Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. La signora V. L. impugnava al Tribunale amministrativo regionale per la Campania l’atto del Provveditore agli Studi di Napoli del 29 ottobre 2001, n. 28614, con il quale le si dava notizia dell’esclusione dalla partecipazione alla sessione riservata per il conseguimento dell’abilitazione nella scuola materna, per non essere in possesso del requisito di servizio previsto dall’articolo 1, comma 1, dell’O.M. n. 153/99, come integrata e modificata dalla successiva O.M. n. 33/00 e dall’articolo 1, comma 2, dell’O.M. n. 1/01.
La Signora V. assumeva di aver prodotto la richiesta documentazione sul possesso dei requisiti richiamati dalle ordinanze ministeriali, compresa la prestazione di servizio per almeno 360 giorni; pur essendo stato, quest’ultimo, prestato in parte anche in scuole ed istituti non statali, in parte svolgendo attività professionale corrispondente all’insegnamento richiesto ed in parte in attività di doposcuola privato. Eccepiva pertanto eccesso di potere per travisamento, sviamento, difetto di motivazione, falsità dei presupposti, illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione. Lamentava la differenza di trattamento rispetto ai docenti che avevano maturato nella scuola privata il requisito, sostenendo che tale requisito avrebbe potuto essere conseguito anche svolgendo attività corrispondente a quello di doposcuola privato.
2. Il Tribunale amministrativo con sentenza n. 1941/2006, respingeva il ricorso.
In base alla documentazione presentata dall’appellante, il giudice di primo grado riteneva che non fosse stato raggiunto il previsto requisito di servizio dei 360 giorni utili in quanto tale servizio non poteva essere maturato – come chiedeva la ricorrente – anche svolgendo attività professionale corrispondente all’insegnamento richiesto, nonchè attività di doposcuola privato.
Per tali ragioni – considerando altresì che l’ordinanza in base alla quale il Provveditore agli studi aveva adottato il provvedimento n. 28614/2001 non era appellata – il giudice respingeva il ricorso.
3. Ricorreva in appello la V. riproducendo i motivi dedotti in primo grado.
La causa veniva assunta in decisione nella pubblica udienza del 29 maggio 2011.
3.1 Il ricorso non può essere accolto.
La ricorrente allegava al ricorso, oltre ad una dichiarazione del Presidente dell’Orfanotrofio Famiglia di Maria, relativa alla sua attività come insegnante di scuola materna per l’anno scolastico 2000/2001, ulteriori attestazioni utili, a suo dire, al raggiungimento del previsto limite dei 360 giorni lavorativi.
Nella prima dichiarazione, della Parrocchia Incoronata di Napoli, in data 18 dicembre 2001, si attestava a firma del Parroco che ella aveva insegnato religione presso l’Istituto Figli di Maria "per diversi anni". Non veniva peraltro indicata la data di inizio e di cessazione di tale attività.
L’associazione "Crescere insieme", con lettera 18 aprile 2000, dichiarava che la signora V. risultava, dal 16 settembre 1999, incaricata dalla stessa associazione del compito di operatrice culturale per il progetto educativo "Crescere insieme".
Da ultimo, la Fondazione "Comunicare la speranza" dichiarava che la ricorrente aveva svolto il ruolo di operatore per attività materne infantili e di animatore per la prima infanzia, per un complessivo periodo di 2.125 ore.
Ora appare evidente come la semplice dichiarazione di private associazioni (e in un caso senza indicazione temporale) relativa all’attività privata svolta, non configuri la fattispecie normativa di cui all’art. 2, comma 4, l. 3 maggio 1999, n. 124 e alle ordinanze ministeriali richiamate.
Manca invero il presupposto per considerare utili al fine del raggiungimento dei 360 giorni di servizio di effettivo insegnamento. Deve infatti trattarsi di attività "nelle scuole materne statali o non statali autorizzate o nelle scuole elementari statali o non statali parificate", ovvero di servizi prestati con attività di doposcuola privato od ottenuti svolgendo attività corrispondente all’insegnamento richiesto.
Non vale dunque avanzare una censura di difetto o insufficiente motivazione posto che è la stessa mancanza di un presupposto normativo ad essere adeguata ragione di diniego. Il che assorbe anche la censura avverso il richiamato contrasto fra la l. n. 124 del 1999, art. 2, comma 4, e l’ordinanza ministeriale n. 153/99 che differenzia la valutazione del servizio prestato fra istituti statali e non.
Nella specie non sembrano nemmeno sussistere i presupposti per qualificare alcuni dei documenti allegati come provenienti da "istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o… scuole materne autorizzate o… scuole elementari parificate" (art. 2, comma 4 l. n. 124 del 1999), in quanto tali soggetti non risultano in alcun modo forniti delle prescritte autorizzazioni ministeriali.
Anche prescindendo dalla minore valutazione attribuita all’ordinanza ministeriale ai titoli conseguiti presso tali scuole, le associazioni sopra ricordate, richiamate dalla ricorrente non potevano rientrare in tale categoria normativa.
Appaiono quindi corretti il provvedimento del Provveditore che non ha accolto la domanda avanzata, per la mancanza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, e la sentenza qui impugnata che respingeva il ricorso.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando l’appellata sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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