Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-02-2011) 27-06-2011, n.Scriminanti 25608

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

F.G. ricorre tramite difensore di fiducia avverso la sentenza del Tribunale Monocratico di Siracusa del 20.01.2009 che, per quanto interessa, aveva confermato la condanna pronunciata in suo danno dal giudice di pace di Lentini per il reato di lesioni volontarie in danno di D.G.S..

Il reato era stato consumato nel corso di un litigio insorto in casa di D.G.S., ove la F. s’era recata nella qualità di medico INPS per effettuare una visita fiscale.

Deduce la ricorrente contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione dei fatti ed in particolare all’omesso riconoscimento dell’esimente della legittima difesa, a suo avviso sussistente atteso che era stata costretta a difendersi dall’aggressione patita ad opera della sua antagonista D.G. S., a sua volta condannata per lesioni volontarie in danno dell’attuale ricorrente.

Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Siracusa.

Infatti sussiste chiaramente il vizio di contraddittorietà della motivazione denunciato, atteso che la sentenza impugnata da atto della circostanza che la D.G.S. aggredì per ben due volte la dottoressa F., medico dell’INPS che nell’appartamento stava effettuando una visita fiscale ed era pertanto nell’esercizio di funzioni di Pubblico Ufficiale, non riconoscendo alla reazione della predetta le caratteristiche di azione difensiva, con la motivazione pretestuosa che la reazione appariva eccessiva, non considerando che chi è reiteratemente aggredito di regola reagisce come può secondo la concitazione del momento, e non è tenuto a calibrare l’intensità della reazione, finalizzata ad indurre la cessazione della avversa condotta lesiva, salva l’ipotesi di eventuale manifesta sproporzione, che nel caso di specie non sussiste secondo quanto la stessa sentenza impugnata riferisce.

Il Tribunale Monocratico di Siracusa, in persona di diverso magistrato, provvederà a nuovo giudizio, facendo applicazione delle regole di giudizio testè enunciate.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Siracusa per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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