Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ordinanza in data 27 gennaio 2011, la Corte d’Appello di Bari, 4A sezione penale, dichiarava inammissibile l’istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione avanzata a norma dell’art. 175 c.p.p., comma 2 da H.E., condannato con sentenza n. 194 del 4 febbraio 2005 dal Tribunale di Bari alla pena di otto anni di reclusione e mille euro di multa.
La Corte territoriale riteneva, anche in presenza della nuova formulazione dell’art. 175 c.p.p., comma 2, valido il principio secondo il quale non deve essere avanzata richiesta di restituzione nel termine ma deve essere proposto appello tardivo.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, personalmente e a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – erronea applicazione dell’art. 175 c.p.p. e comunque mancanza e manifesta illogicità della motivazione al rilievo che è in contestazione non la regolarità formale della notifica dell’estratto contumaciale ma l’effettiva conoscenza da parte del condannato del procedimento e del provvedimento.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
La Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che anche nel caso in esame dovesse esser proposta impugnazione tardiva, soluzione consentita solo nel caso in cui si versi in ipotesi di nullità della notificazione della sentenza, allorchè cioè non vi è alcun termine da restituire perchè mai decorso.
L’art. 175 c.p.p., comma 2, per l’ipotesi del processo celebrato in contumacia, riconosce alì imputato il diritto alla restituzione nel termine, salvo che si accerti (con inversione dell’onere della prova) che egli abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione.
Vanno confermati quindi i seguenti principi di diritto:
In tema di restituzione in termini per proporre impugnazione, la conoscenza del procedimento da parte dell’instante non può essere desunta dalla mera conoscenza degli atti assunti in occasione del suo accompagnamento presso la P.G. "per identificazione", in difetto, a quel momento, di una formale "vocatio in iudicium". (Fattispecie in tema di tentato furto aggravato). Cass. Sez. 4, 26-28.1.2010 n. 318 L’effettiva conoscenza, del procedimento, che impedisce la restituzione in termini per l’impugnazione della sentenza contumaciale, va riferita alla conoscenza dell’accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium", solo in tal caso potendo ritenersi volontaria la rinuncia a comparire. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto insufficiente ai fini della conoscenza del procedimento la ricezione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari). Cass. Sez. 1, 24.6-17.7.2009 n. 29851.
In tema di restituzione in termine, condizione ostativa alla restituzione è la coesistenza di tutte le condizioni previste dalla legge, ovvero la conoscenza del procedimento, la rinuncia volontaria a comparire e la rinuncia volontaria ad impugnare, sicchè, in difetto di una sola di esse, il giudice deve accogliere la richiesta.
(Fattispecie nella quale risultava solo la prova della conoscenza del procedimento). Cass. Sez. 3, 10.12.2008-13.1.2009 n. 837.
L’ordinanza deve in conseguenza essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Bari che dovrà provvedere sull’istanza di restituzione nel termine attenendosi ai principi di diritto indicati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bari per nuovo esame.
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