Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 6 del 10-1-2011
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici predetti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 recante la proroga dello stato d’emergenza in ordine ai medesimi eventi sismici; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 6 maggio 2009, n. 3766 dell’8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 19 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30 dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio 2010, n. 3857 del 10 marzo 2010, n. 3859 del 12 marzo 2010, n. 3866 del 16 aprile 2010, n. 3870 del 21 aprile 2010, 3877 del 12 maggio 2010, n. 3881 dell’11 giugno 2010, n. 3883 del 18 giugno 2010, n. 3889 del 16 luglio 2010, n. 3892 e 3893 del 13 agosto 2010, n. 3896 del 7 settembre 2010, n. 3898 del 17 settembre 2010 e n. 3905 del 10 novembre 2010; Visto l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; Visto l’art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo subentra nelle funzioni di Commissario delegato gia’ svolte dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 per la prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione Abruzzo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2010, recante gli indirizzi per la gestione dell’emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009; Vista la nota del Commissario delegato – Presidente della regione Abruzzo prot. 1762/STM del 28 ottobre 2010; Viste la nota della Prefettura dell’Aquila del 9 settembre 2010, la nota del Ministero della difesa – Ufficio legislativo del 27 settembre 2010 e la nota del Commissario delegato per la ricostruzione del 5 novembre 2010, in merito alla necessita’ di continuare ad assicurare l’impiego del contingente delle Forze Armate per assicurare l’ordine e la sicurezza pubblica nei comuni del cratere; Vista la nota del Commissario delegato – Presidente della regione Abruzzo prot. 25457/AG del 18 novembre 2010, in merito alla necessita’ di utilizzare i moduli abitativi provvisori realizzati e ancora non assegnati nei comuni del cratere, anche per la temporanea sistemazione di nuclei familiari in attesa della riparazione dell’abitazione principale di tipo B o C; Vista la nota del Commissario delegato – Presidente della regione Abruzzo prot. 21326/AG del 23 settembre 2010; Vista la nota del Commissario delegato – Presidente della regione Abruzzo prot. 22277.AG del 6 ottobre 2010; Considerata la necessita’ di assicurare, senza soluzione di continuita’ e per la durata dell’emergenza la rete di ascolto, comunicazione ed informazione svolta per conto del Commissario delegato dal Formez PA – Centro servizi, assistenza studi e formazione, a favore della popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009 nonche’ le attivita’ di competenza dell’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari dell’Aquila; Considerata la necessita’ di svolgere con la massima tempestivita’ i lavori di recupero dei complessi sportivi gia’ destinati alla prima accoglienza della popolazione sfollata a causa del sisma del 6 aprile 2009, affinche’ sia assicurato il ritorno alle normali condizioni di vita anche attraverso la ripresa di attivita’ sportive, ad alta valenza aggregativa e sociale soprattutto per le giovani generazioni; Viste le note dell’Agenzia del territorio n. 3719 del 23 settembre 2010 e n. 3733 del 24 settembre 2010 con cui, in virtu’ di apposita convenzione stipulata in data 26 novembre 2009 con il Commissario delegato nominato con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, sono state trasmesse ulteriori stime relative all’indennita’ di occupazione e dei danni subiti, nonche’ dei costi necessari per il ripristino delle aree gia’ occupate per assicurare la prima accoglienza alla popolazione, interessanti anche alcuni dei predetti complessi sportivi; nonche’ la nota del Commissario delegato – Presidente della regione Abruzzo prot. 23147/AG del 18 ottobre 2010, con cui si rappresenta la condivisione di tali stime e la necessita’ di autorizzare, nei limiti di spesa ivi indicati, i lavori necessari ad assicurare la ripresa delle attivita’ sportive nel territorio abruzzese interessato dagli eventi sismici in rassegna; Viste altresi’ le note dell’Agenzia del territorio n. 4072 del 26 ottobre 2010, n. 4137 e n. 4140 del 2 novembre 2010 e n. 4325 del 15 novembre 2010 con cui sono state trasmesse ulteriori stime relative all’indennita’ di occupazione e dei danni subiti, nonche’ dei costi necessari per il ripristino di altre aree gia’ destinate alla prima accoglienza alla popolazione; nonche’ la nota del Commissario delegato – Presidente della regione Abruzzo prot. 26634/AG del 6 dicembre 2010, con cui si rappresenta la condivisione di tali stime e la necessita’ di autorizzare, nei limiti di spesa ivi indicati, i lavori necessari ad assicurare la ripresa delle attivita’ sportive nel territorio abruzzese interessato dagli eventi sismici in rassegna; Considerata la necessita’ di assicurare il contenimento dei costi relativi alla realizzazione del Progetto C.A.S.E., anche nella fase di completamento dei relativi collaudi; Vista la nota del Provveditore interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna del 21 ottobre 2010, relativa alla quantificazione degli oneri per la realizzazione dei lavori di urbanizzazione e di infrastrutturazione