Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 24-06-2011) 06-07-2011, n. 26238

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- D.G.R. ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte di appello di Bari, datata 14/26.10.2010, di conferma della pregressa decisione del tribunale di Trani, in composizione monocratica, in data 27.2.2008 che la dichiarava colpevole del reato di ricettazione di un assegno smarrito ed oggetto di appropriazione, condannandola alla pena di anni due di reclusione ed Euro 600 di multa, deducendo, e richiamando l’art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e), nell’ordine: a) violazione degli artt. 129 e 649 c.p.p. per essere stata già condannata per il medesimo fatto di reato con sentenza emessa il 29.3.2010 della stessa corte di appello di Bari;

b) violazione dell’art. 442 c.p.p. per non aver proceduto il giudice dell’appello, alla riduzione di pena conseguente alla richiesta di giudizio abbreviato condizionato all’espletamento di una perizia grafologica, richiesta rigettata in primo grado ma decisione contraddetta dall’effettivo espletamento della consulenza in sede di giudizio di appello; c) violazione dell’art. 648 c.p., comma 2 per non essere stata riconosciuta, con manifesta carenza di motivazione, l’ipotesi attenuata della ricettazione, con conseguente ridimensionamento della risposta giudiziale sanzionatoria.

2 – Il ricorso è inammissibile, anche se per ragioni diverse in correlazione con i distinti motivi posto a sostegno dell’impugnazione.

Va da sè che il principio del "ne bis in idem", finalizzato ad evitare che per lo stesso fatto si svolgano più procedimenti e si adottino più provvedimenti anche non irrevocabili, l’uno indipendentemente dall’altro, assume portata generale nel vigente diritto processuale penale, trovando espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza ( art. 28 c.p.p., e segg.), nel divieto di un secondo giudizio ( art. 649 c.p.p.), nella disciplina dell’ipotesi di una pluralità di sentenze per il medesimo fatto ( art. 669 c.p.p.). Ne consegue che non è consentito, in pendenza di un procedimento già definito in primo grado e pendente in appello, iniziare per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona un nuovo procedimento (Sez. 6, 18.11.2004/21.1.2005, Fontana, Rv 230760). Ma nella specie un tale principio non può applicarsi per ragioni di rito, per non averlo dedotto l’imputato in appello e , di più, per non aver allegato copia del provvedimento non consentendo così alla Corte di legittimità di verificare la completezza ed esaustività del ricorso. Il giudice di secondo grado poi ha correttamente negato la richiesta riduzione di pena per il giudizio abbreviato condizionato richiesto già in primo grado proprio perchè la consulenza espletata in primo grado ha confermato la superfluità del predetto mezzo istruttorio ai fini della decisione basata con giudizio corretto su un esauriente compendio probatorio. Ed ancora corretta deve ritenersi la valutazione giudiziale in merito alla impraticabilità di configurare nella specie la forma attenuata del fatto di ricettazione, non solo e non tanto per l’importo dell’assegno – L. 800.000 rapportate all’anno 2001-, ma per le modalità della azione e per il comportamento successivo dell’imputato che non ha inteso risarcire il danno. I motivi di ricorso sui due punti sopra esplicitati si rivelano manifestamente infondati.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – anche al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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