Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
B.R., C.L., F.M., S. L. e A.V., medici che hanno conseguito la specializzazione nel periodo tra il 1/1/84 e l’anno accademico 1991/92, propongono ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha rigettato il loro gravame avverso la sentenza di primo grado del Tribunale, che aveva respinto, ritenendo maturata la prescrizione decennale, la loro domanda di condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Sanità e del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Scientifica al pagamento de compenso previsto dalle norme comunitarie ed al risarcimento del danno per l’illecito commesso dal legislatore italiano.
Gli intimati resistono con controricorso.
Motivi della decisione
1.- Con l’unico motivo, sotto il profilo della violazione di legge, i ricorrenti propongono il tema della decorrenza della prescrizione decennale del diritto al risarcimento del danno per la tardiva ed incompleta trasposizione della direttiva, decorrenza che – secondo il giudice a quo – dovrebbe ancorarsi al "momento del conseguimento dell’attestato di specializzazione, ovvero ancora prima, ossia al termine di ciascuno degli anni di frequentazione del corso di specializzazione" mentre, secondo i ricorrenti, dovrebbe fissarsi "all’atto della pubblicazione del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257". 1.1.- Il mezzo è fondato, nei termini di seguito precisati.
Va premesso che, riguardo alla eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti, il Collegio non è vincolato dalla prospettazione dei ricorrenti. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, la riserva alla parte del potere di sollevare l’eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare l’effetto estintivo e di manifestare la volontà di profittare di quell’effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell’inerzia) le norme applicabili al caso di specie (Cass., SSUU 25 luglio 2002 n. 10955). Il che, ovviamente, vale anche per la parte contro la quale l’eccezione è proposta e che neghi il verificarsi del menzionato effetto estintivo.
Ciò posto, va ricordato, quanto alla individuazione del dies a quo del termine prescrizionale decennale del diritto al risarcimento del danno, spettante ai medici specializzati, che questa Corte ha affermato che il termine di prescrizione comincia a decorrere il 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, in quanto soltanto da tale data i soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1 gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991 hanno avuto la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento della normativa europea (Cass. 17 maggio 2011 n. 10813).
Il ricorso va pertanto accolto nei sensi che precedono, restando così irrilevante la diversa indicazione, in sentenza, rispetto al ricorso, della data di notifica dell’atto introduttivo.
2.- La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto enunciato sub 1.1.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.
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