MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 23 novembre 2010, n. 236

Attuazione dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 98/18/CE, come rifusa dalla direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 6 del 10-1-2011

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;
Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,
n. 435;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, n.
293;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n.
407;
Visto l’articolo 5 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45;
Vista la direttiva 2009/45/CE del Parlamento e del Consiglio del 6
maggio 2009 relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le
navi da passeggeri, rifusione della direttiva 98/18/CE del Parlamento
e del Consiglio del 17 marzo 1998 relativa alle norme di sicurezza
per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi in data 20 settembre 2010;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, effettuata con nota n. UL n. 44057 del 28 ottobre 2010;
Rilevata la necessita’ di definire i parametri di sicurezza per
determinate tipologie di navi al fine di poter accedere alle misure
alternative previste dal presente decreto;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica a tutte le navi passeggeri e
ro-ro passeggeri:
a) di classe B esistenti ai fini dell’articolo 3 del presente
decreto;
b) di classe B esistenti con piu’ di trentasei passeggeri ai fini
dell’articolo 4 del presente decreto;
e che effettuano navigazione tra porti nazionali ovvero tra porti
nazionali e le isole minori italiane, e, comunque, entro due ore da
porti ed ancoraggi sicuri.

Art. 2 Definizioni 1. I termini utilizzati nel presente decreto si intendono secondo le definizioni riportate nell’articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 e nei capitoli II-1 e II-2 del relativo allegato I, salvo il termine decreto con il quale si intende per «decreto» il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45.

Art. 3

Equivalenze relative al capitolo II-1 – parte C – Impianti di sentina
di cui alla sezione 3.2.10 dell’allegato I al decreto

1. L’Amministrazione concede un’equivalenza alle navi esistenti di
classe B a condizione che venga garantito un adeguato standard di
sicurezza, relativamente a quanto prescritto al capitolo II-1, parte
C dell’allegato I del decreto, punto 3.2.10: «[…] Se, oltre
all’impianto principale di pompe di sentina, esiste un impianto di
emergenza, questo deve essere indipendente dall’impianto principale e
sistemato in modo che una pompa possa funzionare in qualsiasi
compartimento in condizione di allagamento, cosi’ come specificato
nel punto 2.1; in tal caso, occorre che siano manovrabili da sopra il
ponte delle paratie soltanto le valvole necessarie per il
funzionamento dell’impianto di emergenza».
2. E’ considerato adeguato uno standard di sicurezza che soddisfi
le seguenti condizioni:
a) siano sistemate singole pompe indipendenti l’una dall’altra ed
ubicate in ciascun compartimento stagno della nave; e
b) le pompe devono essere:
1. di tipo immerso;
2. dotate di comando di attivazione dal ponte di comando o
altra centrale di comando permanentemente presidiata e, comunque,
sistemata sopra il ponte delle paratie;
3. ad attivazione automatica a mezzo galleggiante ed allarme
sul ponte comando;
4. dotate di uno scarico indipendente e diretto al fuoribordo;
5. dotate di valvola automatica di non ritorno con chiusura
diretta da sopra il ponte delle paratie;
6. azionate sia dalla fonte di energia principale che da quella
di emergenza.

Art. 4

Equivalenze relative al capitolo 11-2 – parte B – Provvedimenti di
sicurezza contro il fuoco – di cui alla sezione 6-1, «Paratie
all’interno di una zona verticale principale», dell’Allegato I al
decreto

