ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 2010 Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3916).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 6 del 10-1-2011

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19
febbraio 2010, con il quale e’ stato dichiarato, fino al 28 febbraio
2011, lo stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici
che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei
giorni dall’11 al 17 febbraio 2010 e l’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3865 del 15 aprile 2010 e successive
modificazioni nonche’ la richiesta n. 471 del 5 novembre 2010 del
Commissario delegato – Presidente della regione Siciliana;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606
del 28 agosto 2007 recante disposizioni urgenti di protezione civile
dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori
delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione
Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di
incendi e fenomeni di combustione e la nota del 9 novembre 2010 del
Prefetto di Foggia – soggetto attuatore;
Visti gli articoli 7 e 8 dell’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 nonche’ le note del
9 novembre 2010 della Regione Piemonte e del 22 novembre 2011 della
regione Puglia;
Visti l’art. 3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3452 del 2005 e la nota del 15 novembre 2010 del
Commissario delegato – Presidente della provincia di Rieti;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3839
del 12 gennaio 2010, nonche’ le note dei Presidenti delle regioni
Molise e Puglia rispettivamente del 9 novembre e 6 dicembre 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 7 ottobre 2010,
con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione
agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio
delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010 e
l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903 del 22
ottobre 2010 nonche’ la nota del 7 dicembre 2010 del Capo di
Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3735
del 22 gennaio 2009, recante: «Ulteriori disposizioni di protezione
civile per fronteggiare lo stato di criticita’ conseguente ai gravi
fenomeni eruttivi connessi all’attivita’ vulcanica dell’Etna nel
territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici
concernenti la medesima area» e la nota del 16 novembre 2009 del
Presidente della regione Siciliana e l’art. 2 della successiva
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3829 del 27
novembre 2009 nonche’ la nota del 17 dicembre 2010 del Presidente
della regione Siciliana;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 5 novembre 2010,
con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione
agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio
della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 e
l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13
novembre 2010, nonche’ le note del 7 e 10 dicembre 2010 della Regione
Veneto e del 27 dicembre dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero
dello sviluppo economico;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16
luglio 2010, con il quale e’ stato revocato lo stato di emergenza in
ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le
regioni Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Marche,
Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle d’Aosta nei mesi
di novembre e dicembre 2008, l’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, e l’ordinanza n. 3891 del 4
agosto 2010 nonche’ le note della regione Campania del 14 dicembre
2010, della regione Lazio del 10 dicembre 2010 e della regione
Siciliana del 17 dicembre 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16
aprile 2010 con il quale e’ stato dichiarato, fino al 30 aprile 2011,
lo stato di emergenza in relazione agli interventi di bonifica da
porre in essere nelle discariche A e B dell’area ex SISAS del sito di
interesse nazionale nei comuni di Pioltello e Rodano in provincia di
Milano e l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3874 del 30 aprile 2010;
Vista la nota del Commissario delegato ai sensi dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2010, n. 3874 del
29 luglio 2010 nonche’ la nota della regione Lombardia – Direzione
generale ambiente, energia e reti del 17 settembre 2010 e la nota del
1° ottobre 2010 del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
dicembre 2009 con cui e’ stato prorogato, fino al 31 dicembre 2010,
lo stato d’emergenza, nel territorio delle isole Eolie;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
gennaio 2008, n. 3646, recante: «Ulteriori interventi di protezione
civile diretti a fronteggiare il contesto emergenziale in atto nel
territorio delle isole Eolie», nonche’ l’ordinanza n. 3691 del 2008 e
l’art. 17 dell’ordinanza n. 3738 del 5 febbraio 2009 e successive
