T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 07-07-2011, n. 1827 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo

Con l’odierno ricorso, notificato il 17.11.2006 alla Provincia di Como e il 24.11.2006 al Comune di Alserio e depositato il successivo 21.12.2006, la ricorrente ha impugnato i provvedimenti sanzionatori in epigrafe specificati, assumendone la illegittimità in quanto relativi alla contestazione del medesimo illecito per danno ambientale.

In tal senso, la ricorrente concludeva chiedendo, in via principale, l’annullamento del provvedimento emesso dalla Provincia e la rideterminazione dell’importo di quello adottato dal Comune; e, in via subordinata, l’annullamento del provvedimento sanzionatorio emesso dal Comune e la rideterminazione dell’importo di quello provinciale.

Si sono costituiti il Comune di Alserio e la Provincia di Como, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie.

Con ordinanza n. 78 del 17 gennaio 2007 è stata respinta la domanda di sospensione incidentale avente ad oggetto il provvedimento sanzionatorio della Provincia di Como.

Con ordinanza n.570 del 12 aprile 2007 è stata accolta la domanda di sospensione incidentale avente ad oggetto il provvedimento sanzionatorio comunale.

Con provvedimento n. 1027 MF prot. del 5 marzo 2011 del Comune di Alserio è stato annullato in autotutela il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria prot. 03525 del 13.9.2006.

Alla Pubblica udienza del 21 aprile 2011 la difesa ricorrente ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’odierno ricorso, a cui hanno prestato adesione le restanti parti costituite, accettando anche la compensazione delle spese di lite.

Motivi della decisione

Il ricorso è improcedibile poiché, in conformità della previsione introdotta dall’art. 35, comma I° lett. c) del codice del processo amministrativo, nel corso del giudizio è sopravvenuto il difetto di interesse della parte alla decisione.

In tal senso, va precisato come tale sopravvenienza solo in parte sia conseguente ad un ulteriore provvedimento dell’amministrazione intervenuto nel rapporto in contestazione (si allude, in particolare, all’annullamento in autotutela del Comune), mentre per il resto (rispetto all’impugnazione del provvedimento provinciale), essa è frutto di un’autonoma decisione della parte ricorrente.

Per tale via, il Collegio ritiene consona alla fattispecie la pronuncia di improcedibilità, richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, proprio perché la valutazione dell’interesse alla prosecuzione dell’azione spetta unicamente al ricorrente, la sua carenza può essere conseguenza anche di una valutazione esclusiva dello stesso soggetto, in relazione a sopravvenienze anche indipendenti dal comportamento della controparte (così, Consiglio di Stato, Sez. IV – sentenza 31 dicembre 2009 n. 9292).

Conclusivamente, il ricorso in epigrafe specificato deve essere dichiarato improcedibile.

Sulle spese, il Collegio ritiene che non vi siano ragioni ostative all’accoglimento della richiesta di tutte le parti costituite di addivenire all’integrale compensazione delle stesse.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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