Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-04-2011) 01-07-2011, n. 25918 Riparazione per ingiusta detenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Reggio Calabria, con ordinanza in data 12.10.2010, ha riconosciuto a F.G. il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione subita dal 21 marzo al 6 dicembre 1999, liquidando per tale periodo l’importo di Euro 62000,00. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato che deduce difetto di motivazione e mancata ottemperanza al giudizio di questa Corte per aver limitato l’indennizzo al periodo di detenzione sopra detto, e non aver tenuto conto che lo stato di detenzione derivante dalla esecuzione della medesima ordinanza di custodia cautelare era stato detenuto fino al 13.12.2001.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

Nei confronti di F. sono state emesse due ordinanze di custodia cautelare. La prima, quella per la quale è stato riconosciuto l’indennizzo di cui si discute, in data 20 marzo 1999, con esecuzione il 21; la seconda, in altro procedimento, è stata emessa il 6 dicembre 1999 e gli è stata notificata in pari data mentre egli si trovava già detenuto per il primo titolo.

F. è stato poi assolto da tutte le accuse rivoltegli, sia nel primo che nel secondo procedimento.

Egli ha chiesto la riparazione dell’ingiusta detenzione con riferimento ad entrambi i procedimenti, ma la domanda relativa alla carcerazione subita nel secondo procedimento, quella che ha avuto inizio il 6 dicembre, non è stata accolta in quanto la Corte di appello di Reggio Calabria ha ritenuto la sussistenza di colpa grave del medesimo, con decisione ormai definitiva in quanto confermata da questa Corte.

Con il presente ricorso si sostiene che F. avrebbe avuto diritto all’indennizzo anche per il periodo successivo al 6 dicembre, dato che anche dopo tale data era proseguita la sua custodia in carcere anche per il primo titolo custodiale, custodia cessata solo il 13.12.2001 dopo le sue assoluzioni.

La pretesa del ricorrente è infondata in quanto nella dedotta situazione la possibilità di riparazione non è consentita a norma dell’art. 314, comma 4, che stabilisce che il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della detenzione che sia computata ai fini di una pena ovvero, e questo è il caso di specie, per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all’applicazione della custodia sono state sofferte anche in forza di altro titolo.

La detenzione subita per più titoli è infatti unica e inscindibilmente imputabile a ognuno e a tutti i titoli medesimi con la conseguenza che dal 6 dicembre in poi la detenzione del F. non merita riparazione in quanto ha trovato causa anche nell’altro titolo di custodia cautelare per il quale, pur essendo intervenuta assoluzione, è stata ritenuta la colpa grave del ricorrente.

2. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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