Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-05-2011) 27-06-2011, n. 25659 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

F.P. e FA.CR. ricorrono in cassazione avverso la sentenza, in data 30.11.2010 della Corte d’Appello di Catanzaro di conferma della sentenza di condanna emessa nei loro confronti dal Tribunale di Lametia Terme il 7.4.2010 in ordine al delitto di furto aggravato.

Si denuncia erronea applicazione della legge penale relativamente al ritenuto furto consumato, nonostante la stessa Corte del merito abbia affermato che gli imputati stavano cercando di trafugare, al momento dell’arresto in flagranza, la merce che si trovava semplicemente accumulata sul ciglio stradale davanti al negozio da dove era stata sottratta.

Motivi della decisione

I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili perchè basati su censure ripetitive delle argomentazioni già sottoposte al vaglio del giudice dell’appello, manifestamente infondate e, in gran parte, dedotte con formulazioni generiche.

Nella giurisprudenza di legittimità è stato affermato il seguente principio di diritto: "E’ inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità" (in termini, sez. 2 sent. n. 19951 del 15.05.2008, Rv. 240109; sez. 4 sent. n. 34270 del 3.07.2007, Rv.

236845; sez. 1 sent. n. 39598 del 30.09.2004 Rv. 290634;Sez. 4, N. 256/98 – ud. 18/9/1997 – RV. 210157; nello stesso senso Sez. 4, N. 1561/93 – ud. 15/12/1992 – RV. 193046). Il ricorso per cassazione deve rappresentare censura alla sentenza impugnata, criticandone eventuali vizi in procedendo o in iudicando: esso, quindi, non può consistere in una supina riproposizione delle doglianze espresse con l’appello, ma deve consistere in una critica alle ragioni in fatto e/o in diritto sulla cui scorta il secondo giudice ha ritenuto di dover disattendere il gravame.

Comunque, la censura, oggetto dell’unico motivo, è, in diritto, chiaramente infondata. Si è sostenuto che, in mancanza di occultamento della refurtiva, la condotta posta in essere dagli imputati, sebbene univocamente diretta alla sottrazione dei beni, non può essere ritenuta idonea ad integrare il requisito dell’impossessamento, necessario per ritenere il reato consumato. La motivazione sul punto dell’impugnata sentenza è perfettamente conforme al dettato normativo ed alla giurisprudenza di questa Corte che pone l’accento, ai fini della configurabilità del delitto di furto consumato, in riferimento alla condotta del ladro, l’aver esercitato un potere, anche se temporaneo, sulla refurtiva. Orbene, tornando al caso di specie, l’aver portato fuori dal negozio la merce rubata ed averla depositata all’esterno sul marciapiedi in attesa di portarla via, non può non aver implicato l’avvenuto impossessamento, anche se poi si è stati costretti ad abbandonarla in conseguenza dell’altrui pronto intervento (v. per tutte in termini: Sez. 5, Sentenza n, 37205 del 16/06/2010 Ud. Rv. 248423) Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ciascuno a quello della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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