Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con reclamo proposto innanzi alla Corte d’appello di Bologna, S. L. ha chiesto la revoca del decreto del Tribunale di Forlì, emesso il 19.12.2006, che aveva respinto la sua domanda di esonero dall’obbligo di corrispondere alla moglie divorziata D.D. l’assegno mensile di mantenimento, che egli si era assunto con accordo sottoscritto al verbale dell’udienza del 29.1.2004 celebrata nel giudizio introdotto dalla D. per l’attribuzione dell’assegno di divorzio, assumendo sia di non potervi adempiere per le sue condizioni economiche, sia che il patto era nullo, perchè simulato.
La Corte d’appello, con decreto depositato il 27 aprile 2007 ha respinto il reclamo ed il S. ha quindi proposto ricorso per cassazione cui l’intimata non ha però resistito.
Il P.G. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.
Motivi della decisione
In linea preliminare occorre rilevare e dichiarare l’inesistenza della notifica del ricorso in esame. Eseguita a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., non vi è prova del suo perfezionamento, non risultando depositata la ricevuta di ritorno, attestante la ricezione del plico da parte della destinataria. In tale evenienza, dal momento che "la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio, se l’avviso non è neppure depositato successivamente purchè prima che abbia inizio la relazione prevista dall’art. 379 c.p.c., comma 1, in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile" – Cass. S.U. n. 627/2008.
Non vi è luogo a provvedere sul governo delle spese del presente giudizio in assenza d’attività difensiva dell’intimata.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.
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