modificazioni ed integrazioni nonche’ la nota del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3734 del 16 gennaio 2009, n. 3738 del 5 febbraio 2009, art. 11 e n.
3716 del 19 novembre 2008, art. 9, adottate per fronteggiare
situazioni d’emergenza nel territorio della regione Emilia-Romagna,
nonche’ la richiesta del 13 dicembre 2010 del Presidente della
medesima Regione;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3344
del 19 marzo 2004 e successive modificazioni e il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 2010 con cui il
dott. Giuseppe Romano, e’ stato nominato Commissario straordinario ai
sensi dell’art. 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26,
nonche’ le richieste della regione Liguria e del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17
dicembre 2010 con il quale e’ stato prorogato lo stato di emergenza
in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento
Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554
del 5 dicembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni e le
richieste del 20 dicembre 2010 della regione Liguria e del 21
dicembre 2010 del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
30 luglio 2010, con il quale e’ stato prorogato, sino al 31 luglio
2011, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione
determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle
Scrivia;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3304
del 30 luglio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni
recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare
la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento
Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (AL)», nonche’ la nota del 26
giugno 2010 del Prefetto di Alessandria – Commissario delegato, del
21 dicembre 2010 del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del 17 dicembre 2010 della regione Piemonte;
Visto l’art. 6, commi 3 e seguenti dell’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3873 del 28 aprile 2010 e successive
modificazioni e la richiesta n. 271 del 17 dicembre 2010 del
Commissario delegato;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3634 del 21 dicembre 2007, n. 3660 del 5 marzo 2008, n. 3675 del 28
maggio 2008, n. 3710 del 31 ottobre 2008, n. 3764 del 6 maggio 2009,
n. 3791 del 15 luglio 2009, n. 3807 del 15 settembre 2009, n. 3829
del 27 novembre 2009, n. 3841 del 19 gennaio 2010 e n. 3886 del 9
luglio 2010, nonche’ la note del Commissario delegato per l’emergenza
brucellosi negli allevamenti bufalini in provincia di Caserta e zone
limitrofe e del Ministro delle politiche agricole e forestali
rispettivamente del 9 novembre e 20 dicembre 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2
ottobre 2009, con il quale e’ stato dichiarato, fino al 30 ottobre
2010, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione
determinatasi a seguito delle eccezionali avversita’ atmosferiche
verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di
Messina e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3815 del 10 ottobre 2009, n. 3825 del 27 novembre 2009 e n. 3865 del
15 aprile 2010 nonche’ la richiesta del 4 ottobre 2010 del
Commissario straordinario delegato – soggetto attuatore e l’intesa
della regione Siciliana acquisita con nota del 16 dicembre 2010;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, adottato per
fronteggiare gli eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno colpito
il territorio della regione Abruzzo e la nota del Presidente del
Tribunale di Chieti del 27 novembre 2010;
Visto l’art. 6 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3904 del 10 novembre 2010 e la richiesta n. 35845 del 22
novembre 2010 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti –
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Lazio – Abruzzo
– Sardegna;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. Per la prosecuzione delle attivita’ dirette al superamento del
contesto emergenziale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 19 febbraio 2010 il Presidente della regione Siciliana
nominato Commissario delegato per fronteggiare i gravi dissesti
idrogeologici che hanno interessato il territorio della provincia di
Messina nei giorni dall’11 al 17 febbraio 2010 e’ autorizzato, ove
ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a
derogare, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento
giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario, agli articoli 65, 66, 78, 79, 86, 87, 121, 124 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni
ed integrazioni nonche’ alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 nel testo
recepito nella regione Siciliana con la legge regionale 2 agosto
2002, n. 7, articoli 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 37, 38 e successive modificazioni
ed integrazioni ed alla legge regionale 3 agosto 2010, n. 16,
articoli 3 e 6.

