Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 2/4/2007 la Corte d’appello di Napoli rigettava l’opposizione proposta da E.P., condannato irrevocabilmente per i delitti di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies e art. 648 ter c.p. (per avere impiegato i proventi illeciti del clan camorristico "Giuliano" di Forcella in attività commerciali, immobili o conti correnti e per averli fittiziamente intestati a prestanomi nullatenenti o gestiti tramite società di capitali all’uopo costituite), avverso il provvedimento di confisca L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies dei beni analiticamente elencati (quote sociali, aziende, conti correnti e unità immobiliari) e già oggetto di sequestro preventivo 3/5/2004 nel giudizio di merito a suo carico.
Rilevava la Corte territoriale che l’E., a fronte di quanto accertato, nel processo di merito per l’attività di riciclaggio svolta nell’interesse della famiglia Giuliano dal 1993 fino al giugno 2001, circa l’illecita provenienza dei beni in sequestro dal continuo e consistente flusso di finanziamenti provenienti da esponenti del clan Giuliano, non era stato in grado di fornire alcuna giustificazione credibile per superare la presunzione d’illecita accumulazione patrimoniale di immobili, disponibilità finanziarie ed esercizi commerciali, esorbitanti le proprie, modeste, capacità economiche e finanziarie ed acquistati a partire dal 1989, epoca ragionevolmente prossima a quella delle contestate condotte criminose.
2. Hanno presentato ricorso per cassazione contro detta ordinanza i difensori dell’ E., riproponendo innanzi tutto le eccezioni di legittimità costituzionale (già ritenute manifestamente infondate) della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 42 e 111 Cost., nella parte in cui – a differenza di quanto previsto dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter – consente la confisca anche oltre il biennio dalla data di esecuzione del sequestro dei medesimi beni, nonchè nella parte in cui, secondo l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità, possa disporsi la confisca di beni nella disponibilità del condannato a prescindere da qualsiasi nesso di pertinenzialità o cronologico con i delitti contestati ed anzi con l’onere di allegazione o dimostrazione probatoria a suo carico circa la liceità della provenienza.
La difesa ha quindi censurato l’indebita estensione della presunzione d’illecita locupletazione e della confisca anche a beni acquistati in epoca antecedente o successiva alla collocazione cronologica delle condotte criminose, individuate tra il 1992 e il 1998, o, in subordine, quantomeno alle quote di partecipazione alla Emporio Junior s.r.l. costituita nel novembre 2000 ed ai proventi leciti conseguiti dalla relativa attività commerciale, ribadendo siffatti rilievi con successive memorie e motivi nuovi.
3. Osserva innanzi tutto il Collegio, per rispondere alle specifiche critiche mosse pregiudizialmente dalla difesa del ricorrente, che il D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies conv. in L. n. 356 del 1992, introdotto dalla L. n. 501 del 1994, art. 2, configura la speciale ipotesi di confisca in esame come misura di sicurezza patrimoniale atipica, modellata secondo la figura affine della misura di prevenzione antimafia introdotta dalla L. n. 575 del 1965, dalla quale mutua la finalità preventiva (Cass., Sez. Un., 17 luglio 2001, Derouach, rv. 219221), che colpisce tutti i beni, il denaro o altre utilità di cui non sia stata giustificata la provenienza, di valore sproporzionato al reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o all’attività economica di chi sia condannato per uno dei gravi delitti tassativamente J indicati nella medesima disposizione e considerati riferibili alla criminalità organizzata e dei quali, anche per interposta persona fisica o giuridica, ne risulti titolare o averne la disponibilità a qualsiasi titolo.
Il legislatore ha stabilito, sulla base di un’insindacabile scelta politico-criminale, una presunzione iuris tantum d’illecita accumulazione, nel senso che il provvedimento ablatorio incide su tutti i beni di valore economico non proporzionato al reddito o all’attività economica del condannato e dei quali questi non possa giustificare la provenienza, trasferendo sul soggetto, che ha la titolarità o la disponibilità dei beni, l’onere di dare un’esauriente spiegazione in termini economici (e non semplicemente giuridico-formali) della positiva liceità della loro provenienza, con l’allegazione di elementi che, pur senza avere la valenza probatoria civilistica in tema di diritti reali, possessori e obbligazionari, siano idonei a vincere tale presunzione.
