversa ricostruzione dei fatti.

Orbene è noto che il giudice di legittimità, in tema di controllo sulla motivazione, si vede normativamente preclusa la possibilità, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (SU. sent. n. 12 del 2000, ric. Jakani, RV 216260).

Conclusivamente i ricorsi devono essere rigettati e ciascun ricorrente deve essere condannato alle spese del grado; gli stessi devono anche essere socialmente condannati al ristoro delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalla PC.

P.Q.M.

rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchè, in solido, al rimborso delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalla parte civile, che liquidano in Euro milleottocento (1.800) per onorari, oltre accessori, come per legge.
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