1. L’amministrazione concede un’equivalenza alle navi esistenti di
classe B che trasportano piu’ di trentasei passeggeri, a condizione
che si garantisca un adeguato standard di sicurezza, relativamente a
quanto prescritto al punto 1.3 della sezione 6-1, «Paratie
all’interno di una zona verticale principale», della parte B del
Capitolo 11-2 dell’allegato I al decreto: «Tutte le suddette
divisioni possono essere rivestite con materiale combustibile come
consentito dalla regola 11».
2. Tale equivalenza e’ concessa limitatamente ai locali alloggio e
servizio, come definiti dalla sezione 6-1 («Resistenza al fuoco delle
paratie e dei ponti delle navi […] esistenti di classe B che
trasportano piu’ di 36 passeggeri»), ai punti 2.2.(3), (5) e (9) del
capitolo 11-2 – parte B dell’allegato I al decreto.
3. E’ considerato adeguato uno standard di sicurezza a condizione
che sia garantita la rispondenza agli standard nazionali per la
«classe di reazione al fuoco 1» previsti dal decreto del Ministro
dell’interno del 6 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
66 del 19 marzo 1992, recante norme tecniche e procedurali per la
classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti
vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi, ovvero dal
decreto del Ministro dell’interno del 26 giugno 1984, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984, modificato con il
decreto del Ministro dell’interno del 3 settembre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17 ottobre 2001, recante
classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai
fini della prevenzione incendi.
4. Per quanto riguarda i locali pubblici utilizzati come punti di
riunione o dove sia prevista la permanenza di piu’ persone (saloni
ecc.), il numero massimo di persone che puo’ essere contenuto al loro
interno e’ limitato anche in ragione delle dimensioni delle porte
utilizzate come sfuggite primarie che danno accesso diretto al ponte
scoperto ovvero ad un cofano scala che, a sua volta, dia accesso ad
un ponte scoperto.

Art. 5 Norme integrative per impianti elettrici di bordo 1. Per gli impianti elettrici di cui al capitolo II-1 – parte D dell’allegato I del decreto, sezione regola 5, «precauzioni contro la folgorazione, l’incendio e altri pericoli di natura elettrica», al punto 5.2, la rispondenza al requisito di «tipo non propagante la fiamma» e’ soddisfatto qualora in linea con le seguenti norme tecniche: a) IEC 60332-1 – per singolo cavo; b) IEC 60332 3-22, ovvero SC 10 IACS «Precautions against shock, fire and other hazards of electrical sign» – per fascio.

Art. 6 Procedure per il rilascio del provvedimento di equivalenza 1. Chiunque abbia interesse ad ottenere un provvedimento di equivalenza, presenta istanza alla Capitaneria di Porto, competente al rilascio del provvedimento di equivalenza, ove ha sede la Societa’, come definita dalla regola 1 del capitolo IX della Convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare del 1974 (SOLAS ’74), allegando la sottonotata documentazione e dandone altresi’ conoscenza all’Amministrazione: a) disegno relativo all’impianto di sentina, redatto secondo i principi del presente decreto ed approvato dall’Organismo affidato della nave ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435; b) documentazione che comprovi la rispondenza dei cavi alle norme richiamate dall’articolo 5; c) disegno della compartimentazione tagliafuoco, redatto secondo i principi del presente decreto e predisposto in conformita’ al capitolo II-2- parte B – regola 6-1: «Resistenza al fuoco delle paratie e dei ponti delle navi […] esistenti di classe B che trasportano piu’ di 36 passeggeri» del decreto ed approvato dall’Organismo affidato della nave ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, integrato con i dettagli (sezioni) relativi a: 1) tipo di materiale utilizzato come rivestimento; 2) spessori del/dei materiali di rivestimento; nonche’; 3) certificazione dei materiali di cui ai decreti ministeriali richiamati nel precedente articolo 4; per ogni materiale utilizzato, infine, dovra’ essere specificata la zona dove lo stesso e’ stato installato; d) piano delle sfuggite, redatto secondo i principi del presente decreto, attraverso il quale siano chiaramente indicate le dimensioni delle porte, approvato dall’Organismo affidato della nave ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435. 2. La Capitaneria di Porto, competente al rilascio dei provvedimenti di equivalenza, da’ comunicazione degli stessi all’Amministrazione.

Art. 7 Norme finali Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 23 novembre 2010 Il Ministro: Matteoli Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2010 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastruture ed assetto del territorio, registro n. 10, foglio n. 91

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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