Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Il signor A. F. F., già Presidente del collegio sindacale dell’Istituto autonomo per le case popolari di Lecce, con il ricorso n. 320 del 2006, proposto al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, ha chiesto l’annullamento della deliberazione del Giunta regionale della Regione Puglia, n. 828 del 28 giugno 2005, recante nomina del dott. L. M. a Presidente del collegio sindacale dell’Istituto suddetto.
2. Il Tribunale amministrativo, con la sentenza n. 1969 del 2006, ha accolto il ricorso compensando tra le parti le spese del giudizio.
3. Con l’appello in epigrafe è chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado, con domanda cautelare di sospensione dell’esecutività.
La domanda cautelare è stata accolta con l’ ordinanza n. 26 ottobre 2006, n. 5607
4. All’udienza del 7 giugno 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione
1. Con la sentenza gravata, n. 1969 del 2006, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Lecce, sezione seconda, ha accolto il ricorso proposto avverso il provvedimento della Giunta regionale della Regione Puglia, n. 828 del 2005, recante nomina del Presidente del collegio sindacale dell’Istituto autonomo per le case popolari di Lecce.
2. Nella sentenza si afferma che:
– con il provvedimento impugnato è stato nominato il dott. L. M., ritenendo la decadenza automatica dall’incarico del dott. F. F., nominato dalla precedente Amministrazione regionale, in applicazione dell’art. 6, comma 6, lettera a), della legge 22 ottobre 1971, n. 865, che stabilirebbe tale decadenza per il Presidente del collegio sindacale in conseguenza della cessazione dalle funzioni della Giunta regionale che lo ha eletto;
– tale interpretazione è scorretta, poiché tiene conto soltanto della norma citata e non dell’art. 31 della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 28 ("Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2000") recante il commissariamento degli IACP pugliesi fino all’approvazione della nuova disciplina del loro ordinamento; in questa norma è prevista la cessazione degli organi ordinari dalla data di nomina del commissario straordinario "a eccezione del Collegio sindacale" (comma 2 dell’art. 31 citato), dovendosi però considerare che nessun termine di scadenza è fissato per il mandato del commissario straordinario, sottratto così alla regola del collegamento con l’organo politico da cui promana, per cui tale transitorietà della fase contingente della vita amministrativa degli IACP non può non trasmettersi all’attività del collegio sindacale, il cui mandato non cessa, di conseguenza, all’atto della cessazione delle funzioni dell’organo politico che ha provveduto alla nomina;
– non è fondato, invece, l’ulteriore motivo di ricorso della violazione dell’art. 2400 c.c., essendo questa norma propria dell’ordinamento civilistico relativa alle società di capitali e perciò estranea alla regolazione specifica degli Istituti in questione.
3. Nell’appello si deduce che:
– soltanto una normativa a carattere eccezionale può derogare alla disciplina generale della fattispecie, data dall’art. 6 della legge n. 865 del 1971, per il quale il mandato dei componenti degli organi di amministrazione e del collegio sindacale degli IACP inizia con la loro nomina e scade con la cessazione dell’organo politico che ha deciso la detta nomina;
– tale normativa di eccezione è stata introdotta con la legge regionale n. 28 del 2000, ma limitatamente agli organi di amministrazione degli IACP; di questi è infatti prevista la cessazione dalla data di nomina del commissario straordinario, del quale è a sua volta stabilita la nomina prima della scadenza della Giunta e fino alla definizione della riforma del settore, ma, contestualmente, è esclusa da tale disciplina quella sulla durata del collegio sindacale, che resta, di conseguenza, quella ordinaria; è errata perciò l’interpretazione data nella sentenza impugnata, che estrae dalle dette disposizioni una diversa normativa implicita, contrastante con i principi di cui agli articoli 14 e 12 delle "Disposizioni sulla legge in generale" del codice civile anche per l’effetto che ne deriva dell’abrogazione retroattiva della normativa ordinaria di disciplina della durata del collegio sindacale;
– l’interpretazione data dall’Amministrazione è inoltre coerente con le diverse funzioni del commissario straordinario e del collegio sindacale, volte, per il primo, allo scopo specifico della riforma del settore e la cui durata è perciò collegata al raggiungimento di tale scopo, restando connesse, per il secondo, al fine ordinario dell’esercizio dei controlli di competenza.
