T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 04-07-2011, n. 1743 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

1. Con ricorso depositato il 5 maggio 2011, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento di esclusione dalla gara di appalto n. 3/2011, motivata per non possedere la F.i.d.i.a.s. S.r.l. i richiesti requisiti di idoneità tecnica e professionale, chiedendo al Tribunale Amministrativo Regionale di disporne l’annullamento, previa sua sospensione, in quanto viziato da violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso.

Sul contraddittorio così instauratosi, la causa è stata discussa e decisa all’esito della odierna camera di consiglio del giorno 30 giugno 2011.

2. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2.1. Come è noto, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il processo non possa per qualsiasi motivo produrre un risultato utile per il ricorrente. Tale situazione, in particolare, si verifica per effetto del mutamento della situazione di fatto e di diritto dedotta in sede di ricorso, rendendo priva di qualsiasi residua utilità giuridica, ancorché meramente strumentale o morale, una pronuncia del giudice adito sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio. L’istituto è una manifestazione del principio di unilateralità che regge il processo amministrativo posto a tutela delle posizioni soggettive appartenenti a chi ha introdotto il giudizio, rispetto alle quali gli interessi della parte resistente assumono rilevanza solo in funzione di contrasto della pretesa azionata. Ne consegue che, venuto meno l’interesse del ricorrente alla pronuncia di merito, il giudizio non può proseguire nel solo interesse della parte resistente alla decisione di rigetto. L’istituto processuale in questione, di notoria derivazione pretoria, è ora espressamente previsto nell’art. 35 c.p.a.

2.2. Nel caso di specie, la procedura di gara relativa all’appalto n. 3/2001 è stata annullata in autotutela con determina del 24 maggio 2011.

2.3. La circostanza sopravvenuta appena riferita determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso giacché priva di ogni utilità l’accoglimento del presente gravame.

3. Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, stante la chiusura del presente giudizio per ragioni di mero rito e considerata la tempestività dell’intervento autocorrettivo posto in essere dall’amministrazione comunale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

DICHIARA improcedibile il ricorso e COMPENSA interamente le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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