Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza 4.10.10 la Corte d’Appello di Roma confermava la condanna emessa il 17.10.06 dal Tribunale della stessa sede nei confronti di D.M. per i delitti p. e p. ex artt. 474 e 648 cpv. c.p. aventi ad oggetto occhiali recanti marchi contraffatti, reati accertati il 27.5.03.
Personalmente D.M. ricorreva contro detta sentenza, di cui chiedeva l’annullamento per mancanza ovvero manifesta illogicità della motivazione perchè, nonostante il contrario avviso di consolidata giurisprudenza, aveva ritenuto irrilevante nell’ottica del reato p. e p. ex art. 474 c.p. il falso grossolano di cui pur aveva parlato la pronuncia di prime cure. Inoltre, il reato era estinto per prescrizione maturata il 27.11.10. 1- Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato, in quanto basato sull’erroneo presupposto della rilevanza della grossolanità del falso anche in materia di prodotti recanti marchi contraffatti: va invece ricordato che, secondo consolidato insegnamento di questa Corte Suprema, l’art. 474 c.p. tutela in via principale e diretta non l’acquirente, bensì la pubblica fede intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno od i prodotti industriali che ne garantiscono la circolazione.
In altre parole, l’art. 474 c.p. (ma il discorso coinvolge anche l’art. 473 c.p.) è norma incriminatrice attinente a reato plurioffensivo che mira ad evitare non solo l’inganno dei consumatori, ma anche l’usurpazione del segno distintivo, poichè quanto più si diffonde la circolazione dei prodotti con marchi contraffatti tanto più si svilisce l’affidabilità di quelli autentici; ciò evidenzia come la possibilità di confusione vada vista con riferimento non al momento dell’acquisto, concluso in particolari condizioni (per lo più mercatini rionali, ambulanti e a prezzo nettamente inferiore a quello dei prodotti originali), ma alla visione degli oggetti nel loro successivo utilizzo, rispetto al quale la grossolanità dovrebbe essere valutata in relazione ad un numero indistinto di soggetti, sicchè non è in concreto apprezzabile (Cass. Sez. 5^ n. 33324 del 17.4.2008, dep. 11.8.2008; Cass. n. 31451/2006; Cass. n. 22543/2006; Cass. n. 34652/2005; Cass. N. 49835/2004; Cass. n. 39863/2001; Cass. n. 13031/2000; Cass. n. 3028/99).
La giurisprudenza genericamente invocata in ricorso afferma altro da quel che suppone il ricorrente, limitandosi a ricordare che non è punibile solo la contraffazione che si concreta – e non è questo il caso – in un’imitazione così ostentata e macroscopica per il grado di incompiutezza da non poter ingannare nessuno.
2- L’inammissibilità del ricorso rende irrilevante la prescrizione maturata (quanto al delitto p. e p. ex art. 474 c.p.) posteriormente alla sentenza impugnata.
Valga, infatti, in proposito il noto principio – ormai consolidatosi a partire da Cass. S.U. n. 32 del 22.11.2000, dep. 21.12.2000 – per cui l’inammissibilità del ricorso per cassazione, anche se per manifesta infondatezza dei relativi motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. (cfr. ad es. Cass. Sez. 1^ n. 24688 del 4.6.2008, dep. 18.6.2008; Cass. Sez. 4^ n. 18641 del 20.1.2004, dep. 22.4.2004, e numerosissime altre).
Del pari è inammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua presentazione, in quanto esula dai casi in relazione ai quali può essere proposto a norma dell’art. 606 c.p.p. (cfr., ad es., Cass. S.U. n. 33542 del 27.6.2001, dep. 11.9.2001).
3- All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
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