Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con il ricorso in esame, il ricorrente ha chiesto l’accertamento del suo diritto ad essere inquadrato in una qualifica superiore a quella formalmente attribuitagli dall’Amministrazione di appartenenza e, comunque, a percepire, in virtù delle mansioni da lui effettivamente svolte, il relativo trattamento economico.
L’Amministrazione intimata si è formalmente costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato.
Alla pubblica udienza del 16 marzo 2011 la causa è passata in decisione.
Il ricorso si appalesa infondato.
Va, innanzitutto, premesso che l’azione di accertamento proposta da un pubblico dipendente per ottenere un migliore inquadramento dovrebbe (a rigore) essere dichiarata inammissibile, atteso che, in presenza del potere autoritativo dell’Amministrazione di disporre in ordine alla posizione degli impiegati nell’ambito della propria struttura organizzativa, gli impiegati stessi non possono vantare alcun diritto soggettivo, bensì sono titolari di un interesse legittimo, tutelabile, come tale, mediante il solo esperimento di un ricorso rivolto ad ottenere l’annullamento del provvedimento ritenuto lesivo della loro posizione soggettiva.
Va, inoltre, ribadito che, secondo una costante giurisprudenza, l’azione di accertamento non può essere (surrettiziamente) proposta per rimuovere gli effetti di atti autoritativi rimasti inoppugnabili, e che tale principio è stato affermato anche con riferimento ai casi in cui la suddetta azione sia stata preceduta da una istanza e da una diffida a rivedere i disposti inquadramenti, atteso che non sussiste alcun obbligo di provvedere in ordine ad una istanza di riesame o di annullamento o di revoca di un provvedimento divenuto definitivo per mancanza di tempestiva impugnazione.
In ordine, poi, alla domanda giudiziale concernente la dichiarativa del diritto ad ottenere la corresponsione delle differenze retributive connesse all’assunto svolgimento di mansioni superiori, va osservato che, salvo il caso della sussistenza di una norma speciale che disponga altrimenti, le mansioni svolte dal pubblico dipendente sono del tutto irrilevanti, sia ai fini della progressione in carriera che a quelli economici (cfr. tra le tante CONS. STATO – SEZ. V – n. 1219/97). Pertanto, al fine di rendere rilevanti tali mansioni, non appare invocabile il disposto dell’art. 2126 cod. civ., il quale (oltre a non dare risalto alle mansioni svolte in difformità dal titolo invalido) concerne un fenomeno del tutto diverso, e cioè lo svolgimento di attività lavorativa da parte di chi non è qualificabile come pubblico dipendente, per cui non incide in alcun modo sui principi riguardanti la natura degli atti che individuano il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici.
Va, inoltre, aggiunto che, per quanto riguarda l’obbligo di adeguare il trattamento economico di un soggetto alle mansioni esercitate, l’art. 2103 cod. civ. (come sostituito dall’art. 13 della legge n. 300 del 1970) ha carattere supplementare ed integrativo e può essere applicato, nel settore del pubblico impiego, soltanto nei limiti previsti da norme speciali. Pertanto in tale settore l’art. 36 della Costituzione non può trovare incondizionata applicazione, concorrendo, in quest’ambito, altri principi di pari rilevanza costituzionale, con particolare riferimento al disposto dell’art. 97 della Costituzione, da cui discende che l’esercizio di mansioni superiori rispetto alla qualifica rivestita contrasta, infatti, con il buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, nonché con la rigida determinazione delle sfere di competenza, attribuzioni e responsabilità proprie di funzionari.
Va, inoltre, considerato che l’opera di chi svolge mansioni superiori (affidate, spesso, con criteri che non garantiscono il rispetto del menzionato principio di imparzialità) non può identificarsi – "sic et simpliciter" – con quella di chi appartiene ad un diverso livello: e la cui maggior qualificazione professionale (significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato) è stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale.
Peraltro, se è vero che – in tempi (relativamente) recenti – l’art. 57 del d. lg. 3.2.93 n. 29 ha introdotto una nuova e completa disciplina dell’attribuzione temporanea di mansioni superiori (riconoscendo, entro certi limiti, rilevanza economica a tale attribuzione), è altresì vero che questa norma (la cui operatività era stata più volte differita) è stata abrogata – dall’art. 43 del d. lg. 31.3.98 n. 80 – senza aver mai avuto concreta applicazione; che la materia è ora disciplinata dall’art. 25 del cennati d. lg. n. 80: che prevede, sì, la retribuibilità dello svolgimento di mansioni superiori ma ne rinvia l’applicazione in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi; e con la decorrenza stabilita da questi.
Conclusivamente, può affermarsi che, nell’ambito del pubblico impiego, è la qualifica (e non l’attività concretamente svolta) il parametro al quale la retribuzione è inderogabilmente riferita (considerato anche l’assetto rigido della p.a. sotto il profilo organizzatorio: collegato anch’esso, secondo il paradigma del menzionato art. 97 Cost., ad esigenze primarie di controllo e contenimento della spesa pubblica), e che, pertanto, l’Amministrazione è tenuta ad erogare la retribuzione corrispondente alle mansioni superiori solo qualora una norma speciale (nel caso di specie, lo si ripete, del tutto insussistente) consenta tale assegnazione e la relativa maggiorazione retributiva (cfr. C.d.S., A.p., n. 22 del 7/618/11/99).
Il ricorso in esame va, quindi, respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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