Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6
La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare il
Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall’Assemblea
generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e’ data al trattato di cui
all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 22 del Trattato
stesso.
Art. 3
Copertura finanziaria
1. All’onere derivante dalla presente legge, pari a euro 50.000
annui a decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante corrispondente
riduzione della proiezione, per l’anno 2015, dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2013-2015, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 4 ottobre 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri
Bonino, Ministro degli affari esteri
Mauro, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.