Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l’intervento dei magistrati:
Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Vincenzo Antonio Borea Presidente
Riccardo Savoia Consigliere
Alessandra Farina Consigliere, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.236/2006 proposto da Mantovanelli Michela, rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Perusi, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054,
contro
la Regione Veneto in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentato e difeso dagli avv. Ezio Zanon, Bianca Pegno e Luisa Londei, con elezione di domicilio presso l’Avvocatura regionale in Venezia, San Polo 1429/b,
e nei confronti
di Fravezzi Paolo, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del decreto del Dirigente della Direzione per l’edilizia abitativa della Regione Veneto in data 25.10.2005 n. 824 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto in data 15.11.2005.
Visto il ricorso, notificato il 20.1.2006 e depositato presso la segreteria il 2.2.2006 con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione della Regione Veneto, depositato in Segreteria il 17.3.2006 con i relativi allegati;
visti gli atti tutti della causa;
uditi alla pubblica udienza del 15 gennaio 2009 (relatore il Consigliere Alessandra Farina) gli avvocati: Carponi Schittar, in sostituzione di Perusi, per la ricorrente e Morra per la Regione Veneto;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
Fatto
Espone la ricorrente di aver presentato in data 29.3.2003 domanda di partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto della prima casa, emesso nel programma regionale per l’edilizia pubblica residenziale 2001/2003.
La domanda veniva favorevolmente accolta dalla Direzione Regionale Edilizia Abitativa del Veneto, la quale nel comunicare alla ricorrente l’avvenuta inclusione in posizione utile nella graduatoria provvisoria per l’attribuzione del contributo, richiedeva di provvedere nel termine di 90 giorni alla trasmissione della documentazione di cui al punto 6 del bando di concorso.
Riferisce l’istante di aver provveduto tempestivamente, con raccomandata del 4.11.2004, alla trasmissione della documentazione integrativa richiesta.
Tuttavia, con decreto n. 824 del 25.10.2005, il Dirigente della Direzione Regionale revocava il contributo concesso alla signora Mantovanelli.
Con il ricorso in esame viene denunciata l’illegittimità del provvedimento di revoca del contributo in quanto basato sull’erroneo presupposto dalla mancata osservanza da parte dell’interessata dell’obbligo di integrazione della documentazione richiesta dal bando di concorso.
In realtà, come documentato in atti, la ricorrente ha provveduto alla tempestiva trasmissione di copia della compravendita immobiliare stipulata in data 18.12.2003 dinanzi al notaio dott.ssa Paola Mazza di Verona, così come richiesto dall’amministrazione regionale.
Da ciò l’assoluta infondatezza delle ragioni della disposta revoca del contributo.
La Regione Veneto si è costituita in giudizio, contestando in fatto le argomentazioni svolte in ricorso, rilevando in particolare come la documentazione integrativa trasmessa dall’interessata non fosse quella richiesta così come indicato dall’art. 6 del bando di concorso, difettando in particolare la trasmissione della perizia asseverata, redatta da tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti di superficie dell’alloggio alla normativa vigente.
La difesa regionale concludeva pertanto chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza del 15 gennaio 2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Diritto
Il ricorso è infondato e va respinto.
In base all’art. 6 del bando di concorso era richiesto che gli aspiranti beneficiari del contributo regionale – una volta utilmente collocatisi nella graduatoria provvisoria per l’attribuzione del finanziamento – provvedessero alla trasmissione della documentazione integrativa, ovvero: “6.1.1 copia conforme dell’atto di proprietà dell’alloggio, contenente il vincolo di inalienabilità per un periodo di cinque anni dalla data della stipula dello stesso;…..6.1.3 perizia asseverata, nei modi di legge, redatta da tecnico abilitato all’esercizio della professione attestante il rispetto dei limiti di superficie di cui al punto 2.2.1.lett. A;”.
Come emerge per tabulas dalla stessa documentazione depositata in giudizio da parte ricorrente, la signora Mantovanelli ha provveduto a depositare soltanto la copia dell’atto di acquisto dell’alloggio, contenente il vincolo di inalienabilità dell’immobile per cinque anni, omettendo il deposito della perizia asseverata, benchè puntualmente richiesta dall’art. 6 del bando testè riportato.
Ne deriva che la disposta revoca dal beneficio per mancata trasmissione della documentazione richiesta ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso risulta legittima, non avendo la ricorrente integrato in termini corretti la documentazione necessaria ai fini della formulazione della graduatoria definitiva.
Il ricorso va quindi respinto.
Appare equo disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni altra domanda o eccezione, lo respinge.
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, 15 gennaio 2009.
Il Presidente L’Estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Prima Sezione
T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. 236/06
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it