Regolamento di attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini dei procedimenti amministrativi del Ministero per i beni e le attivita’ culturali aventi durata superiore a novanta giorni
Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 2 del 4-1-2011
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare
l’articolo 2, modificato dall’articolo 7 della legge 18 giugno 2009,
n. 69, secondo cui sono individuati i termini entro i quali devono
concludersi i procedimenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le
attivita’ culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007,
n. 233, e successive modificazioni, recante «Regolamento di
riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita’ culturali, a
norma dell’articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n.
296»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, recante il «Codice dei beni culturali e del
paesaggio»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione di concerto con il Ministro per la semplificazione
normativa del 12 gennaio 2010, concernente le linee di indirizzo per
l’attuazione dell’articolo 7 della legge 19 giugno 2009, n. 69;
Tenuto conto che ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n. 241, e delle citate linee di indirizzo sono fatti
salvi i termini dei procedimenti amministrativi previsti da
disposizioni di legge;
Tenuto conto altresi’ che ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della
legge 19 giugno 2009, n. 69, «per i procedimenti di verifica o
autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali,
archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini
stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
Preso atto che i procedimenti per i quali il presente decreto o il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui termini non
superiori ai novanta giorni non fissano alcun termine, si concludono
nel termine generale di trenta giorni, stabilito dal citato articolo
2, comma 2, della legge 7 agosto 1990; n. 241;
Ritenuto di dover procedere all’individuazione dei termini dei
procedimenti di competenza del Ministero per i beni e le attivita’
culturali;
Effettuata la ricognizione dei procedimenti di competenza delle
strutture del Ministero per i beni e le attivita’ culturali;
Considerato che sussistono le motivazioni previste dall’articolo 2,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le quali i termini
per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere
superiori a novanta giorni;
Acquisite le relazioni giustificative riferite a ciascuno dei
singoli procedimenti amministrativi per i quali e’ stabilito un
termine di conclusione superiore a novanta giorni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 25 ottobre 2010;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 novembre 2010;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita’ culturali,
del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del
Ministro per la semplificazione normativa;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti
amministrativi attribuiti alla competenza del Ministero per i beni e
le attivita’ culturali che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa
di parte ovvero debbano essere promossi d’ufficio, i cui termini
siano superiori a novanta giorni.
2. Ciascun procedimento si conclude nel termine stabilito nella
tabella di cui all’allegato 1 che forma parte integrante del presente
regolamento.
Art. 2
Abrogazioni
1. Sono abrogate le tabelle allegate al decreto del Ministro del
turismo e dello spettacolo 26 aprile 1993, n. 182, ed al decreto del
Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495,
recanti norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990, n. 241, relativamente all’individuazione dei termini dei
procedimenti amministrativi di competenza del Ministero per i beni e
le attivita’ culturali di cui all’alleato 1.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 18 novembre 2010
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Bondi, Ministro per i beni e le
attivita’ culturali
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione
Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 20, foglio n. 361
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.
Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/