Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con il ricorso in epigrafe l’istante T.G. ha impugnato la delibera in epigrafe specificata con cui sono stati ricusati i suddetti contrassegno e lista presentati dal movimento politico "Fascismo e Libertà" in occasione della competizione elettorale del maggio 2007 per il rinnovo dell’Amministrazione del Comune di Barni (Co); delibera, la suddetta, della quale l’istante ha sostenuto l’illegittimità ed ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento deducendo apposite censure.
Con ordinanza 22 maggio 2007 n° 735, questo TAR ha respinto la formulata domanda cautelare.
Alla pubblica udienza del 21 giugno 2011, sentito il relatore, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
Motivi della decisione
Il ricorso in epigrafe è inammissibile a cagione del fatto che il medesimo non è stato ritualmente notificato all’Amministrazione dell’Interno.
Ed infatti dagli atti di causa emerge, con sicurezza, che non è mai stata effettuata la notifica alla detta Amministrazione statale, la quale soltanto si sarebbe dovuta evocare in giudizio in quanto avente la qualità di unico soggetto chiamato a contraddire alla domanda giudiziale proposta dal ricorrente in questa sede. Una notifica, invece, è stata effettuata, e per di più presso il Tribunale di Erba e non già presso l’Avvocatura dello Stato, alla 5° Sottocommissione Elettorale Circondariale del Comune di Erba non avente una propria soggettività giuridica trattandosi di Organo temporaneo, non autonomo, facente capo alla menzionata Amministrazione dell’Interno.
Per quanto testè evidenziato, il ricorso in epigrafe va, quindi, dichiarato inammissibile.
Quanto alle spese processuali non occorre provvedere al riguardo, stante la mancata costituzione in giudizio di controparti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta),
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per mancata rituale notifica alla competente Amministrazione Statale.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’ Autorità Amministrativa.
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