Art. 2

1. Allo scopo di consentire la conclusione delle attivita’ previste
dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del
28 agosto 2007 e successive modificazioni ed integrazioni il Prefetto
di Foggia – soggetto attuatore e’ autorizzato ad utilizzare, fino al
30 giugno 2011, la contabilita’ speciale aperta ai sensi dell’art. 8,
comma 5, dell’ordinanza sopra citata.
2. Per le medesime finalita’ di cui al comma 1 il Presidente della
regione Piemonte – Commissario delegato ai sensi degli articoli 7 e 8
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del
4 agosto 2010 e’ autorizzato ad utilizzare, fino al 30 settembre
2011, le contabilita’ speciali n. 5234 e n. 5271.
3. Per le medesime finalita’ di cui al comma 1 il Presidente della
regione Puglia – Commissario delegato ai sensi dell’art. 7
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del
4 agosto 2010, e’ autorizzato ad utilizzare la contabilita’ speciale
n. 5259, fino al 30 giugno 2011.

Art. 3 1. Tenuto conto che per fronteggiare gli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dovuto impiegare nella predetta regione il proprio personale in modo del tutto straordinario, ai fini dell’applicazione dei limiti e dei conseguenti risparmi di spesa di cui all’art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alle spese sostenute dal medesimo Dipartimento per missioni nel territorio nazionale, non si tiene conto della spesa conseguente ai predetti eventi sismici. 2. All’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2010, n. 3873 sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1 le parole: «nonche’ a costituire una apposita Commissione tecnico-scientifica internazionale.», sono sostituite dalle seguenti: «in base ad una scelta di carattere fiduciario, anche appartenenti alla comunita’ scientifica internazionale, quali componenti di una apposita Commissione tecnico-scientifica. Con il decreto di istituzione sono individuati i relativi compensi da corrispondere ai componenti della Commissione, eccetto ai componenti in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, se nominati, che svolgono la propria attivita’ nell’ambito degli ordinari doveri di ufficio. L’onere derivante dall’applicazione del presente comma e’ posto a carico del Fondo della protezione civile e non potra’ superare complessivamente i 60.000,00 euro»; al comma 3 dopo le parole: «e successive integrazioni e modificazioni ed integrazioni», sono aggiunte le seguenti: «agli articoli 24 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5». 3. All’art. 3, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3910 del 4 dicembre 2010 dopo le parole: «n. 3750/2009», sono aggiunte le seguenti: «e n. 3898/2010».

Art. 4 1. Per consentire la conclusione delle attivita’ previste dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni il Capo del Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato e’ autorizzato ad utilizzare la contabilita’ speciale aperta ai sensi dell’art. 5, comma 1, dell’ordinanza di protezione civile n. 3555 del 5 dicembre 2006, fino al 30 settembre 2011. 2. Per le medesime finalita’ di cui al comma 1 il Capo del Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003, e dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3350 del 28 aprile 2004 e successive modificazioni e’ autorizzato ad utilizzare le contabilita’ speciali n. 3026 e n. 3048, fino al 30 settembre 2011.

Art. 5

1. Per provvedere ai necessari adempimenti di natura contabile in
relazione alle attivita’ poste in essere dal Presidente della
provincia di Rieti, Commissario delegato per l’attuazione del
programma di recupero e miglioramento sismico a seguito degli eventi
sismici che hanno colpito la provincia di Rieti nel settembre 1997 e
marzo-dicembre 2001 ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452 del 1° agosto 2005 e
successive modificazioni ed integrazioni, le residue disponibilita’
finanziarie giacenti sulla contabilita’ speciale n. 1795 sono
trasferite al bilancio della provincia di Rieti in appositi capitoli
di spesa da istituire per il proseguimento delle predette attivita’.
2. All’esito delle attivita’ di cui al comma 1 il Presidente della
provincia di Rieti provvede a rendicontare ai sensi dell’art. 5,
comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive
modificazioni ed integrazioni.

Art. 6 1. I Presidenti delle regioni Molise e Puglia – Commissari delegati provvedono al completamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2011, delle iniziative previste dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3839 del 12 gennaio 2010 per il definitivo superamento del contesto di criticita’ conseguente agli eventi sismici dell’ottobre 2002.

Art. 7 1. Il comma 3 dell’art. 9 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903 del 22 ottobre 2010 recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010» e’ soppresso.

