Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 il Cons. Maria Luisa De Leoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e in diritto;
Con ricorso ex art. 114 cod. proc. amm., i ricorrenti, hanno adito questo Tribunale per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 11637 del 2009, con cui è stata accolta, fra l’altro, la domanda risarcitoria, ponendo a carico dell’Azienda USL Roma F e della Regione Lazio l’obbligo "di corrispondere ai ricorrenti, in solido tra loro, le somme come appresso specificate, a titolo di risarcimento del danno, in applicazione di quanto previsto dall’art. 35, comma 2, del d. lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000(…). Esso dovrà essere corrisposto in misura pari alla misura della indennità dovuta dall’Amministrazione ai propri sindaci (giusta art. 10 L.R. 16.6.1994, n. 18), non più percepita dall’adozione degli atti amministrativi impugnati fino alla concreta riassegnazione".
Osserva il Collegio che, non essendo intervenuta la riassegnazione dell’incarico in argomento prima della sua naturale scadenza, il limite temporale da osservare nella determinazione dell’indennità dovuta è quello della prestabilito con l’atto di nomina dei ricorrenti.
La sentenza citata dispone, altresì, circa la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
Gli interessati dichiarano, al riguardo, ed esibiscono copia dei relativi atti, che:
– la sentenza di cui trattasi è stata regolarmente notificata, in forma esecutiva in data 4 dicembre 2009 nei confronti della Regione Lazio ed in data 9 dicembre 2009 nei confronti dell’Azienda USL RM/F;
– che la medesima sentenza non è stata appellata per cui è passata in giudicato, come per legge (cfr. certificato di non proposto appello, rilasciato dall’Ufficio Ricevimento Ricorsi del Consiglio di Stato).
Risulta, altresì:
– che le Amministrazione suddette non hanno adottato alcun spontaneo adempimento, ragion per cui gli interessati hanno notificato alle controparti, in data 2 marzo 2010, un atto di costituzione in mora;
– che anche a seguito di tale intimazione le predette Amministrazioni non hanno adempiuto all’ordine contenuto nella sentenza in questione, neppure nei 30 (trenta) giorni successivi alla notifica della intimazione stessa.
Tanto premesso, considerato che la pretesa dei ricorrenti -consacrata nell’indicato provvedimento giurisdizionale – non è stata soddisfatta dalle Amministrazioni intimate, non resta al Collegio che dichiarare l’obbligo di dare piena ed integrale esecuzione alla suindicata sentenza, nel senso che ai ricorrenti va riconosciuto il diritto a percepire il pagamento delle indennità dovute a decorrere dall’adozione degli atti impugnati fino alla naturale scadenza del mandato, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria, salva l’applicazione dell’art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 774 in materia di cumulo.
Le Amministrazioni interessate dovranno provvedere entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni, decorrenti dalla notificazione della presente sentenza, a quanto disposto dalla sentenza stessa.
Inoltre, per evidenti esigenze di economia processuale, il Collegio reputa opportuno nominare, sin d’ora, un Commissario "ad acta", che è individuato nella persona del dott. Luigi Consoli, Segretario generale del TAR Lazio, il quale è incaricato di sostituirsi, nei successivi 60 (sessanta) giorni, alle amministrazioni obbligate, qualora risultino ancora inottemperanti alla scadenza del suddetto ulteriore termine di 45 giorni ad esse assegnato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, dichiarando l’obbligo delle Amministrazioni intimate di dare esecuzione, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, alla sentenza di questo Tribunale, Sez. III quater n. 11637 del 2009.
Dispone che, in caso di inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, all’esecuzione della predetta decisione provveda il Commissario ad acta, nominato sin d’ora nella persona del dott. Luigi Consoli, Segretario generale di questo Tribunale, per l’adozione dei provvedimenti di esecuzione entro ulteriori 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine assegnato ed eventualmente spirato.
Condanna le amministrazioni soccombenti al pagamento delle spese e degli onorari di lite, che si liquidano in favore dei ricorrenti in complessivi Euro 2000,00) (duemila/00), di cui euro 1.000,00 (mille/00) a carico della Regione Lazio ed euro 1.000,00 (mille/00) a carico della ASL Rm/F.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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