T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 05-07-2011, n. 5873 Sanità e igiene

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato alla Regione Lazio ed alla Presidente della Regione, anche in qualità di commissario straordinario per la Sanità in data 31.5.2010 e successivamente depositato il 25.6.2010, la parte ricorrente, premesso di essere una struttura RSA, provvisoriamente accreditata con il SSN per 95 posti letto, di cui 20 di primo livello, 64 di secondo e 11 di terzo, esponeva che con la determinazione n. 2541 del 9.6.2005, la Regione autorizzava la trasformazione di un nucleo di 20 pp.ll. dal primo al terzo livello assistenziale dell’area senescenza, invitando la AUSL di Frosinone a vigilare sull’idoneità del personale.

L’istante, pertanto, vantava da tal data, la pretesa a veder riconoscere i corrispettivi concernenti i 20 pp.ll. trasformati. Tuttavia, tale riconoscimento non avveniva né con il decreto n. 21 già gravato, né con i decreti nn. 25 e 26 oggetto del presente ricorso. Conseguentemente la ricorrente censurava i suindicati decreti, deducendo il seguenti motivo: discriminatoria ed illegittima disparità di trattamento tra strutture che versano in identiche situazioni di fatto, ingiustizia ed illogicità manifesta, violazione del principio di buona amministrazione, eccesso di potere per travisamento, violazione del principio di affidamento di cui all’art. 1175 c.c. e del principio di buona fede, di correttezza, trasparenza e lealtà.

Si costitutiva l’amministrazione, chiedendo la reiezione del ricorso.

A seguito della discussione, la causa era trattenuta in decisione all’udienza del 25 maggio 2011.

Motivi della decisione

Osserva il Collegio che può prescindersi dall’esaminare i profili relativi all’ammissibilità del ricorso con riferimento alla correttezza della notifica direttamente al commissario ad acta e non presso l’Avvocatura generale dello Stato, questione questa su cui la Sezione ha avuto modo diffusamente di soffermarsi, poiché il ricorso è infondato e deve essere respinto nel merito.

Il gravame si articola in un unico complesso motivo, che comunque trae il proprio fondamento da una erronea rappresentazione dell’autorizzazione e dell’accreditamento come momenti coincidenti. Come è stato correttamente posto in evidenza dall’Avvocatura regionale, al contrario, ai sensi degli artt. 8 bis, 8 ter e 8 quater, del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni, l’abilitazione ad offrire prestazioni sanitarie è subordinata ad una duplice autorizzazione, una che riguarda l’attività ed una che riguarda le strutture (artt. 8 ter), nonché all’accreditamento, che è subordinato alla funzionalità della struttura e della attività agli indirizzi di programmazione regionale (art. 8 quater), attraverso i quali la regione definisce il bisogno di assistenza per garantire livelli essenziali ed uniformi di assistenza. Di seguito all’accreditamento, l’ordinamento prevede, altresì, il sistema di accordi contrattuali al fine di rendere possibile l’ingresso delle strutture nel sistema di produzione di servizi e prestazioni a carico e per conto del SSN.

In forza delle svolte considerazioni, non trova fondamento la pretesa azionata da parte ricorrente a vedersi riconoscere l’accreditamento, per il solo fatto del rilascio di una autorizzazione all’esercizio della specifica attività, rimanendo la struttura soggetta al giudizio discrezionale della Regione in ordine all’idoneità della stessa in relazione alla programmazione ed al fabbisogno.

Conseguentemente non possono trovare accoglimento le censure attinenti alla violazione dei principi di buona fede e di parità di trattamento in ordine a strutture che abbiano già superato l’ulteriore vaglio da parte della Regione. Ne deriva che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’ulteriore domanda di risarcimento.

In considerazione della particolarità della questione, ricorrono tuttavia giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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