Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
G.L. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania la Liguria Assicurazioni s.p.a. e M.G. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni che asseriva di aver subito a seguito di uno scontro con l’autovettura di S. A., guidata dallo stesso M.G. ed assicurata presso la Liguria Assicurazioni s.p.a..
M.G. chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna di G.L. e della Meie Assicurazioni s.p.a., assicuratrice del veicolo dell’attore, per i danni a lui derivati.
Nel corso del giudizio intervenivano M.M.G. e R. e L.M.A., quest’ultima esercente la potestà sulla figlia Minore M.S. che chiedevano la condanna dell’attore e della Meie al risarcimento dei danni materiali subiti quali eredi della S. e di quelli morali quali figli della deceduta, nonchè i danni patiti dalla minore, terza trasportata.
Il Tribunale di Catania dichiarava la responsabilità concorrente di entrambi i conducenti dei veicoli al 50% ciascuno; condannava M. G. e la Liguria a pagare al G. la somma di L. 7.415.000;
condannava G. e la Meie a pagare ad L.M.A., nella qualità, la somma di L. 4.241.000; a M.G. la somma di L. 75.700.000 e a M.G. e M.R. la somma di L. 50.700.000.
M.M.G., M.R. e M.S. proponevano appello.
M.G. proponeva appello incidentale.
Non si costituiva G.L..
La Corte d’Appello di Catania accoglieva parzialmente l’appello principale e quelli incidentali della Meie e della Liguria; rigettava l’appello incidentale di M.G. e condannava G. G. e la Meie a pagare a M.R. e M.M. G. la somma di Euro 51.682,60 ciascuno ed a M.S. la somma di Euro 4.994,79, somme da cui detrarre gli importi già versati dalla Meie, oltre accessori; riduceva la condanna in favore di M.G. al pagamento della somma di Euro 25.822,24, oltre accessori; condannava quest’ultimo a restituire alla Meie quanto dalla stessa versato in eccedenza.
Proponeva ricorso per cassazione la Aurora s.p.a., già Meieaurora Assicurazioni s.p.a., già Meie Assicurazioni s.p.a. con sei motivi.
Resistevano con controricorso e proponevano ricorso incidentale affidato a due motivi M.M.G., M.R. e M.S..
Con ordinanza del 25 novembre 2010 questa Corte ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di M.G., deceduto il (OMISSIS) nei confronti di G.L.. Assegnava termine di 90 giorni.
Motivi della decisione
Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.
Il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 371 bis, non avendo le parti provveduto, nei termini di legge, a depositare il ricorso notificato.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
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