4. Ritiene la Sezione che le censure dell’appellante siano fondate.
Infatti, per gli organi di cui qui si tratta l’art. 6 della legge n. 865 del 1971 prevede, ai sensi del comma 3, n. 1, che: "Il consiglio di amministrazione degli IACP è composto da: 1) tre membri eletti dal consiglio provinciale, uno dei quali in rappresentanza delle minoranze…"; ai sensi del comma 6, che "Il collegio dei sindaci è composto: a) da un sindaco, con funzione di presidente, nominato dalla giunta regionale e da un sindaco nominato dal consiglio provinciale, scelti tra gli iscritti all’albo dei revisori dei conti…Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni"; ai sensi del comma 7, che "I membri eletti secondo le disposizioni di cui al numero 1) del terzo comma ed i membri nominati a norma del sesto comma, lettera a) del presente articolo restano in carica per lo stesso periodo degli organi che li hanno eletti".
L’art. 31 della legge regionale n. 28 del 2000 prevede che "1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di regionale di disciplina del nuovo ordinamento degli enti regionali operanti nel settore dell’edilizia residenziale pubblica e del contestuale riordino dell’intera materia, con decreto del Presidente della Giunta regionale…viene nominato un commissario straordinario per ciascun IACP. 2. Dalla data di nomina del Commissario straordinario gli organi in carica cessano la loro funzione, a eccezione del Collegio sindacale".
Con questa normativa è perciò stabilito chiaramente che:
a) in via ordinaria, i componenti degli organi degli Istituti che traggono la loro legittimazione dagli organi politici degli enti territoriali, poiché da questi eletti o nominati (i membri del consiglio di amministrazione eletti dal consiglio provinciale e, per il collegio sindacale, il Presidente, nominato dalla Giunta regionale, e il componente nominato dal consiglio provinciale), restano in carica per lo stesso periodo degli organi politici;
b) in via straordinaria, gli organi degli Istituti cessano dalle funzioni all’atto della nomina del commissario straordinario salvo i collegi sindacali.
All’atto perciò della nomina del commissario straordinario di certo cessa dalle funzioni il consiglio di amministrazione, decadendo dalla carica anche i componenti eletti dal consiglio provinciale, in coerenza con la finalità propria della nomina del commissario che è quella di concentrare sull’organo straordinario i poteri dell’organo ordinario di gestione mentre, per espressa disposizione della stessa normativa straordinaria, all’atto della nomina suddetta non cessano invece dalle funzioni i collegi sindacali.
Se ne deduce che la durata dei collegi sindacali continua ad essere disciplinata secondo le previsioni della normativa ordinaria e che, perciò, i componenti il cui incarico deriva dalle determinazioni degli organi politici degli enti territoriali cessano dalle funzioni con la scadenza dei detti organi e sono rinnovati a seguito della rinnovazione di questi.
Tale conclusione risulta corroborata dalla lettera della normativa ed è coerente con la sua ratio, che è quella di differenziare la provenienza della legittimazione politica dell’organo di gestione e di quello di controllo, con l’evidente, e ragionevole, scopo di evitare la possibilità di una medesima provenienza per entrambi, proprio in ragione della straordinarietà dei poteri del primo, e dell’opportunità, quindi, che sia fondato su una diversa legittimazione l’organo deputato al relativo controllo.
5. Per quanto considerato, l’appello è fondato e deve essere perciò accolto, sicché, in riforma della sentenza gravata, va respinto il ricorso di primo grado.
Le spese dei due gradi seguono, come di regola, la soccombenza. Esse sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, n. 8196 del 2006, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso originario.
Condanna l’appellato, signor A. F. F., al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio a favore della Regione Puglia, appellante, che liquida in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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