Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 21-06-2011) 06-07-2011, n. 26342 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte d’appello di Venezia, quale giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da T.I. di applicazione della continuazione in quanto il lasso temporale tra le condotte era ampio e i reati erano espressione di circostanze occasionali e non frutto di unicità del disegno criminoso.

Avverso la decisione presentava ricorso il condannato osservando che la corte non aveva esaminato la domanda avanzata di riconoscimento della continuazione, così come già effettuata dal giudice di merito che aveva riconosciuto detto vincolo tra condotte simili avvenute in un arco temporale che ricomprendeva anche quello in esame. Presentava una memoria con la quale aderiva alle conclusione presentate dal Procuratore generale della Corte di cassazione che aveva chiesto l’annullamento con rinvio.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto e l’ordinanza annullata con rinvio. Il giudice dell’esecuzione infatti ha omesso di considerare che il giudice di merito aveva già riconosciuto la continuazione tra due condotte che ricomprendevano nel proprio arco temporale anche quelle in esame e pertanto il giudice dell’esecuzione poteva anche andare di contrario avviso, ma doveva motivare sul perchè queste due condotte commesse nell’arco temporale compreso tra le due precedenti, non potevano essere ritenute espressione nel medesimo disegno criminoso.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di Venezia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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