Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
che con decreto n.6330 depositato in data 31.8.2010 la quinta Sezione di questo Consiglio di Stato dichiarava la perenzione del ricorso proposto dalla signora N. L. G. recante il numero 2972 del 2000 in quanto "nel termine e nel modo previsti dal citato art.9, comma 2, primo e secondo periodo, della legge 21 luglio 2000 n.205 non è stata presentata domanda di fissazione di udienza" a seguito di avviso di perenzione ultraquinquennale datato 6.11.2009.
Considerato che come dall’atto di opposizione ex art. 26 della legge n.1034 del 1971 risulta invece il deposito di una nuova domanda di fissazione di udienza avvenuta secondo le prescrizioni della normativa sopradetta in data 29.4.2010.
Ritenuto pertanto di accogliere l’opposizione al decreto di perenzione ordinando la reiscrizione a ruolo della causa e fissando la data di udienza al 13.12.2011.
Ritenuto di compensare spese ed onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
pronunciando sull’opposizione come in epigrafe proposta, la accoglie e per l’effetto ordina la reiscrizione della causa a ruolo fissando l’udienza del 13.12. 2011.
Spese compensate.
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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