Ne consegue che, non essendo colpiti i soli beni collegati al delitto "presupposto" come profitto o provento dello stesso, si riconosce che, all’interno della disciplina dettata dal D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, non ha rilevanza il rapporto di pertinenza tra i beni sottoposti a confisca e il reato per il quale è stata pronunciata condanna, nè tantomeno l’epoca dell’acquisto, sicchè essa opera anche nel caso in cui i beni risultino acquisiti al patrimonio del condannato in epoca precedente o successiva ai fatti contestati per i quali sia intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato (Cass. Sez. Un., 17 dicembre 2003, Montella, rv. 226490-492).
4. Alla stregua dei principi suesposti la duplice questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa del ricorrente (già disattesa dalla Corte d’appello) risulta priva di pregio e manifestamente infondata.
Da un lato, la diversità di disciplina delle modalità e delle scansioni temporali del sequestro preventivo e della confisca dei beni nel processo penale, instaurato per l’accertamento della responsabilità dell’imputato in ordine ad uno dei delitti indicati dal D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, rispetto alla parallela disciplina del sequestro e della confisca nel procedimento di prevenzione L. n. 575 del 1965, ex art. 2 ter, è giustificata dalla obiettiva disomogeneità, strutturale e funzionale, delle situazioni procedimentali considerate.
Dall’altro, la ragionevolezza della presunzione di provenienza illecita dei beni patrimoniali, nei termini sopra configurati, è stata confermata dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 18 del 1996, che ha scrutinato negativamente il dubbio sull’arbitrarietà della scelta legislativa, dal momento che l’elemento della "sproporzione" va comunque accertato attraverso una ricostruzione storica della situazione dei redditi e delle attività economiche del condannato al momento dei singoli acquisti e che questi ben potrà esporre fatti e circostanze, specifiche e rilevanti, indicando quindi puntualmente le proprie giustificazioni (v. già, in tal senso, per la manifesta infondatezza dei plurimi profili d’incostituzionalità denunziati dal ricorrente, Cass., Sez. Un., 17 dicembre 2003, Montella, cit.).
5. Non si riscontrano, d’altra parte, con riferimento alla confisca disposta, vizi del provvedimento impugnato rilevanti in sede di legittimità, poichè la Corte territoriale, seguendo un corretto metodo di esame e di valutazione della prova, ha individuato gli elementi dimostrativi dell’assunto accusatorio con argomentazioni congrue, complete e prive di salti logici.
A fronte della censura difensiva in ordine all’estensione della presunzione di illecita locupletazione e della confisca anche a beni acquistati in epoca antecedente o successiva alla collocazione cronologica delle condotte criminose, individuate tra il 1992 e il 1998, o, in subordine, quantomeno alle quote di partecipazione alla Emporio Junior s.r.l. costituita nel novembre 2000 ed ai proventi leciti conseguiti dalla relativa attività commerciale, appare sufficiente rilevare che il giudice ha posto a fondamento della confisca l’assorbente rilievo che l’E., il quale era un piccolo commerciante, che non aveva dichiarato alcun reddito se non per importi modestissimi, improvvisamente e nel giro di pochissimo tempo aprì una serie di negozi e di attività commerciali ed acquistò appartamenti, gestendo tali attività imprenditoriali tramite prestanomi o società di capitali, mentre risultava inequivocamente provato che il prezzo fu pagato con il flusso costante di imponenti somme di denaro provenienti da esponenti del clan camorristico Giuliano e che gli acquisti furono realizzati per la maggior parte tra il 1989 e il 2000, cioè in stretta e ragionevole contiguità col periodo di commissione dell’attività delittuosa de qua.
Di talchè, anche in merito alle quote di partecipazione ed ai proventi della Emporio Junior s.r.l., una volta accertata insindacabilmente dal giudice di merito la riconducibilità della costituzione della società ai finanziamenti del clan Giuliano, non può conseguentemente qualificarsi come lecito il provento della relativa attività commerciale, frutto del reimpiego di denaro di provenienza criminale.
Del resto, dagli esposti motivi del ricorso si ricava in larga parte che essi, riproponendo le medesime deduzioni in fatto e in diritto già precedentemente svolte e adeguatamente disattese dalla Corte territoriale, prospettano, sotto l’apparente deduzione di vizi attinenti alla violazione di legge o alla illogicità della motivazione, un’inammissibile richiesta di rivalutazione del merito laddove appare, invece, corretto il presupposto logico-giuridico su cui si fonda la decisione impugnata alla stregua dei suesposti principi giurisprudenziali in punto di metodologia della prova.
Il ricorso dev’essere pertanto respinto con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondate le dedotte questioni di legittimità costituzionale. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
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