Cass. pen., sez. I 21-05-2008 (08-05-2008), n. 20300 Snodarsi del processo in più fasi e gradi – Passaggio della competenza dall’uno all’altro giudice nel corso del processo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Con provvedimento in data 18.1.2008 il GIP del Tribunale di Monza, investito dalla richiesta della difesa dell’indagato D.E. di procedere con incidente probatorio alla assunzione dell’esame – non rinviabile al dibattimento – delle tre persone offese del reato di tentato estorsione contestato al suddetto indagato, ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale poichè nel frattempo era stato richiesto e disposto il giudizio immediato per l’udienza del 2.4.2008, per cui non vi era neppure più spazio per celebrare l’incidente probatorio nella fase dell’udienza preliminare, mentre la prova avrebbe potuto essere assunta nelle forme degli atti urgenti ai sensi dell’art. 467 c.p.p., comma 1.
Il Presidente del Tribunale ha restituito gli atti al GIP in data 22.1.2008 poichè il fascicolo non era ancora stato trasmesso al suo ufficio, ma il GIP ha a sua volta restituito gli atti al Tribunale rilevando che per gli atti urgenti era competente il Presidente del Tribunale collegiale, mentre la disposizione di cui all’art. 554 c.p.p., che disciplinava la competenza nelle more della trasmissione degli atti, riguardava soltanto il giudizio davanti al Tribunale monocratico.
Il Tribunale collegiale di Monza, con ordinanza in data 25 gennaio 2008, ribadendo che la competenza in merito all’incidente probatorio spettava al giudice che aveva la disponibilità materiale del fascicolo e cioè al GIP, fino alla sua formazione e spedizione al tribunale per il dibattimento, considerato anche che erano ancora in corso i termini per l’accesso dell’imputato ai riti alternativi, ha quindi proposto conflitto negativo di competenza ed ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte per la sua risoluzione.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la declaratoria di competenza del GIP del Tribunale di Monza.
Si verte sicuramente in una ipotesi di conflitto negativo di competenza a norma dell’art. 28 c.p.p., comma 2, poichè due giudici ordinari (il Tribunale di Monza e il GIP dello stesso Tribunale) hanno rifiutato di prendere cognizione di una fase procedimentale incidentale del processo per i medesimi fatti attribuiti alla stessa persona.
Il conflitto deve ritenersi ammissibile, benchè la disposizione di cui all’art. 28 c.p.p., comma 2, ultima parte, escluda la applicabilità delle norme sui conflitti nel caso di contrasto fra GIP e giudice del dibattimento, prevalendo la decisione di tale giudice su quella del giudice che abbia disposto il rinvio a giudizio, sia se questo sia stato disposto in seguito all’udienza preliminare, sia se sia stato disposto dal GIP in seguito alla richiesta di giudizio immediato, come è avvenuto nel caso in esame.
La prevalenza della decisione del giudice del dibattimento su quella del GIP e la correlativa inapplicabilità delle norme sui conflitti si verifica infatti soltanto, secondo la giurisprudenza ormai consolidata della Corte di Cassazione, anche a sezioni unite, rispetto ai provvedimenti che il codice riserva al giudice del dibattimento e non anche rispetto ad eventuali provvedimenti emessi da questo giudice al di fuori della fase dibattimentale (cfr. Cass. Sez. Un. 6.12.1991, Di Stefano). In sostanza, deve ritenersi che sia possibile proporre il conflitto anche fra GIP e giudice del dibattimento in presenza di un provvedimento che comporta una stasi processuale ed un sostanziale diniego di giustizia, come nel caso in esame, in cui, rifiutandosi sia il GIP di dare corso all’incidente probatorio sia il Presidente del Tribunale di disporre la assunzione delle prove urgenti, non si è provveduto con immediatezza alla assunzione di prove non rinviabili. La questione, sia pure non specificamente con riguardo all’incidente probatorio, ha trovato ampia trattazione da parte di questa Corte in riferimento ai casi, del tutto assimilabili, in quanto diretti ad instaurare una fase procedimentale incidentale, di richiesta di applicazione di misure cautelari personali o patrimoniali, di restituzione delle cose sequestrate e di liquidazione di compensi, per cui si fa riferimento alla competenza del giudice "che procede" e si tratta quindi di individuare quale sia tale giudice nelle more fra la decisione del GIP o del GUP e la investitura formale del giudice del dibattimento;
ed è stata risolta costantemente nel senso che la competenza del giudice precedente permane fino a quando questi non abbia giuridicamente ma anche materialmente trasmesso gli atti ad altro giudice (v. Cass. Sez. Un. N. 6 del 1995, rv. 200821; Cass. sez. 1 n. 43463 del 2004, rv. 230701; Cass. sez. 1 n. 1267 del 1998, rv.
210251). E’ infatti solo la trasmissione degli atti del fascicolo per il dibattimento al Tribunale, a norma dell’art. 457 c.p.p., nel caso di rinvio a giudizio immediato che qui interessa, che determina la competenza del Presidente del Tribunale per gli atti urgenti, in quanto solo in quel momento può dirsi che il Tribunale è il giudice che procede nel senso che può anche procedere poichè sono scaduti i termini per la opzione per i riti alternativi (artt. 456 e 458 c.p.p.) ed il giudice del dibattimento può dirsi investito del relativo giudizio. E’ vero che il richiamo all’art. 554 c.p.p., operato dal Tribunale di Monza, è improprio, in quanto riguarda la ipotesi di citazione diretta a giudizio davanti al Tribunale monocratico, però la ratio della disposizione è uguale a quella del giudizio immediato in cui, non essendovi il filtro dell’udienza preliminare, vi è un periodo, antecedente alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, per cui quest’ultimo, non essendo ancora investito del dibattimento attraverso la trasmissione degli atti, non è competente a provvedere per gli atti urgenti e per gli altri provvedimenti che devono essere comunque adottati dal giudice "che procede". Risolvendo il conflitto, si deve pertanto dichiarare che la competenza a disporre l’incidente probatorio spetta al GIP, presso il quale si trovavano gli atti al momento della richiesta di incidente probatorio, il quale dovrà darvi corso. E’ opportuno aggiungere che la decisione di questa Corte è assunta allo stato degli atti qui pervenuti e può essere rimasta superata, di fatto, dalle successive emergenze processuali, quali ad esempio la celebrazione, nel frattempo, del giudizio immediato, ovvero del rito abbreviato o del patteggiamento, che renderebbero impossibile, oltre che inutile, l’incidente probatorio davanti al G.I.P..
Seguono le comunicazioni di cui all’art. 32 c.p.p., comma 2.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del G.I.P. del Tribunale di Napoli, cui dispone trasmettersi gli atti.

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