Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-06-2011) 28-06-2011, n. 25697

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

T.C.S. ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta, in data 22 dicembre 2009 (la quale, decidendo in sede di rinvio a seguito di un rilevato vizio di notifica della prima decisione della corte distrettuale, ha confermato la sentenza di condanna, 6 luglio 2001 del Tribunale di Gela, alla pena di anni uno, mesi 10 di reclusione e L. 1.200.000 di multa per il reato di riciclaggio, con riferimento a due autovetture provento di furto, i cui contrassegni identificativi erano stati alterati), deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

1.) I motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.

Con un unico motivo di impugnazione si prospetta vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento al mancato avviso al codifensore, ritualmente nominato e mai revocato, avv. Claudio Cricchio, dell’udienza 22 dicembre 2009 avanti la Corte di appello dopo l’annullamento con rinvio da parte della Corte di legittimità:

nella specie infatti l’avviso risulta notificato al solo difensore avv. Sinatra.

Il motivo è assolutamente privo di fondamento.

La nullità a regime intermedio, derivante dall’omesso avviso dell’udienza a uno dei due difensori dell’imputato, è infatti sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione a opera dell’altro difensore comparso, pur quando l’imputato non sia presente: è invero onere del difensore presente, anche se nominato d’ufficio in sostituzione di quello di fiducia regolarmente avvisato e non comparso, verificare se sia stato avvisato anche l’altro difensore di fiducia ed il motivo della sua mancata comparizione, eventualmente interpellando il giudice (cfr. in termini: Sez. U, 39060/2009 Rv. 244187; Sez. 6, 17267/2010, Rv. 247086).

Da ciò la palese infondatezza del gravame con conseguente declaratoria di inammissibilità e condanna del ricorrente alle spese del grado e alla somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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