Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato in data 11 marzo 2010 e depositato il 15 marzo successivo, il ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 13726/2009 Imm. emesso in data 5 giugno 2009 dal Questore di Milano, notificato in data 8 marzo 2010, recante il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno del medesimo ricorrente, con contestuale invito a lasciare il Territorio italiano entro 15 giorni.
A sostegno del ricorso viene addotta la irrilevanza della condanna subita dal ricorrente in data 31 luglio 2002, per reati concernenti le sostanze stupefacenti, dal G.I.P. di La Spezia, confermata dalla Corte d’Appello di Genova, e divenuta definitiva in data 11 luglio 2008, in quanto i fatti materiali di reato risalgono al mese di febbraio 2001 e la legge n. 189 del 2002 che ha individuato come ostative tali condanne è entrata in vigore in data 10 settembre 2002; inoltre, le condizioni familiari e lavorative del ricorrente dimostrerebbero il suo avvenuto inserimento sociale in Italia, anche in considerazione della lunga permanenza maturata.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 272/2010 è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza del 12 aprile 2011, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
2. La doglianza del ricorrente, che ritiene illegittimo il provvedimento impugnato, in quanto la condanna subita per reati in materia di stupefacenti non potrebbe essere ritenuta ostativa, atteso che i fatti di reato sono stati compiuti prima dell’entrata in vigore della legge n. 189 del 2002, è fondata.
2.1. Difatti, la condanna subita dal ricorrente per reati in materia di stupefacenti si riferisce a fatti avvenuti materialmente nei mesi di febbraio e marzo 2001.
A tal proposito il Collegio ritiene pienamente condivisibile l’orientamento "secondo cui l’automatismo espulsivo introdotto dalla l. 30 luglio 2002, n. 189, considerate le gravi conseguenze che esso comporta, deve essere interpretato come applicabile, ratione temporis, ai soli casi in cui il reato ostativo, sia stato commesso successivamente alla data di entrata in vigore della legge suddetta (in termini Con St., sez. VI, 16 febbraio 2010 n. 859; Cons. St., sez. VI, 7 aprile 2009 n. 1791, ord.)" (Consiglio di Stato, VI, 30 settembre 2010, n. 7230). Del resto, "in caso di reati commessi prima dell’entrata in vigore di detta disposizione, l’autore del reato non era in grado di conoscere le gravi conseguenze derivanti dalla propria condotta" e quindi non si trovava nelle condizioni idonee per valutare appieno tutti i risvolti legati alle attività che lo stesso poneva in essere (Consiglio di Stato, VI, 30 settembre 2010, n. 7230).
3. Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento con lo stesso ricorso impugnato.
4. Le spese possono essere compensate in ragione della natura della fattispecie concreta esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto con lo stesso ricorso impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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