Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il ricorrente, luogotenente dei carabinieri, ha impugnato la reiezione del ricorso gerarchico presentato al Ministero della difesa contro la scheda valutativa n. 42, relativa al periodo 1 gennaio 200426 gennaio 2005, con la quale egli è stato giudicato "superiore alla media", anziché eccellente.
Il ricorrente ritiene tale atto viziato da carenza di motivazione ed eccesso di potere, e ne chiede l’annullamento, poiché basato sui giudizi del comandante del nucleo operativo e del comandante della 2a sezione di tale nucleo, a propria volta discordanti.
Si è costituito il Ministero della difesa, concludendo per la reiezione del ricorso.
Le censure sono infondate.
Le note degli alti ufficiali dei carabinieri su cui si fonda l’atto impugnato sono, ciascuna, espressione di un giudizio convergente: la nota del tenente colonnello Bergamini sottolinea l’insufficienza dei risultati investigativi raggiunti dal ricorrente nell’esercizio dell’attività di indagine, specie a fronte della significativa anzianità di servizio; la nota del maggiore Randolfi non smentisce tale assunto, ma si limita ad illustrare le ragioni per cui il ricorrente è stato trasferito ad altro settore, in ragione della necessità di svolgere indagini sulla mafia cinese "e anche per dissuadere il ricorrente a continuare ad occuparsi di indagini sullo sfruttamento della prostituzione", per le quali la seconda sezione non ha competenza. Le ragioni del trasferimento così indicate sono assorbenti, sicché non vi era motivo di accertare la presunta "carenza di risultati nell’ambito del fenomeno della prostituzione di matrice cinese".
Del resto, la valutazione del ricorrente resta positiva, per cui l’atto impugnato appare, con riguardo alla decisione di esprimere un giudizio meno brillante del consueto, congruamente motivato.
Il ricorso va perciò disatteso.
Nel peculiare caso di specie, le spese restano compensate.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso.
Compensa le spese.
amministrativa.
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