Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
B.S., posto in stato di custodia cautelare in carcere il 24/6/2005 in esecuzione di ordinanza cautelare, veniva poi rimesso in libertà il 5 luglio 2005 con provvedimento del 4 luglio 2005: nei suoi confronti il 28 giugno 2007 veniva poi pronunciata sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’art. 425 c.p.p. per non aver commesso il fatto, divenuta definitiva avendo la Corte di Cassazione dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal P.M. avverso la sentenza stessa.
Con domanda presentata alla Corte di Appello di Milano, il B. chiedeva quindi l’equa riparazione per l’ingiusta detenzione subita, nella misura di Euro 100.000,00. Non si costituiva il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La Corte d’Appello adita, provvedendo con ordinanza depositata il 18/1/2010, liquidava all’istante la somma di Euro 6.000,00 per il complessivo periodo della detenzione sofferta (dodici giorni di custodia in carcere), disponendo la compensazione delle spese tra le parti.
Avverso detto provvedimento ricorre per Cassazione il B. deducendo vizio motivazionale in ordine all’entità della somma liquidata, da ritenersi a suo avviso esigua; secondo il ricorrente, la Corte di merito sarebbe incorsa in errore, avendo proceduto alla determinazione della somma da liquidare in base al solo calcolo aritmetico, senza tener conto, in particolare, del danno alla vita di relazione, all’onore ed all’immagine – in quanto noto e stimato poliziotto all’epoca dei fatti – subiti in conseguenza dell’ingiusta privazione della libertà all’immagine.
Il ricorrente si duole inoltre del mancato ristoro delle spese legali sostenute in conseguenza dell’ingiusta detenzione, per un ammontare pari ad Euro 8.568,00.
Ha depositato memoria il ricorrente, con ulteriori argomentazioni a sostegno delle doglianze dedotte.
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Giova ricordare innanzi tutto che questa Corte ha elaborato alcuni parametri per conferire fondamento razionale ed equilibrato alla determinazione equitativa. Tali parametri riguardano, in particolare, la durata della privazione della libertà, la cifra massima fissata dal legislatore con l’art. 315 c.p.p., comma 2, e il limite massimo di durata complessiva della custodia cautelare, indipendentemente (come precisato dalle Sezioni Unite con la sentenza Caridi del 9 maggio 2001) dal titolo del reato in concreto contestato. La stessa giurisprudenza ha chiarito – in conformità al principio enunciato in materia dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza N. 1 del 31 maggio 1995, proc. Castellani (RV. 201035) – che i dati aritmetici, in tal modo ottenuti, possono subire aggiustamenti che tengano conto di particolari aspetti soggettivi ed oggettivi del caso concreto, in ordine ai quali, peraltro, il giudice di merito è ovviamente tenuto a fornire adeguata e congrua motivazione, anche circa le regole di esperienza che ne hanno suggerito l’adozione.
Come è comunemente riconosciuto, la riparazione per l’ingiusta detenzione non ha natura di risarcimento del danno ma di semplice indennità o indennizzo in base a principi di solidarietà sociale per chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale.
La natura di indennizzo della somma liquidata a titolo di riparazione conduce a importanti conseguenze anche nel giudizio di legittimità perchè i criteri, necessariamente equitativi, utilizzati dal giudice di merito non possono essere sindacati in questo giudizio, con riferimento alla denuncia di un vizio motivazionale, se non nei ridotti limiti della verifica della logicità del percorso argomentativo seguito dal giudice stesso, e non certo quando, con il ricorso, si intende in realtà non denunziare la violazione di legge o un vizio di motivazione del provvedimento impugnato ma solo evidenziare l’insufficienza della somma liquidata a favore dell’istante.
Il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione – quale tipico giudizio di merito – è dunque sottratto al giudice di legittimità che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non certo sindacare la sufficienza, o insufficienza, della somma liquidata a titolo di riparazione, a meno che, discostandosi in modo assai sensibile dai criteri usualmente seguiti – che fanno riferimento al tetto massimo liquidabile correlato al termine massimo della custodia cautelare – il giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta. Nella concreta fattispecie, la Corte distrettuale si è ispirata correttamente ai principi enunciati al riguardo nella giurisprudenza di legittimità, anche per quel che riguarda l’accenno, per un verso, alla non ascrivibilità dei disturbi indicati nella relazione psichiatrica prodotta esclusivamente alla detenzione, e, per altro verso, al significativo impatto emotivo derivato al B. dal pur breve periodo di detenzione, tenuto conto dell’ultraventennale servizio prestato con onore nella Polizia di Stato e per l’assenza di precedenti esperienze carcerarie.
La Corte distrettuale, dunque, non è venuta meno all’onere motivazionale sull’applicazione dei criteri di liquidazione, avendo comunque tenuto conto, in una valutazione globale, delle conseguenze, sia pure sul piano generale, della detenzione, avendo fatto ad esse espresso richiamo, così pervenendo alla liquidazione di una somma che non presenta carattere arbitrario, e tanto meno simbolico, posto che risulta pari al doppio del mero calcolo aritmetico.
Per quel che riguarda le spese legali sostenute durante le fasi del giudizio di cognizione conclusosi con l’assoluzione, le stesse non possono trovare riconoscimento in sede di equa riparazione per ingiusta detenzione, come condivisibilmente precisato da questa Corte (Cosi, "ex plurimis" sez. 1, n. 2628/91 cc. 4/6/1991, rv. 188336).
Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualil.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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