delle aree destinate ad accogliere i moduli abitativi provvisori della frazione di San Gregorio del Comune di L’Aquila; Vista la nota del Commissario delegato – Presidente della regione Abruzzo prot. 23417/AG del 20 ottobre 2010 e la nota dell’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas prot. 40236 del 9 dicembre 2010; Vista la nota dell’Amministrazione provinciale dell’Aquila prot. 1306-int del 20 dicembre 2010; Considerata la necessita’ di prorogare la vigenza di alcune disposizioni emergenziali gia’ adottate nelle sopracitate ordinanze di protezione civile, al fine di assicurare senza soluzione di continuita’ l’assistenza alla popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009, nonche’ la ricostruzione e del rilancio del territorio della regione Abruzzo colpito dal sisma del 6 aprile 2009; Viste le note del Sindaco del comune dell’Aquila prot. 3353 del 7 dicembre 2010, prot. 3422 del 17 dicembre 2010, prot. 3439, 3445 e 3447 del 20 dicembre 2010 e n. 3491 del 24 dicembre 2010; Vista la nota dell’Agenzia del territorio, Direzione centrale Osservatorio Mercato Immobiliare e Servizi Estimativi, prot. 68013 del 15 dicembre 2010; Vista la nota del Commissario delegato – Presidente della regione Abruzzo prot. 27487/AG del 16 dicembre 2010; Vista la nota del Vice Commissario delegato prot. 27548/AG del 17 dicembre 2010; Vista la nota del Ministero dell’interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile prot. 6335/5099/57 del 17 dicembre 2010; Visto l’art. 4 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo in qualita’ di Commissario delegato ai sensi dell’art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche provvede anche alla realizzazione degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici in rassegna; Vista la nota del Commissario delegato – Presidente della regione Abruzzo prot. 27747 del 20 dicembre 2010; D’intesa con la regione Abruzzo; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e di cui alla nota n. 2409/VARIE/17528 del 24 dicembre 2010; Dispone: Art. 1 1. Al fine di far fronte alle attivita’ solutorie relative agli impegni in scadenza per gli interventi emergenziali e di assistenza alla popolazione in applicazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti misure per fronteggiare l’emergenza in rassegna, il Commissario delegato – Presidente della regione Abruzzo e’ autorizzato ad avvalersi, nei limiti di euro 45.000.000,00, delle risorse giacenti sulla contabilita’ speciale n. 5430, da reintegrare successivamente a valere sulle risorse che si renderanno disponibili ai sensi dell’art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
Art. 2
1. All’art. 7, comma 3-bis, dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, le parole «30
settembre 2010» sono sostituite dalle seguenti parole: «28 febbraio
2011».
Art. 3
1.Per assicurare, senza soluzione di continuita’, il presidio
dell’ordine pubblico nei centri storici e piu’ in generale la
vigilanza e la protezione degli insediamenti ubicati nei territori
dei comuni di cui all’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, il Ministero della
difesa e’ autorizzato a prorogare fino al 31 dicembre 2010 l’impiego
di personale di cui all’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3857 del 10 marzo 2010 ed
all’art. 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3892 del 13 agosto 2010, nel limite di 275 unita’.
2.Agli oneri connessi all’applicazione del presente articolo, e
comprensivi delle spese di funzionamento dei mezzi, per l’utilizzo
dei materiali impiegati e per le prestazioni di lavoro straordinario
effettivamente rese in deroga alla vigente normativa, nel limite
massimo di 75 ore mensili pro-capite, quantificati in massimo euro
1.823.191,00, si provvede ai sensi dell’art. 1.
Art. 4 1. Gli alloggi dei moduli abitativi provvisori (MAP) non assegnati alla data di emanazione della presente ordinanza secondo la procedura di cui all’art. 2, comma 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3857 del 10 marzo 2010 sono rimessi nella disponibilita’ dei Sindaci dei comuni nel territorio dei quali sono stati realizzati. 2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono assegnati ai nuclei familiari residenti nel comune in cui sono stati realizzati, rispettando le seguenti priorita’: nuclei familiari aventi diritto ancora in attesa di adeguata sistemazione; nuclei familiari aventi diritto attualmente alloggiati in strutture alberghiere o beneficiari di contributo per l’autonoma sistemazione. L’assegnazione e’ disposta dal Sindaco, nei limiti delle disponibilita’, con conseguente cessazione di eventuali forme di assistenza alternativa. 3. In assenza di nuclei familiari aventi i requisiti per l’assegnazione di cui al comma 2, i Sindaci possono prevedere l’assegnazione a nuclei con abitazione principale classificata B o C, per la quale sia stato concesso il contributo per la riparazione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39 del 2009 e per il tempo strettamente necessario all’effettuazione dei lavori di riparazione dell’abitazione stessa, autorizzato dal Comune. L’assegnazione dell’alloggio comporta l’automatica cessazione di eventuali forme di assistenza alternativa. 4. Le assegnazioni di cui al presente articolo sono immediatamente comunicate al Commissario delegato per la ricostruzione.
