Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 26 febbraio 2010, la Corte d’Appello di Milano, 4A sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale in sede appellata da L.A., con la quale questi era stato dichiarato colpevole di ricettazione del propulsore mat. (OMISSIS), provento di furto denunciato il 2.6.2003, montato su ciclomotore MBK Booster e di falsificazione del certificato di conformità, fatti accertati in (OMISSIS) e condannato, ritenuta l’ipotesi lieve di cui al capoverso dell’art. 648 c.p., unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, alla pena di dieci mesi di reclusione ed Euro 240 di multa.
La Corte territoriale nel merito riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta dell’accertata disponibilità del veicolo, delle dichiarazioni di C.L. (che aveva indicato l’imputato come la persona che aveva provveduto alla sostituzione del motore), dell’assenza di giustificazioni alternative da parte di L., peraltro gravato da precedenti penali compatibili.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – per insufficiente motivazione sulla colpevolezza, fondata sul suo curriculum criminale e sul silenzio serbato in relazione ai fatti, senza tenere conto che egli ha avuto conoscenza del procedimento solo con l’avviso di deposito della sentenza di appello e che il sequestro del certificato di conformità era avvenuto in sua assenza;
illogicità della motivazione sulla sussistenza degli elementi (oggettivo e soggettivo) di entrambi i reati, perchè le dichiarazioni della coimputata C. non hanno trovato alcun riscontro e non si è proceduto alla verifica della sua attendibilità, non avendo alcun valore probatorio la presenza dell’imputato alla guida del motorino, in compagnia della proprietaria.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perchè i giudici di merito hanno tratto il convincimento della responsabilità innanzi tutto dall’obiettiva constatazione che al momento del controllo era proprio l’imputato alla guida del ciclomotore, ed inoltre dalle dichiarazioni della fidanzata, C.L. (intestataria del veicolo), che lo ha indicato come la persona che aveva provveduto a montare il propulsore (risultato di provenienza furtiva) dopo che quello originale si era "fuso". 2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perchè la sentenza impugnata ha fondato il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni dell’imputata in procedimento connesso sulla scorta delle stesse ammissioni del ricorrente, il quale con l’atto di appello aveva ammesso di utilizzare quotidianamente il mezzo. Tale parte della motivazione non è stata oggetto di critica e quindi resiste come valido argomento a sostegno della decisione adottata in punto di attendibilità della C., per la parte in cui ha indicato L. come la persona che curò la sostituzione del propulsore.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere in conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, che in ragione dei profili di colpa rinvenibili nei rilevati motivi di inammissibilità, si stima equo liquidare in Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
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