DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 2013, n. 127 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 442, concernente le norme per l’amministrazione e la contabilita’ della…

…legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni,
recante norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi
pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di
garanzia dell’attuazione della legge;
Visto, in particolare, il comma 5 dell’articolo 12 della citata
legge n. 146 del 1990, il quale prevede che le norme dirette a
disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilita’ generale dello Stato, sono approvate
con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro del tesoro, sentita la predetta Commissione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998,
n. 442, recante norme per l’amministrazione e la contabilita’ della
Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali;
Vista la legge 11 aprile 2000, n. 83, recante modifiche ed
integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di
esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e
di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati
che, tra l’altro, ha attribuito nuovi compiti e funzioni alla
Commissione;
Sentita la Commissione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza dell’11 aprile 2013;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 26 luglio 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica
30 novembre 1998, n. 442

1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 30 novembre 1998,
n. 442, concernente il regolamento recante norme per
l’amministrazione e la contabilita’ della Commissione di garanzia per
l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici
essenziali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. Le entrate e le spese sono ulteriormente ripartite, secondo
il loro oggetto, in capitoli, recanti una specifica denominazione,
individuati con deliberazione della Commissione su proposta del
coordinatore generale.»;
b) all’articolo 8, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Le variazioni per nuove o maggiori spese, possono proporsi
solo se e’ assicurata la copertura finanziaria. Le variazioni del
bilancio di previsione ed i prelevamenti sul fondo di cui al comma 1
sono deliberati dalla Commissione previo parere del collegio dei
revisori dei conti. In caso di necessita’ provvede il coordinatore
generale, con atto da sottoporre a ratifica della Commissione nella
prima adunanza utile. Le variazioni compensative sono sottoposte,
dandone informazione alla Commissione, all’approvazione del
coordinatore generale o, in caso di impedimento, dal funzionario
preposto al servizio finanziario.»;
c) all’articolo 17, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Il fondo puo’ essere dotato all’inizio di ciascun anno
finanziario, con determinazione del Presidente, di un importo pari a
6.000 euro, reintegrabili durante l’esercizio.»;
d) all’articolo 17, il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. Con il fondo economale interno si puo’ provvedere al
pagamento delle spese di funzionamento per un importo non superiore a
500 euro.»;
e) all’articolo 19, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Su proposta del Presidente, la Commissione, con
deliberazione approvata dai due terzi dei componenti, nomina,
nell’ambito del contingente di personale di cui all’articolo 12 della
legge 12 giugno 1990, n. 146, un coordinatore generale, scelto tra
dirigenti della pubblica amministrazione con pluriennale esperienza
gestionale di strutture pubbliche, ovvero tra persone di particolare
e comprovata qualificazione professionale, anche interne alla
struttura, a cui sono attribuite le funzioni di amministrazione e di
gestione dell’attivita’ della Commissione. Il coordinatore generale,
qualora sia dipendente pubblico, viene collocato in comando, in
aspettativa, oppure in analoga posizione prevista dai rispettivi
ordinamenti.»;
f) all’articolo 20, il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. I mandati sono firmati dal coordinatore generale ovvero, in
caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, dal funzionario
preposto al servizio finanziario.»;
g) all’articolo 25, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. I contratti sono sottoscritti dal coordinatore generale o,
in caso di sua assenza o impedimento, dal funzionario preposto al
servizio finanziario.»;
h) all’articolo 25, il comma 3 e’ abrogato;
i) all’articolo 28, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Le funzioni di consegnatario e di cassiere sono affidate
dal coordinatore generale a funzionari in servizio, i quali assumono
rispettivamente la denominazione di consegnatario e di cassiere.»;
l) all’articolo 36, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Il coordinatore generale deve eseguire, almeno una volta
nel corso di ogni trimestre, congiuntamente con il funzionario
responsabile del servizio finanziario, una verifica alla cassa e alle
scritture tenute dal cassiere, un’altra alla fine di ogni esercizio e
comunque nel caso di cambiamento della gestione.»;
m) all’articolo 37, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si
applicano le disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita’ generale dello Stato. Si applicano, altresi’, le
disposizioni attuative dell’articolo 2 della legge 31 dicembre 2009,
n.196, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.».

Art. 2

Norma transitoria

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), non
si applicano fino alla scadenza dell’incarico di coordinatore
generale in corso alla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 19 settembre 2013

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Saccomanni, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 8, foglio n. 299

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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