DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 2010, n. 232

Regolamento recante riordino dell’Accademia nazionale dei Lincei, a norma dell’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 3 del 5-1-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n.
363, recante «Soppressione della reale Accademia d’Italia»;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n.
359, recante «Ricostituzione dell’Accademia nazionale dei Lincei»;
Visto l’articolo 33 della Costituzione;
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente il riordino degli
enti pubblici;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto l’articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
419;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali
in data 2 agosto 2001, di approvazione dello Statuto dell’Accademia
nazionale dei Lincei;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Visto l’articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e successive modificazioni;
Visto l’articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto l’articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto l’articolo 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
Visto l’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Ritenuto di dover procedere alla razionalizzazione degli organi ed
al contenimento delle spese dell’Accademia nazionale dei Lincei,
secondo i criteri di cui al citato articolo 2, comma 634, lettere d)
e h), della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 14 dicembre 2009
e 26 agosto 2010;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui
all’articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di
concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, per la semplificazione normativa, per l’attuazione del
programma di Governo e dell’economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1

Disposizioni generali

1. L’Accademia nazionale dei Lincei, di seguito denominata
«Accademia», e’ riordinata secondo le disposizioni del presente
regolamento, al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del
complesso della spesa di funzionamento dell’Ente, di incremento
dell’efficienza e di miglioramento della qualita’ dei servizi.

Art. 2 Il Collegio dei revisori dei conti 1. Il Collegio dei revisori dei conti e’ nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali ed e’ composto da tre membri effettivi e tre supplenti cosi’ designati: a) un revisore effettivo con funzioni di Presidente ed uno supplente, designati dal Ministero dell’economia e delle finanze; b) un revisore effettivo ed uno supplente, designati dal Ministero per i beni e le attivita’ culturali; c) un revisore effettivo ed uno supplente, eletti dall’Assemblea delle Classi Riunite, scelti tra i Soci nazionali o tra persone in possesso dell’iscrizione al registro dei revisori legali. 2. I membri del Collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. 3. Ai revisori di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non spettano compensi, indennita’ o gettoni di presenza.

Art. 3

Organizzazione interna e Uffici dirigenziali

1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui
all’articolo 2, comma 634, lettera h), della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento e’ adottato, con deliberazione del Consiglio di
Presidenza, il regolamento interno dell’Accademia per l’assetto
organizzativo degli uffici dirigenziali, nonche’ per la
determinazione e la distribuzione dei compiti operativi e delle
dotazioni organiche, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) individuazione degli uffici dirigenziali, con esclusione di
quello del Cancelliere, in numero non superiore a due;
b) ridefinizione della pianta organica del personale non
dirigenziale apportando una riduzione non inferiore al dieci per
cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di
organico di tale personale.

Art. 4 Disposizioni transitorie e finali 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l’Accademia provvede ad apportare le conseguenti modifiche statutarie. 2. Gli attuali membri degli organi dell’Accademia restano in carica fino alla scadenza del mandato ad eccezione dei membri del Collegio dei revisori dei conti, che restano in carica fino all’insediamento di quelli nominati a seguito dell’entrata in vigore del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 28 ottobre 2010 Il Presidente del Senato della Repubblica nell’esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 86 della Costituzione SCHIFANI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bondi, Ministro per i beni e le attivita’ culturali Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Rotondi, Ministro per l’attuazione del programma di Governo Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Visto, Il Guadasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 19, foglio n. 21

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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