Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 19 giugno 2000 l’Istituto autonomo case popolari di Roma chiedeva l’annullamento dell’ingiunzione emessa dal competente dirigente del Comune di Roma al pagamento della sanzione pecuniaria di un milione di lire per abuso edilizio interno realizzato in un appartamento dato in locazione.
In diritto l’Istituto deduceva la propria carenza di legittimazione passiva non avendo alcuna responsabilità dell’abuso né la disponibilità del bene e dovendo le modifiche non autorizzate essere addebitate esclusivamente a colpa dell’assegnatario.
Nella specie peraltro si rendeva applicabile l’articolo 14 della legge 1985 n. 47, in materia di repressione di opere eseguite su beni pubblici.
Ulteriori ragioni di illegittimità erano ravvisate nella mancata, preventiva comunicazione al ricorrente del verbale di accertamento dell’infrazione e nella mancanza di motivazione dell’atto sanzionatorio.
Alla Camera di Consiglio del 26 luglio 2000 veniva accolta la domanda di sospensione degli effetti dell’atto impugnato.
Si è poi costituita in giudizio, quale Ente successore, l’ATER del Comune di Roma, che ha insistito per la decisione del ricorso e per il suo accoglimento.
Il resistente Comune di Roma (ora Roma capitale) ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorso merita accoglimento in considerazione della fondatezza dell’assorbente censura di omessa, preventiva comunicazione all’Istituto per le case popolari del verbale di accertamento della violazione edilizia commessa da un inquilino e comunque di un atto preventivo di rilevazione dell’abuso, prima di pervenire all’impugnata ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria.
Pur condividendo quell’orientamento giurisprudenziale (Vedi TAR Lazio, II Sezione, n. 5968/2007; TAR Bari n. 273 del 2011 e TAR Napoli n. 1317 del 2010) che esclude ogni illegittimità dell’atto sanzionatorio per mancata comunicazione al proprietario dell’immobile, deve rilevarsi che comunque siffatto orientamento muove dalla constatazione che a norma dell’articolo 7 della legge n. 47 del 1985 unico responsabile dell’abuso è il suo autore, al quale ben può essere rivolto l’ordine di demolizione senza tuttavia che il proprietario incolpevole possa subire anche l’acquisizione gratuita dell’area.
Ora nel caso di opere interne, per la cui realizzazione senza permesso l’articolo 26 della suddetta legge prevede solo la comminazione di una sanzione pecuniaria, il proprietario non può essere sottoposto al pagamento della somma inflitta in sostituzione dell’autore dell’abuso senza alcuna preventiva comunicazione da parte del Comune.
Si perverebbe in tal modo ad una ipotesi di responsabilità oggettiva non espressamente prevista dal legislatore, mentre il coinvolgimento del proprietario incolpevole nella fase procedimentale porrebbe lo stesso in condizioni di evitare la sanzione, attivandosi presso l’inquilino e ponendo in essere ogni altra iniziativa tesa al ripristino del bene.
Il ricorso deve essere quindi accolto, con assorbimento degli altri motivi e con annullamento dell’atto impugnato, in quanto rivolto anche nei confronti dell’allora I. di Roma.
Le spese sono poste a carico del Comune di Roma nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato nella parte in cui è diretto nei confronti dell’Istituto ricorrente.
Condanna il Comune di Roma al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio nella misura di Euro 1500 (millecinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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