Art. 8 1. Al fine di contenere le spese il Commissario delegato – Presidente della Regione Siciliana, tenuto conto dello stato di avanzamento delle attivita’ post-sisma, il medesimo Commissario delegato e’ autorizzato a ridurre le spese derivanti dall’art. 6 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254 del 29 novembre 2002, limitandole esclusivamente alla misura strettamente necessaria alla chiusura delle attivita’ ancora in corso. 2. I termini previsti dall’art. 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3829 del 27 novembre 2009 sono prorogati al 31 dicembre 2011. 3. Ai proprietari di unita’ immobiliare adibita ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 alla data dell’evento calamitoso, e resa inagibile dalla stessa, nel caso di necessaria delocalizzazione, puo’ essere corrisposto un contributo, pari all’importo massimo stabilito dalla direttiva del Commissario delegato in data 11 giugno 2003, come modificata dalla direttiva del 20 dicembre 2005. Tale contributo dovra’ essere erogato nei modi stabiliti con apposita direttiva del Commissario delegato entro e non oltre il termine di cui al comma 2.

Art. 9 1. Al comma 1 dell’art. 10 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3841 del 19 gennaio 2010 le parole «Nell’ambito» fino alle parole «pubblica e privata», sono sostituite dalle seguenti: «Nell’ambito della situazione di emergenza inerente l’eccezionale afflusso di extracomunitari sul territorio italiano e di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni, ed al fine di consentire l’assunzione urgente di tutte le iniziative per il rimpatrio di cittadini stranieri giunti irregolarmente sul territorio nazionale,».

Art. 10 1. Nell’ambito delle iniziative da adottarsi in favore della Repubblica di Albania colpita da eccezionali eventi alluvionali e dello Stato d’Israele in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri assume tutte le iniziative ed effettua gli interventi di carattere umanitario utili a consentire il soccorso alla popolazione, avvalendosi delle risorse umane e materiali all’uopo necessarie, nonche’ al rimborso ad enti anche internazionali per i beni e servizi forniti. 2. Il Dipartimento della protezione civile puo’ mettere a disposizione a titolo gratuito delle autorita’ locali e degli enti e soggetti legalmente riconosciuti, che operano nelle aree interessate dalle situazioni di criticita’, anche trasferendone ove occorra la proprieta’, i beni e materiali da impiegare per consentire il pieno e completo ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate.

Art. 11 1. All’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010 sono apportate le seguenti modifiche: all’art. 3 alla fine del comma 3 e’ aggiunto il seguente periodo: «Gli oneri conseguenti all’attuazione del presente comma, limitatamente ai volontari impiegati dalla Regione Veneto, sono posti a carico delle risorse stanziate dall’art. 10»; all’art. 5, comma 1, lettera a) dopo le parole: «del danno medesimo», sono aggiunte le seguenti: «sulla scorta della spesa effettivamente sostenuta.». 2. Al fine di consentire la ripresa delle normali condizioni di vita della popolazione della regione Veneto colpita dagli eventi calamitosi dei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 2010, il termine del 31 dicembre 2010, previsto dall’art. 1-septies, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e successive modificazioni, e’ prorogato fino al 31 marzo 2011, nei confronti dei soggetti che abbiano attivato le procedure autorizzative alla data di pubblicazione del sopra citato decreto, e che gli impianti per la produzione da fonti rinnovabili siano ubicati nei comuni individuati dal Commissario delegato ai sensi dell’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010, in deroga a quanto previsto dal richiamato art. 1-septies, comma 1, della legge n.129/2010.

Art. 12

1. Al comma 1 degli articoli 12 e 13 dell’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 i termini ivi
previsti sono prorogati fino al 31 dicembre 2011.
2. I Presidenti delle regioni Campania, Lazio e Sicilia –
Commissari delegati proseguono, ai sensi dell’art. 7 dell’ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010,
in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, alla prosecuzione
e al completamento, entro il 31 dicembre 2011, di tutte le iniziative
gia’ programmate per il definitivo superamento della situazione di
pericolo di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, e successive modifiche ed
integrazioni.

Art. 13

1. Al Commissario delegato di cui all’art. 1 dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2010, n. 3874 e’
riconosciuto un compenso da determinarsi con apposito provvedimento
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
oltre l’eventuale trattamento di missione, nei limiti previsti per i
dirigenti generali dello Stato ed in deroga alla legge 18 dicembre
1973, n. 836. Ai relativi oneri si provvede a carico delle risorse
finanziarie disponibili sulla contabilita’ speciale intestata al
medesimo Commissario delegato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *