Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ordinanza del 28.10.2010, il Tribunale della Libertà di Milano rigettava l’istanza di riesame proposta da F.V. contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del locale Tribunale il 9.10.2010, ai sensi dell’art. 321 c.p.p., in relazione alla L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies comma 4, nell’ambito del procedimento penale a carico dello stesso istante per i reati di concussione aggravata ex D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e favoreggiamento reale aggravato. Ha proposto ricorso il difensore, deducendo, preliminarmente, il vizio di violazione di legge dell’ordinanza, in ordine al mancato rilievo della nullità del decreto di sequestro emesso in via di urgenza dal PM dopo la conclusione delle indagini preliminari, e comunque dell’incompetenza del gip procedente a disporre la convalida e a reiterare il sequestro, quando ormai era già stato emesso, nei confronti del F., decreto di giudizio immediato.
Rileva, comunque, la difesa, che la motivazione dell’ordinanza impugnata "appare insufficiente e contraddittoria rispetto agli elementi acquisiti".
In particolare, la difesa contesta la logicità delle valutazioni del tribunale sulla sproporzione tra i redditi dell’indagato e le sue disponibilità patrimoniali, sottolineando tra l’altro la lunga durata del sevizio prestato dal F. presso l’arma dei carabinieri.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
1. Alle deduzioni difensive sulle questioni processuali, ha già convenientemente risposto il Tribunale osservando:
– che l’insussistenza dei presupposti per l’adozione del decreto di sequestro in via di urgenza da parte del PM non preclude l’esercizio del potere cautelare da parte del GIP nè inficia il provvedimento di convalida del sequestro, non impugnabile ex se (cfr. Cass. Sez. un. 21334 del 2005, dove la precisazione che il legislatore non ha previsto per l’ordinanza di convalida una norma simile all’art. 391 c.p.p., comma 4, nonostante gli atti preparatori del D.Lgs. n. 12 del 1991 attestino l’intenzione di configurare il sequestro di urgenza del p.m. e della polizia giudiziaria sul modello del fermo di indiziato);
– che il decorso dei termini delle indagini preliminari non impedisce l’esercizio del potere cautelare, in particolare non preclude l’adozione del provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies (Cass Sez. 2, Sentenza n. 45988 del 28/11/2007 Imputato: Tripodi);
– che in applicazione analogica del disposto dall’art. 317 c.p.p., comma 2, ultima parte, in materia di sequestro conservativo, deve ritenersi che il giudice per le indagini preliminari sia competente a emettere il sequestro preventivo richiesto dal P.M., anche dopo il rinvio a giudizio fino a che gli atti non siano trasmessi al giudice del dibattimento (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 40524 del 02/10/2008 Imputato: Cianfa);
– che la questione dell’erronea indicazione dei numeri di registro del fascicolo processuale riguardante l’imputato è del tutto irrilevante, non avendo comportato alcuna concreta violazione dei diritti di difesa.
A tali corrette affermazioni in diritto, nulla di nuovo oppone la difesa.
2. Le censure relative alla presunta erroneità delle valutazioni del tribunale sul "merito" cautelare, propongono in sostanza alternative valutazioni in punto di fatto sul rapporto tra i redditi disponibili e le accumulazioni patrimoniali dell’imputato.
In ogni caso, la difesa considera incongruamente come reddito di riferimento solo l’ultimo stipendio percepito dal F., mentre un’indagine diacronica evidenzierebbe ovviamente significative differenze nell’evoluzione dello status economico dell’imputato come dipendente dell’arma dei carabinieri; davanti ai giudici del riesame, inoltrerà stessa difesa ritenne di dovere indicare, come fattori di riequilibrio tra redditi e patrimonio (giustamente svalutati dal Tribunale), generiche integrazioni reddituali riferibili a presunte attività "in nero" dell’imputato come allevatore di cani Bracco, o all’affluenza sul libretto postale allo stesso intestato di redditi pensionistici o ancora una volta "in nero" imputabili a terzi.
Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenti statuizioni sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.