Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-06-2011) 01-07-2011, n. 26051 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Si ascrive a S.G. la partecipazione all’associazione mafiosa collegata alla famiglia SERRAINO ed operante sul territorio di (OMISSIS), in agro di (OMISSIS), nonchè il danneggiamento (a mezzo di appiccamelo di incendio) dell’automobile Fiat Punto in uso a B.G..

Per questi addebiti il GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria applicò al predetto misura cautelare carceraria in data 24.9.2010, misura che venne confermata dal Tribunale della Libertà del capoluogo calabrese, con Ordinanza 14.12.2010.

Avverso il provvedimento ricorre la difesa del S. dolendosi della carente motivazione:

– quanto all’accusa di partecipazione all’associazione mafiosa, segnalando che i giudici della cautela hanno scambiato il carattere rissoso del S. per appoggio al sodalizio mafioso, ma non hanno fornito prova della sua partecipazione al sodalizio delinquenziale, argomentando – al contrario – sulla sua insubordinazione, profilo contraddittorio con la convinta partecipazione all’associazione;

inoltre, hanno mancato di riscontrare il programma criminoso a cui avrebbe aderito con consapevolezza il prevenuto e l’adesione all’interesse del gruppo; contraddizione è, ancora, rilevata a riguardo di una vicenda legata a presunte attenzioni manifestate nei confronti di una ragazza, prossima a tal M.F.; non rilevando, inoltre, la sua presenza in casa di tal C. M., poichè tanto non manifesta un legame con il sodalizio, nè vi è prova che la partecipazione al matrimonio di tal N. I. sia stata imposta al S., essendo egli stato ben felice di partecipare all’evento; quanto all’addebito di danneggiamento dell’automobile in uso al B., manca l’indicazione di un quadro indiziario congruente, risultando agli atti soltanto una lite coinvolgente il S. presso il bar "(OMISSIS)" e l’ulteriore allusione non può avere per soggetto il S. nè coinvolgerlo nel fatto incendiario.

Motivi della decisione

La partecipazione all’associazione mafiosa è stata ragionevolmente argomentata dai giudici della cautela nel rilievo delle frasi ricorrenti e coinvolgenti il ricorrente (cfr. Ord. da pag. 21):

l’allusione ad una pluralità di persone, nel cui novero si inserisce il S., dimostra l’appartenenza di costui all’"entourrage" delinquenziale. Si veda per esempio pag. 16 del provvedimento impugnato e l’immedesimazione palesata con frasi "ci siamo noi è la stessa cosa" (Ord. pag. 19).

Il che da compiuto attestato dell’affectio societatis, screditando sul punto l’impugnazione (Motivi, pag. 2).

La matrice illecita del conversare si apprezza, incontrovertibilmente, con l’espressione "si presenta … piacere … del locale di (OMISSIS)" con l’osservazione che dopo questa presentazione ogni controversia con terza persona risulterebbe destinata ad assopirsi ("e finisce il bordello"). Si tratta di affermazione che attesta la convinzione della forza intimidatrice del sodalizio preminente in zona e l’intima persuasione (scaturente dalla tipica cultura mafiosa) dell’avvenuta occupazione e demarcazione del territorio da parte del clan di appartenenza (Ord. pag. 16).

Rilievo che soddisfa l’istanza difensiva volta alla dimostrazione della manifestazione anche esterna del legame mafioso e del suo utilizzo a fini di intimidazione dei terzi.

A tanto deve aggiungersi la disponibilità di armi da parte della consorteria (Ord. pag. 18).

In siffatto contesto, l’istinto aggressivo del prevenuto, come ammesso dallo stesso ricorso che rammenta la sua innata litigiosità (cfr. per es. ricorso, pag. 2, pag. 3, si vedano le subitanee risposta del tipo "apposta, l’ho picchiato subito", cfr. pag. 28, carattere che indica anche un’insubordinazione verso alcuni indirizzi impartiti dal gruppo criminoso, ma la circostanza non scredita l’appartenenza allo stesso, che può giovarsi della carica prepotente consentaneo alle abitudini degli associati), conferma non già la asserita, ma indimostrata libertà di movimento, bensì la disponibilità all’atto violento, coerente con gli incombenti assegnatigli, come rettamente ritenuto dai giudici del merito, i quali acutamente rilevano – anzi – il rischio che l’eccesso di reattività possa cagionare danni all’associazione (Ord. pag. 23):

condotte che si situano nell’economia del complessivo sodalizio, mai essendo emersa diversa e personalistica finalità del S..

Osservazioni che danno puntualmente conto della congruenza degli indizi raccolti a carico del S., ovviamente nel contesto della probatio semipiena (non occorrendo in questa fase la puntuale dimostrazione di quali specifiche incombenze il prevenuto fosse stato onerato), propria della fase a cui attiene la presente vicenda, della idoneità della motivazione dispiegata e, quindi, dell’infondatezza del ricorso che viene, pertanto, rigettato con condanna alle spese del ricorrente.

Attiene, invece, a mero profilo di fatto accertare il collegamento tra l’incendio dell’automobile e le linee di politica criminale della consorteria di appartenenza, nonchè l’accertamento se la partecipazione del S. al matrimonio di tal N. sia stata imposta (cfr. Ord. pag. 34) o liberamente scelta dal ricorrente (motivi, pag. 5): la diversa lettura dell’impugnazione non si macchia di irragionevole travisamento. Per quel che qui interessa, la lettura fornita al dialogo che regge l’addebito di danneggiamento si propone come alternativa a quella giudiziale (cfr. Ord. pag. 36 e ss.), eppertanto inammissibile, quando quest’ultima prospettazione è fondata su risultanze dei rapporti di PG., ancorate a captazioni.

Dunque, su un corredo indiziario che giustifica il tracciato argomentativo del provvedimento impugnato.

La Cancelleria provvederà agli incombenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Art. 94 disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 10 giugno 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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