Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ricorso notificato il 30.3.2011, tempestivamente depositato, la parte ricorrente ha impugnato il silenzio opposto dall’Amministrazione intimata ed inerente alla richiesta di permesso di costruire avanzata in data 18.3.2010.
A sostegno del ricorso sono stati dedotti i vizi di eccesso di potere e violazione di legge.
La difesa comunale non si è costituita in giudizio.
Rileva, anzitutto, il Collegio che l’Amministrazione comunale intimata ha rilasciato in data 19.5.2011 il titolo edilizio richiesto, come risulta dalla copia del permesso di costruire depositata in data odierna dal difensore del ricorrente.
E’ perciò cessata fra le parti la materia del contendere.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Le spese, i diritti e gli onorari di difesa sono poste a carico del Comune di Fiuggi e possono essere liquidati, in difetto di produzione di nota spese, in complessivi Euro 700,00, oltre ad oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna il Comune di Fiuggi a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 700,00, oltre ad I.V.A. e C.P.A., a titolo di spese, diritti ed onorari di difesa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.