Cons. Stato Sez. VI, Sent., 08-07-2011, n. 4119 Riserva di posti, preferenze e precedenze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata il Tribunale amministrativo regionale della Campania – Sede di Napoli- ha accolto il ricorso di primo grado proposto dall’odierna appellata S. E. A. volto ad ottenere l’annullamento del decreto del dirigente del centro servizi amministrativi per la Provincia di Caserta del 25 luglio 2005, n. 15152 con il quale era stata disposta la ripubblicazione delle graduatorie permanenti definitive di terza fascia (anni scolastici 2005/2006 e 200672007, classe di concorso A037, A043e A050) nella parte in cui le aveva disconosciuto il beneficio di cui alla riserva di posti "N", quale invalida civile, della nota del 21 luglio 2005 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Centro Servizi amministrativi di Caserta; e degli atti preordinati, connessi e conseguenti tra i quali il bando di concorso approvato con decreto del Direttore Generale del 31 marzo 2005.

A sostegno del gravame l’istante deduceva censure di illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo, in sintesi, che non era necessaria la iscrizione negli appositi elenchi, al momento della presentazione della domanda, stante la previsione degli art. 16, comma 2, della legge n. 13 marzo 1999, n.68 (secondo la quale "i disabili che abbiano conseguito la idoneità nei concorsi pubblici possono essereassunti (…) anche se non versino in stato di disoccupazione") e che ella si trovava in stato di disoccupazione al momento del conseguimento dell’idoneità con l’inclusione in graduatoria permanente e con l’attribuzione della riserva e che, quindi, una volta legittimamente inserita nella riserva in qualità di disabile disoccupata, il suo diritto alla stabilizzazione del rapporto non poteva più venire meno.

L’adito Tribunale amministrativo accoglieva il gravame, affermando, nella sostanza, che, con l’entrata in vigore della l. 13 marzo 1999, n. 68, abrogativa delle norme di cui alla l. 2 aprile 1968, n. 482, sarebbe del tutto ininfluente, ai fini del riconoscimento del diritto alla riserva "N" quale invalida civile, la mancata documentazione dello stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso da parte dell’originaria ricorrente.

Avverso tale sentenza è stato interposto l’odierno appello, affidato dal Ministero ricorrente ad un unico motivo di violazione di legge, con il quale viene rilevato, sostanzialmente, che la sentenza – nell’affermare che con l’entrata in vigore della l. 13 marzo 1999, n. 68 non sarebbe più richiesto, ai fini delle assunzioni di disabili nelle amministrazioni pubbliche attraverso procedure concorsuali, lo stato di disoccupazione né al momento dell’assunzione e neppure in quello anteriore alla presentazione della domanda – avrebbe fornito una interpretazione errata della norma, disciplinante solo il momento dell’assunzione, presso le Amministrazioni medesime, delle persone disabili che abbiano conseguito l’idoneità nei pubblici concorsi.

L’art. 16 della l. 13 marzo 1999, n 68 doveva raccordarsi all’art. 7: lo stato di disoccupazione costituiva presupposto dell’avviamento privilegiato dei disabili al mondo del lavoro.

Alla camera di consiglio del 28 agosto 2007 l’istanza incidentale di sospensione è stata accolta con ordinanza n. 4376/2007, essendo stati ritenuti sussistenti i presupposti per accordare la richiesta misura cautelare, tenuto conto anche della giurisprudenza resa sul punto dalla Sezione."

Con nota depositata il 31 maggio 2011 l’appellata S. Erminia ha dichiarato di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio e di non volersi avvalere degli effetti della impugnata sentenza in quanto successivamente al deposito della decisione di primo grado era stata assunta in pianta stabile in ruolo a seguito dello scorrimento della graduatoria.

Alla odierna pubblica udienza del 31 maggio 2011 la causa è stata posta in decisione.

Motivi della decisione

Il Collegio prende atto della dichiarazione resa dall’appellata di sopravvenuta carenza di interesse alla proposizione del ricorso di primo grado e dichiara quest’ultimo improcedibile con conseguente annullamento dell’impugnata decisione.

Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio sostenute.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)definitivamente pronunciando sull’appello, numero di registro generale 5173 del 2007 come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado e per l’effetto annulla l’impugnata decisione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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