Art. 5
1. Al fine di consentire il regolare proseguimento delle attivita’
di competenza, l’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di
L’Aquila e’ autorizzata ad avvalersi, per un periodo massimo di sei
mesi, di un numero pari a sei unita’ di personale, stipulando
contratti di lavoro a tempo determinato in deroga agli articoli 35 e
36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni
ed integrazioni, e agli obblighi di riduzione e di contenimento della
spesa di personale, previsti all’art. 1, commi 557 e 562 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, all’art. 76 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni, all’art. 91
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed ad ogni altra
disposizione che preveda la riduzione o il contenimento della spesa
di personale, nonche’ al contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto «Regioni autonomie locali» del 31 marzo 1999 e successive
modificazioni ed integrazioni e relative delibere di giunta regionale
n. 871/2001, n. 575/2008 e n. 569/2010.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, nel
limite massimo di euro 88.397,61 si provvede a valere sulle risorse
di cui all’art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.
Art. 6 1. Al fine di assicurare la prosecuzione dei servizi erogati da Formez- Centro di formazione studi, societa’ in house del Dipartimento della funzione pubblica, a favore delle strutture operanti per la prosecuzione e chiusura delle attivita’ emergenziali, Il Commissario delegato – Presidente della regione Abruzzo e’ autorizzato a prorogare la convenzione stipulata con il predetto Centro ai sensi dell’art. 6 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3870 del 21 aprile 2010, per un periodo pari ad otto mesi. 2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a euro 600.000,00, si provvede a valere sulle risorse di cui all’art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.
Art. 7 1. Il Commissario delegato – Presidente della regione Abruzzo, in esito all’attivita’ svolta dall’Agenzia del Territorio ed al fine di favorire la ripresa delle attivita’ sportive nel territorio abruzzese, e’ autorizzato a trasferire al comune dell’Aquila la somma complessiva di € 940.626,42, al comune di Castel di Ieri la somma complessiva di € 106.982,12, al comune di Scoppito la somma complessiva di € 208.349,30, al comune di Tornimparte la somma complessiva di € 85.121,60, al comune di Barete la somma complessiva di € 79.890,14 al comune di Castelvecchio Subequo la somma complessiva di € 158.220,56, al comune di Fossa la somma complessiva di € 108.347,13, al comune di Cagnano Amiterno la somma complessiva di € 105.250,00, al comune di Capitignano la somma complessiva di € 85.500,00, al comune di Fontecchio la somma complessiva di € 75.935,00 e al comune di Pizzoli la somma complessiva di € 585.083,44, al fine di consentire agli stessi Enti il pagamento, ai relativi aventi diritto, delle somme per l’indennita’ di occupazione, per il ristoro dei danni e per il ripristino dello status quo ante delle ex aree di accoglienza. 2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a € 2.548.116,81, si provvede a valere sulle disponibilita’ di cui all’art. 14, comma 5 del decreto-legge n. 39/2009.
Art. 8
1. Il termine previsto all’art. 9, comma 1, dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010 e’
prorogato fino al 30 giugno 2011, per tre unita’ di personale e con
oneri di missione, nel limite complessivo di euro 30.000,00, posti a
carico del Fondo della protezione civile, nell’ambito delle risorse
gia’ stanziate per la realizzazione del Progetto C.A.S.E di cui
all’art. 2 del decreto-legge n. 39 del 2009.
Art. 9
1. Per la realizzazione dei lavori di cui all’art. 14, comma 3,
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del
12 novembre 2009, il Dipartimento della protezione civile e’
autorizzato ad erogare al Provveditorato interregionale per le opere
pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna l’ulteriore importo
di euro 2.890.000,00 a copertura integrale dei costi sostenuti dal
predetto Provveditorato, a valere sulle residue risorse dell’art. 7,
comma 1, del decreto-legge n. 39/2009, nella disponibilita’ del
Dipartimento.
Art. 10
1. Qualora dalla sospensione dei termini di pagamento delle fatture
per la fornitura di energia elettrica e di gas, prevista dall’art. 9,
comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3754 del 9 aprile 2009, derivi l’impossibilita’ da parte dell’azienda
fornitrice di esercitare la sospensione di cui all’art. 9 della
delibera n. 229/2001 dell’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas
e l’azienda cliente sia formalmente sottoposta, entro la data di
pubblicazione della presente ordinanza, ad una procedura concorsuale,
l’Autorita’ per l’energia elettrica ed il gas e’ autorizzata a
riconoscere all’azienda fornitrice, su istanza della medesima, i
corrispettivi divenuti inesigibili a valere sui fondi disponibili
presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico.
