Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di G. D. per il delitto di partecipazione nell’associazione mafiosa della ‘ndrangheta come capo del Locale di Genova.
Osservava in generale che la ricostruzione operata dagli inquirenti sulla nuova composizione della struttura mafiosa della ‘ndrangheta era stata consolidata in varie pronunce che avevano accertato come ogni locale era una sottoarticolazione di una più ampia associazione mafiosa operante nel territorio di Reggio Calabria per cui nonostante i singoli agissero nel territorio di altre regioni, comunque la struttura principale aveva sede in Calabria.
Nel presente processo la prova era costituita da intercettazioni telefoniche e ambientali che si caratterizzavano per la loro genuinità e spontaneità, dove si raccontava l’attuale struttura e composizione della ‘ndrangheta e si discuteva dei vari capi di locale.
In relazione all’indagato G. vi erano due conversazioni tra terzi che lo individuavano come il capo del locale di Genova ed una conversazione tra lui e il capo O.D. dal contenuto inequivoco sul suo stabile inserimento nell’organizzazione mafiosa.
Quanto alle esigenze cautelari deve rilevarsi che sussiste la presunzione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3 e comunque sussisteva il concreto pericolo di reiterazione; certamente l’unica misura adeguata alla gravita del pericolo era la custodia in carcere.
Avverso la decisione presentava ricorso l’indagato e deduceva violazione di legge e difetto di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi in quanto il tribunale si era limitato a riportare il contenuto delle intercettazioni senza spiegare perchè le aveva ritenuto rilevanti e come potevano dimostrare che fosse affiliato all’associazione, visto che era praticamente sconosciuto alle forze dell’ordine; inoltre nella conversazione che gli era stata attribuita non era emerso nulla di certo se non che i due parlavano del sodalizio ma non che lui ne facessero parte; non risultava alcun elemento sui reati fine e sullo scopo dell’associazione.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto contiene affermazioni aspecifiche e si limita a contestare il contenuto delle conversazioni intercettate; le medesime invece hanno un contenuto inequivoco e dimostrano al di la di ogni dubbio il pieno inserimento dell’indagato nella struttura associativa di riferimento, così come ampiamente motivato nell’ordinanza impugnata che ha riportato ampi stralci delle tre conversazioni commentandole con riferimento proprio alla posizione del C.. La mancanza di individuazione dei reati fine non esclude la sussistenza del delitto di partecipazione all’associazione maliosa. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. E della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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