Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con il decreto indicato in epigrafe il Direttore Generale per i Beni Ambientali e Paesaggistici ha annullato, relativamente al solo capannodeposito attrezzi indicato al n. 3, il provvedimento con cui il Comune di Monteriggioni aveva espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 32 della legge 47/85 e dell’art. 39 della legge 724/94, in merito all’istanza di sanatoria di fabbricati abusivamente realizzato dal ricorrente nel predetto Comune su immobile distinto in località Vallecchie.
I ricorrenti, comproprietari dell’immobile in questione, impugnano, chiedendone l’annullamento, per i seguenti motivi:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della legge 47/85;
Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione in relazione all’art. 82 del DPR 616/77;
Si è costituito in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, chiedendo il rigetto del gravame.
Non si è costituto il Comune intimato ritualmente.
Con ordinanza presidenziale n. 37 del 21.4.1997 sono stati disposti incombenti istruttori, reiterati con ordinanza collegiale n. 2067 del 7.3.2011.
Con memorie in vista dell’udienza di discussione del merito del gravame i ricorrenti hanno ulteriormente approfondito le proprie difese.
All’udienza pubblica del 12.5.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Il primo motivo di ricorso, incentrato sull’inapplicabilità della normativa in tema di sanatoria paesistica all’immobile in questione in quanto completato nel 1971 in epoca antecentente al vincolo paesistico – apposto con d.m. del 18.12.1972 – è infondato.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con decisione n. 20 del 22.7.1999, ribadita dalla successiva giurisprudenza (cfr. da ultimo Cons. St., VI, 9.9.2005 n. 4662; id., 16.3.2005 n. 1094; 16.2.2005 n. 492; id., 22.8.2003 n. 4765) ha avuto modo di chiarire che in sede di rilascio della concessione edilizia in sanatoria, ai sensi dell’art. 32 della legge 28.2.2985 n. 47, l’obbligo di acquisire il parere da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste anche per le opere realizzate anteriormente all’imposizione del vincolo stesso. A tale conclusione l’Adunanza Plenaria è pervenuta nella considerazione che "in mancanza di indicazioni univoche desumibili dal dato normativo" alla questione di cui sopra non può che darsi una soluzione "alla stregua dei principi generali in materia di azione amministrativa, tenuto conto della valenza attribuita dall’ordinamento agli interessi coinvolti nell’applicazione della disposizione legislativa di cui si tratta" e, conseguentemente, "la Pubblica Amministrazione, sulla quale incombe più pressante l’obbligo di osservare la legge, deve necessariamente tener conto, nel momento in cui provvede, della norma vigente e delle qualificazioni giuridiche che essa impone".
Tali principi sono pienamente condivisi dalla Sezione che, in numerosi precedenti, ha costantemente ribadito che il Comune, nell’esercizio del suo potere subdelegato, deve effettuare il giudizio di compatibilità paesistica tenendo conto dalla disciplina normativa vigente al momento della pronuncia in quanto la disposizione di portata generale di cui all’art. 32, primo comma, della legge 47 del 1985 relativa ai vincoli che appongono limiti all’edificazione, non reca alcuna deroga al principio di legalità che impone l’esplicazione della funzione amministrativa secondo la norma vigente al tempo in cui la funzione si esplica ("tempus regit actum").
In tale prospettiva, anche nella fattispecie in esame, va ribadito che il Comune (quale ente subdelegato) ed il Ministero erano tenuti ad applicare la normativa paesistica vigente al momento in cui il parere deve essere reso, in quanto prima l’immobile non aveva giuridica esistenza, atteso che l’art. 32, primo comma, della legge 47 del 1985 deve interpretarsi "nel senso che l’obbligo di pronuncia da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione all’esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria e che tale valutazione corrisponde alla esigenza di vagliare l’attuale compatibilità, con il vincolo, dei manufatti realizzati abusivamente" (cfr. tra tante, da ultimo, T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 07 marzo 2011, n. 2077).
La seconda doglianza, con cui si lamenta il difetto di istruttoria, e di conseguenza di motivazione, dell’atto impugnato risulta invece fondata.
Il provvedimento impugnato dispone l’annullamento parziale del parere favorevole espresso dal Comune di Monteriggioni in merito all’istanza di sanatoria di alcune fabbricati abusivamente realizzato dal ricorrente nel predetto Comune, in quanto limita l’annullamento al solo "fabbricato contrassegnato al n. 3..adibito a deposito attrezzi".
L’atto di annullamento è stato adottato in considerazione delle caratteristiche del capanno collegate ai materiali di costruzione, come si evince dalla motivazione che indica espressamente, quale unica ragione dell’insanabilità dell’abuso, che "è realizzato in tufoni, legname e copertura in ondulina; insieme questo che evidenzia in maniera estremamente chiara la precarietà della struttura che, inserita in un contesto naturale e costruito ordinato e ben progettato, finisce per costituire una nota stridente ed estremamente deturpante" per l’ambiente circostante.
Tale rilievi, tuttavia, unicamente incentrati sul tipo di materiali utilizzati, non sembrano tener conto di alcune circostanze fondamentali prospettate dai ricorrenti, anche nel gravame introduttivo e ribadite nelle memorie successive, i quali asseriscono che l’uso di legno e lastroni nelle costruzioni dell’area interessata costituisce piuttosto una caratteristica del luogo e comunque non differisce nell’aspetto dall’immobile principale di cui rappresenta una pertinenza rispetto al quale il Ministero non ha inteso esercitare il potere di annullamento. Quest’ultimo elemento, peraltro, non è stato oggetto di alcuna considerazione da parte dell’Autorità tutoria, che non menziona neppure le modeste dimensioni del fabbricato – di appena 24 mq – né alcun altro profilo atto a ravvisare le ragioni per cui tale capanno possa essere ritenuto non compatibile, a differenza dell’immobile principale cui accede, con i valori paesistici tutelati.
Non avendo l’Amministrazione in alcun modo considerato tali determinanti elementi di valutazione l’atto gravato risulta viziato da eccesso di potere per difetto di istruttoria, com’è confermato dallo stesso comportamento processuale della resistente che non ha ottemperato né all’ordinanza presidenziale n. 37 del 21.4.1997 – con cui si chiedevano chiarimenti in merito alla data di realizzazione dell’abuso in contestazione e la documentazione relativa all’attività istruttoria effettuata in vista dell’adozione del provvedimento impugnato – né all’ordinanza collegiale n. 2067 del 7.3.2011 con cui detti incombenti istruttori sono stati reiterati.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso va accolto, assorbita ogni altra censura, con conseguente annullamento dell’atto impugnato, addossando le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, alla parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II quater, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato; fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente le spese di giudizio liquidate nella misura di Euro 1,500.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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