Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza in data 19/10/2010, confermava il provvedimento del G.I.P. presso il Tribunale di Napoli, in data 3/8/2010 con cui veniva disposto il sequestro preventivo e per equivalente della somma di Euro 30.000 sul conto corrente, fondi di investimento, e libretti bancari intestati a I.L., I.C. e R.R., indiziati del reato di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite poste in essere da I.F., consistente nella commissione dei più reati di clonazione e utilizzo indebito di carte di pagamento e truffe.
Proponeva ricorso per cassazione il difensore degli indagati deducendo i seguenti motivi:
a) erronea applicazione di norme giuridiche e, in particolare, dell’art. 322 ter c.p. in relazione all’art. 648 bis c.p. in quanto l’art. 322 ter c.p. non prevede la possibilità di disporre il sequestro preventivo, anche per equivalente per il delitto di cui all’art. 648 bis c.p.;
b) erronea applicazione dell’art. 648 quater c.p., in relazione all’art. 321 c.p.p., comma 2 bis, prevedendo l’art. 648 quater c.p. la possibilità della confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del delitto di riciclaggio e anche del denaro per equivalente, ma solo nell’ipotesi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti non anche "durante il procedimento", così come invece previsto per la confisca ex art. 322 ter c.p. per effetto del richiamo operato dall’art. 321 c.p., comma 2 bis.
Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
Le Sezioni Unite di questa Corte – nella pronuncia n. 41936 del 25.10.2005, Muci – hanno affermato che, pur a fronte di una evoluzione normativa dell’istituto che, per effetto di recenti modifiche legislative, ha via via assunto una fisionomia ibrida e polivalente (potendo a seconda dei casi fungere da misura di sicurezza, misura di prevenzione e, talora, pena accessoria), la confisca aderisce ad una logica sanzionatoria, in chiave di prevenzione e di strumento strategico di politica criminale, inteso a contrastare fenomeni sistemici di criminalità economica e di criminalità organizzata.
Le Sezioni Unite hanno poi soggiunto che "costituendo una forma di prelievo pubblico a compensazione di prelievi illeciti, la confisca per equivalente assume preminente carattere sanzionatorio" e il sequestro preventivo, funzionale alla confisca, disposto nei confronti della persona sottoposta ad indagini per uno dei reati previsti dall’art. 640 quater c.p. può avere ad oggetto beni per un valore equivalente non solo al prezzo, ma anche al profitto del reato, in quanto la citata disposizione richiama l’intero art. 322 ter c.p..
Anche se l’art. 322 ter c.p. consente il sequestro preventivo, anche per equivalente, solamente "per uno dei delitti previsti dall’art. da 314 c.p. all’art. 320 c.p.", non anche per il delitto, contestato ai ricorrenti, di cui all’art. 648 bis c.p., l’art. 648 quater c.p., richiamato dal Tribunale del riesame, prevede la possibilità della confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto del delitto di riciclaggio e anche del denaro per equivalente, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, rendendo possibile il sequestro preventivo, anche per equivalente, finalizzato alla confisca nel corso del procedimento.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.