T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., 06-07-2011, n. 3587 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, vice soprintendente della Polizia di Stato, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Ministero dell’Interno ha respinto la sua richiesta di rimborso delle spese legali sostenute per difendersi nel corso di un procedimento penale instaurato contro di lui per minaccia aggravata in concorso, conclusosi con sentenza di non doversi procedere per assenza di una condizione di procedibilità (querela).

Avverso il provvedimento impugnato ha articolato diverse censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Il Ministero intimato, costituito in giudizio, ha chiesto la reiezione del gravame.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 22 giugno 2011.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va respinto.

Come visto nell’esposizione in fatto, il diniego gravato risulta emesso dall’amministrazione per ritenuta insussistenza dei presupposti ai quali l’art. 18 del d.l. 67/1997 subordina il riconoscimento del diritto al rimborso.

In particolare, richiamando il parere dell’Avvocatura distrettuale di Napoli, si è ritenuto che mancasse, nel caso in esame, un" accertamento giudiziale di esclusione della responsabilità dell’istanza atteso che "..il proscioglimento del dipendente… è stato pronunciato per ragioni di ordine meramente processuale, ai sensi dell’art. 529 c.p.p. (mancanza di una condizione di procedibilità), ciò che ha inibito la valutazione della fondatezza in merito alle accuse".

Tale interpretazione della disposizione relativa la rimborso delle spese di patrocinio legale sostenute dai dipendenti è condivisa dal collegio.

Ed infatti, l’art. 18 d.l. n. 67/97 costituisce una disposizione dal contenuto di diritto amministrativo e/o civile non avente natura processualpenalistica che riconosce in capo al dipendente il rimborso delle spese legali relative ai giudizi in questione che si sono conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, presupponendo che nel corso del giudizio si stata accertata, in via definitiva e certa, l’estraneità del dipendente ai fatti addebitati.

Conseguentemente deve ritenersi legittimo il provvedimento con il quale una p.a. respinge la domanda di rimborso delle spese legali sostenute da un dipendente per l’attività difensiva relativa ad un giudizio penale per fatti inerenti all’esercizio delle funzioni attribuitegli, motivato con riferimento al fatto che il proscioglimento in sede penale è stato disposto esclusivamente per ragioni di rito, senza che sia stata effettivamente esclusa, con certezza, la responsabilità in ordine ai fatti addebitati (cfr. in tal senso T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 30 luglio 2008, n. 9616, sulla differenza tra il proscioglimento per ragioni processuali e l’assoluzione nel merito e sulla possibilità, in caso di sentenza dichiarativa di improcedibilità dell’azione penale, di esercitare in tempo successivo l’azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona cfr. Cassazione penale, sez. V, 24 marzo 2010, n. 20734 e Cassazione penale, sez. IV, 25 giugno 2008, n. 31446).

Vanno dunque respinte le censure di difetto di istruttoria e violazione dell’art. 18 del d.l. 67/1997 articolate con l’unico motivo di doglianza.

Le spese di lite possono essere compensate in ragione della materia del gravame.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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