Art. 11
1. Al fine di assicurare senza soluzione di continuita’ il
tempestivo svolgimento dell’istruttoria delle domande di concessione
del contributo per lavori di riparazione e ricostruzione, con
particolare riferimento alle unita’ immobiliari con esito E e
conseguente controllo della corretta esecuzione dei lavori, il comune
dell’Aquila e’ autorizzato a prorogare i contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, nel limite di trenta unita’, di cui
all’art. 7, comma 6 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, fino al 30 giugno 2011, nel
limite massimo di spesa di euro 450.000,00.
2. Al fine di continuare a garantire un costante ed efficace
controllo della legittima utilizzazione degli alloggi del progetto
CASE e dei MAP da parte dei nuclei familiari assegnatari nel comune
di L’Aquila, il personale del Corpo di polizia municipale del
capoluogo e’ autorizzato allo svolgimento di prestazioni di lavoro
straordinario, anche notturno o festivo, fino ad un massimo mensile
pro capite di 30 ore e complessivo di 210 ore, sino al 31 dicembre
2011, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa anche
contrattuale. L’erogazione del relativo corrispettivo e’ effettuata
solo a fronte di prestazioni effettivamente rese e documentate, nei
limiti dell’importo massimo di euro 60.000,00.
3. Al fine di continuare a soddisfare le maggiori esigenze
derivanti dal perdurare della situazione emergenziale, i comuni di
cui all’art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 39 del 2009 e la
provincia dell’Aquila sono autorizzati a stipulare o prorogare i
contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art.
5, commi 2 e 2-bis, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, fino al 30 giugno 2011, nel
limite massimo di spesa di euro 2.955.000,00.
4. Al fine di consentire la prosecuzione degli impegni relativi
all’assistenza alla popolazione ed alla ricostruzione, in particolare
dei centri storici, il termine previsto dall’art. 3, comma 1,
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del
15 settembre 2009, con cui si autorizza il Sindaco del comune
dell’Aquila a stipulare non piu’ di 88 contratti di lavoro a tempo
determinato, e’ prorogato sino al 30 giugno 2011, nel limite massimo
di euro 1.585.000,00.
5. In ragione del prolungato e gravoso impegno per le maggiori
esigenze derivanti dalle attivita’ di emergenza e di ricostruzione,
in particolare dei centri storici, il personale del comune
dell’Aquila, puo’ essere autorizzato ad effettuare, fino al 31
dicembre 2011, fino a 30 ore mensili di lavoro straordinario,
effettivamente reso, anche in deroga ai limiti quantitativi e alle
fonti di finanziamento fissati dall’art. 14 del contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto «Regioni autonomie locali» 1° aprile
1999 e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite massimo
di euro 800.000,00.
6. Al fine di continuare a soddisfare le maggiori esigenze
derivanti dallo stato emergenziale ed in particolare per far fronte
agli adempimenti istruttori e di controllo relativi alla
ricostruzione dei centri storici, il Sindaco del comune dell’Aquila
e’ autorizzato a prorogare fino al 31 dicembre 2011 i 12 contratti di
lavoro a tempo determinato di cui all’art. 1 dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009,
nonche’ a porre a carico delle risorse stanziate per l’emergenza,
fino al 30 giugno 2011, i costi per il personale assunto ai sensi del
medesimo articolo dell’ordinanza n. 3784/2009, nel limite massimo di
euro 288.000,00. Il previsto utilizzo delle graduatorie concorsuali
di altri enti, puo’ riguardare anche le graduatorie ancora valide del
Comune di L’Aquila.
7. Al fine di assicurare la continuita’ della gestione degli
alloggi del progetto CASE e dei MAP, il Sindaco del comune
dell’Aquila e’ autorizzato a prorogare fino al 30 giugno 2011 gli
otto contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati
ai sensi dell’art. 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3881 dell’11 giugno 2010, nel limite massimo di euro
135.000,00.
8. Al fine di contribuire al sostegno dei maggiori impegni
derivanti dalle attivita’ amministrative e tecniche di messa in
sicurezza, di riparazione e di ricostruzione degli edifici, con
particolare riferimento agli aggregati edilizi ed alle aree
perimetrate dei centri storici, il comune dell’Aquila e’ autorizzato
ad avvalersi di Abruzzo Engineering S.c.p.a. fino al 30 giugno 2011,
sulla base di un’apposita convenzione nel limite massimo di euro
1.900.000,00.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a carico
delle risorse di cui all’art. 14, comma 5, del decreto-legge n.
39/2009.
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