Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-05-2011) 28-06-2011, n. 25758 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 22/12/2010 il Tribunale di Bari si pronunziava sull’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo ai fini di confisca, L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies emesso dal Gip di Bari in data 6/11/2009 e relativo ad un appartamento sito in (OMISSIS), per la quota del 50% di proprietà di R.R., nonchè ad una vettura Audi A2, di proprietà della medesima, ad una autovettura Audi Q5, concessa in locazione a R.R. e Ru.Ro. e ad un c/c bancario intestato alla medesima, beni ritenuti nella disponibilità del marito convivente D.V.F., soggetto indagato per associazione a delinquere, finalizzata all’usura, usura e trasferimento fraudolento di valori.

Il Tribunale accoglieva l’istanza di riesame limitatamente all’autovettura Audi A2, di cui disponeva la restituzione alla R., confermando nel resto il decreto di sequestro.

L’appartamento in questione era stato acquistato con rogito del 2/12/1998, unitamente ad altro appartamento intestato alla figlia minore D.V.L..

Quanto all’origine delle somme impiegate per l’acquisto dell’immobile, il Tribunale, preso atto della documentazione prodotta dalla difesa risultava che i parenti della minore avevano versato, nel 1996, la somma in contanti di L. 55.000.000 per l’acquisto dell’intero immobile di Via (OMISSIS), rilevava che i coniugi D. V.F. – R. risultavano privi di redditi propri e con due figli minori a carico, per cui non si spiegava come la famiglia avesse potuto vivere nel biennio 1996/98, senza utilizzare la provvista fornita dai parenti e come avesse potuto recuperare gli ulteriori otto milioni necessari per l’acquisto dei due appartamenti (pari in totale a L. 63.000.000).

Di conseguenza il Tribunale riteneva non giustificato l’acquisto dell’immobile intestato per la quota del 50% alla R..

Ugualmente il Tribunale riteneva non giustificata la locazione finanziaria dell’Audi Q5.

Quanto al c/c, il Tribunale osservava che lo stesso, pur se intestato alla R., risultava essere stato utilizzato per operazioni di acquisto di veicoli e di movimentazione di assegni riconducibili a D.V.F..

In conclusione il Tribunale rilevava che per tali beni sussisteva la disponibilità in testa all’indagato D.V.F. nonchè la sproporzione fra i redditi leciti del medesimo e della moglie ed il valore dei beni in sequestro.

Avverso tale ordinanza propone ricorso l’interessata per mezzo del suo difensore, sollevando un unico motivo di gravame con il quale deduce violazione di legge e vizio della motivazione.

Al riguardo si duole che il Tribunale abbia fornito una motivazione apparente in ordine al requisito del fumus commissi delicti, limitandosi a richiamare per relationem l’ordinanza cautelare emessa nei confronti di D.V.F..

Si duole, inoltre che il Tribunale abbia trascurato la validità ed efficacia probante della documentazione prodotta dalla difesa in sede di riesame dalla quale si evinceva, in maniera chiara e precisa, la provenienza delle somme di denaro utilizzate ai fini dell’acquisto dell’immobile, precisando che tali somme, a garanzia dell’acquisto, furono versate presso lo studio del difensore, affinchè curasse l’ottenimento dell’autorizzazione da parte del giudice tutelare per l’acquisto dell’appartamento intestato alla figlia minorenne.

Infine la ricorrente contesta il rapporto di pertinenzialità fra il bene oggetto del sequestro ed il reato, essendo l’attività criminosa ascritta a D.V.F. iniziata nel 2008, a fronte dell’acquisto del bene avvenuto nel 1998.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Occorre premettere che secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, "In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e)" (Cass. Sez, Un. sent. n. 5876 del 28/1/2004 dep. 13/2/2004 rv 226710).

Ancora più recentemente, questa Corte ha ribadito che:

"Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice." (Cass. Sez. 5^, Sentenza n. 43068 del 13/10/2009 Cc. (dep. 11/11/2009) Rv.

245093).

Nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato non è nè del tutto mancante, nè apparente.

Al contrario la motivazione consente di ricostruire il percorso argomentativo seguito dal Tribunale per il riesame per pervenire alle conclusioni assunte e prende in considerazione i principali argomenti sollevati dalla difesa per giustificare l’acquisto dell’appartamento sito in (OMISSIS), intestato per il 50% alla ricorrente, legittimamente disattendendoli.

Il Tribunale fornisce altresì motivazione adeguata in ordine al sequestro dell’autovettura Audi Q5 e dei due conti correnti.

Quanto ai presupposti per l’emissione del provvedimento cautelare reale, è manifestamente infondata l’eccezione di carenza del requisito del fumus.

Il richiamo effettuato al provvedimento cautelare con il quale è stata emessa ordinanza di custodia in carcere a carico di D.V. F. per i reati di associazione a delinquere, finalizzata all’usura, usura e trasferimento fraudolento di valori, costituisce controllo dell’astratta configurabilità, nel caso concreto, dei fatti reati attribuiti all’indagato.

Nè sono configurabili nel provvedimento impugnato "errores in iudicando" o "in procedendo".

Il provvedimento impugnato, pertanto, è coerente con l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno statuito che:

"Le condizioni necessarie e sufficienti per disporre il sequestro preventivo di beni confiscabili a norma del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, commi 1 e 2, convenuto con modificazioni nella L. 7 agosto 1992, n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), consistono, quanto al "fumus commissi delicti", nell’astratta configurabilità, nel fatto attribuito all’indagato e in relazione alle concrete circostanze indicate dal P.M., di una delle ipotesi criminose previste dalle norme citate, senza che rilevino nè la sussistenza degli indizi di colpevolezza, ne1 la loro gravità e, quanto al "periculum in mora", coincidendo quest’ultimo con la confiscabilità del bene, nella presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi" (Cass. Sez. U. Rv. 226492).

Occorre, inoltre, rilevare che la discrasia temporale fra l’acquisto del bene immobile, avvenuto il 19/11/1998, e l’epoca dei fatti oggetto del procedimento penale, che il Tribunale per il riesame fissa a partire dal 2004 (fol.10) non fa venir meno la presunzione di illecita accumulazione.

Al riguardo la medesima pronunzia delle Sezioni Unite, sopra citata, statuisce che:

La condanna per uno dei reati indicati nel D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, commi 1 e 2, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992, n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorchè, da un lato, sia provata l’esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall’altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi.

Di talchè, essendo irrilevante il requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per cui si è proceduto, la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato"(Cass. Sez. U, Sentenza n. 920 del 17/12/2003 Cc. (dep. 19/01/2004 ) Rv. 226490).

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, chi lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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