Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-06-2011) 01-07-2011, n. 25990 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di CA.DE.GA.LU.AU., parte offesa nel procedimento a carico di C.F. e CL.Gi., ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale in data 22 luglio 2009, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza ha dichiarato inammissibile la opposizione proposta dalla stessa parte offesa avverso la richiesta di archiviazione ed ha disposto l’archiviazione del procedimento stesso.

Il ricorso è fondato. Il giudice, infatti, ha omesso di dar corso al contraddittorio camerale reputando in conferenti le indagini indicate dalla parte offesa opponente sul semplice rilievo che le stesse avrebbero condotto ad una "duplicazione dell’originario procedimento": in tal modo, la delibazione di inammissibilità, anzichè fondarsi sulla estraneità delle indagini al tema devoluto allo scrutinio giurisdizionale, si sono concentrate sul relativo epilogo "probatorio", per di più raccordato aduna eventualità – instaurazione di un accertamento simmetrico ma a "rime invertite", rispetto a quello oggetto del procedimento a quo – neppure dirimente agli effetti della decisione da adottare. Il che, ellitticamente, sposta il contraddittorio dalla sua funzione dialettica in ordine alla completezza o incompletezza delle indagini, verso una impropria prospettiva di anticipazione di giudizio circa i suoi esiti. Il tutto in evidente contrasto con i dieta delle Sezioni unite di questa Corte (Cass., Sez. un., 14 febbraio 1996, Testa), ove si è puntualizzato il tipo di sindacato che il giudice deve compiere nel verificare la ammissibilità della opposizione alla richiesta di archiviazione e dei conseguenti limiti che il giudice stesso incontra nel precludere il relativo diritto al contraddittorio, attraverso la pronuncia della archiviazione de plano.

Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Monza per il seguito di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi agli atti al Tribunale di Monza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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