Cass. civ. Sez. III, Sent., 17-11-2011, n. 24081 Opposizione all’esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 31 luglio 2008 il Tribunale di Trani rigettava l’opposizione all’esecuzione avviata dal condominio di via (OMISSIS) nei confronti di M.G. escludendo la censurabilità dell’errore materiale contenuto in un titolo esecutivo a norma dell’art. 615 c.p.c. essendo invece impugnabile a norma dell’art. 617 c.c. e la proponibilità dell’opposizione per fatti impeditivi, estintivi e modificativi, da far valere invece nel giudizio di impugnazione di merito.

Ricorre per cassazione M.G. cui resiste il condominio di via (OMISSIS) che ha altresì depositato memoria.

Motivi della decisione

Pregiudizialmente va esaminato il rilievo del controricorrente di inammissibilità del ricorso per tardività. Il rilievo è fondato.

Ed infatti ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 – non abrogato neanche per implicito dalla L. n. 27 del 1997, artt. 1 e 6 – il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del Tribunale cui è assegnato ha l’onere di eleggere domicilio, all’atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria a norma del citato art. 82, comma 2. Ne consegue che tale domicilio assume rilievo ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l’impugnazione (ex multis S.U. 20845 del 2007, 19001 del 2010). Nella specie l’opponente M. ha eletto domicilio presso lo studio del suo difensore in Santo Spirito (Bari) e pertanto la sentenza emessa dal giudice del Tribunale di Trani gli è stata notificata, a cura del Condominio di Bari, presso la cancelleria a norma del suddetto art. 82 il 14 novembre 2008. Ne consegue che il ricorso del M. per cassazione del luglio 2009 è tardivo.

La omessa indicazione dei fatti di causa nella sentenza impugnata e la conseguente astrattezza delle ragioni poste a fondamento della decisione giustificano la compensazione totale delle spese del giudizio di cassazione. Il Collegio Ha Stabilito (Ndr: Testo Originale Non Comprensibile).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *