DECRETO 9 ottobre 2013, n. 130 Regolamento per le modalita’ di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei periti tecnici e dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi…

…dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante istituzione del
Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive
modificazioni, concernente l’ordinamento del personale del Corpo di
polizia penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, e successive modificazioni, concernente l’ordinamento del
personale della Polizia di Stato che espleta attivita’
tecnico-scientifica o tecnica;
Visto il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, recante
l’istituzione dei ruoli tecnici del corpo di polizia penitenziaria,
emanato ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del citato
decreto legislativo, con appositi regolamenti del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, occorre, tra l’altro, stabilire le
modalita’ di svolgimento dei concorsi, comprese le eventuali forme di
preselezione, quelle di accertamento dell’idoneita’ fisica, psichica
e attitudinale al servizio, la composizione delle commissioni
esaminatrici, le prove di esame e le modalita’ di formazione della
graduatoria finale, le categorie dei titoli da ammettere a
valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse;
Ritenuto di dover procedere, ai fini di una organica disciplina
delle anzidette materie, all’emanazione di un unico regolamento
ministeriale;
Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia
penitenziaria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 7 giugno 2012;
Acquisito il concerto del Ministro per la Pubblica amministrazione
e la semplificazione;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
in data 13 giugno 2013;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intendono:
a) per Ministro, il Ministro della giustizia;
b) per Amministrazione, l’Amministrazione penitenziaria;
c) per Provveditorato, il Provveditorato regionale
dell’Amministrazione penitenziaria;
d) per Direttore generale, il Direttore generale del personale e
della formazione del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria;
e) per Corpo, il Corpo di polizia penitenziaria di cui alla legge
15 dicembre 1990, n. 395;
f) per Laboratorio, il Laboratorio Centrale per la banca dati
nazionale del DNA, cosi’ come istituito ai sensi dell’articolo 5,
comma 2, della legge 30 giugno 2009, n. 85, presso il Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.

Art. 2

Requisiti generali

1. Per la partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso alla
qualifica iniziale dei ruoli degli operatori tecnici, dei revisori
tecnici, dei periti tecnici e dei direttori tecnici del Corpo di
polizia penitenziaria, sono richiesti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) possesso delle qualita’ morali e di condotta previste
dall’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
d) idoneita’ fisica, psichica ed attitudinale all’espletamento
dei compiti connessi con l’attivita’ propria dei ruoli e della
qualifica da rivestire;
e) titolo di studio richiesto per l’accesso alla qualifica
individuato in relazione ai ruoli ed ai diversi profili tecnici;
f) eventuale abilitazione all’esercizio professionale, ove
previsto dalle disposizioni vigenti, in relazione al profilo ed al
ruolo.
2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.

Art. 3

Requisiti di idoneita’ fisica e psichica e cause di non idoneita’ per
l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli tecnici
del Corpo di polizia penitenziaria.

1. I requisiti di idoneita’ fisica e psichica di cui devono essere
in possesso i candidati ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli
tecnici sono i seguenti:
a) sana e robusta costituzione fisica;
b) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e m. 1,61 per
le donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e l’efficienza delle
masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo
devono rispecchiare un’armonia atta a configurare la robusta
costituzione e la necessaria agilita’ indispensabile per
l’espletamento dei servizi di polizia;
c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente. Visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio,
con una correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti
vizi di rifrazione: miopia, ipermetropia, astigmatismo semplice
(miopico e ipermetropico) e di tre diottrie quale somma complessiva
dei singoli vizi di rifrazione per l’astigmatismo composto e
l’astigmatismo misto.
2. Costituiscono, inoltre, cause di non idoneita’ per l’ammissione
ai concorsi di cui al comma 1 le imperfezioni e infermita’ indicate
nell’allegata tabella 2.

Art. 4

Requisiti attitudinali dei candidati ai concorsi per l’accesso ai
ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.

1. Per i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli tecnici,
l’esame attitudinale e’ diretto ad accertare il possesso, ai fini del
servizio, dei requisiti attitudinali per l’accesso ai singoli ruoli
rispettivamente indicati nell’allegata tabella 3.

Art. 5

Bando di concorso

1. I concorsi sono indetti con decreto del Direttore generale, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel
quale sono indicati:
a) il numero dei posti messi a concorso con la ripartizione tra i
vari profili professionali;
b) i requisiti per la partecipazione;
c) il numero dei posti riservati ai sensi della vigente normativa
in favore di determinate categorie di concorrenti;
d) i documenti prescritti, le categorie di titoli valutabili
nonche’ il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse;
e) le modalita’ ed i termini di presentazione della domanda di
partecipazione e della relativa documentazione;
f) le materie oggetto delle prove d’esame;
g) il diario delle prove scritte di esame o della eventuale prova
preselettiva con l’indicazione della sede o delle sedi di
effettuazione e la ripartizione dei candidati tra le stesse, ovvero
la data della Gazzetta Ufficiale nella quale sara’ pubblicato il
diario delle suddette prove. La pubblicazione ha valore di notifica a
tutti gli effetti;
h) la votazione minima da conseguire nell’eventuale prova
preselettiva e nelle prove d’esame;
i) il riferimento al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,
che garantisce pari opportunita’ tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro;
j) i titoli di riserva ovvero di preferenza o precedenza previsti
dall’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche’ i termini e le modalita’
della loro presentazione.

Art. 6

Domande di partecipazione ai concorsi

1. Le domande di partecipazione ai concorsi sono presentate alla
direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
2. Ai fini della verifica del rispetto del termine previsto dal
comma 1, il bando medesimo indica gli strumenti idonei a comprovarne
la data di trasmissione.
3. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
a) il cognome e il nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il
motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e) l’immunita’ da condanne penali, ovvero le condanne penali
riportate e i procedimenti penali pendenti a loro carico;
f) il possesso del titolo di studio richiesto con l’indicazione
dell’istituto o dell’universita’ che lo ha rilasciato e della data in
cui e’ stato conseguito;
g) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso le
pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
h) la lingua straniera, scelta tra quelle eventualmente indicate
nel bando di concorso, sulla quale intendono sostenere la prova;
i) l’eventuale possesso dei titoli di riserva ovvero di
preferenza o precedenza, previsti dall’articolo 5, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni, posseduti entro la data di scadenza dei
termini previsti nel relativo bando di concorso;
l) ogni altra indicazione specificamente richiesta dal bando di
concorso.
4. Nei concorsi per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei
periti e dei direttori tecnici i candidati, oltre a quanto previsto
dal comma 3, devono indicare il profilo professionale per il quale
intendono concorrere.
5. Le domande contengono, inoltre, la precisa indicazione del
recapito al quale vanno inviate le comunicazioni relative al concorso
e l’impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni del
recapito stesso.
6. I candidati, che intendono concorrere ai posti riservati
previsti dall’articolo 7, devono farne richiesta nella domanda di
partecipazione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base
al quale concorrono a tali posti, ed ogni ulteriore notizia
necessaria secondo le vigenti disposizioni.
7. L’Amministrazione non e’ responsabile nei casi di dispersione di
comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di
recapito da parte del candidato o di mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne’
di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell’Amministrazione stessa.

Art. 7

Riserve di posti e preferenze

1. Ai concorsi di cui al presente Titolo, si applicano le
disposizioni previste dalle leggi speciali che istituiscono le
riserve di posti a favore di talune categorie di cittadini,
subordinatamente all’accertamento dei requisiti prescritti. Tali
riserve non possono superare complessivamente la meta’ dei posti
messi a concorso. Qualora, in relazione a tale limite, si renda
necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa
si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi
diritto a riserva.
2. A parita’ di merito si applicano i titoli di preferenza e
precedenza indicati nell’articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e nelle
altre disposizioni di leggi speciali vigenti in materia. A parita’ di
merito e di titoli, la preferenza e’ determinata in base al disposto
del comma 5 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche.
3. Nei concorsi per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei
periti tecnici, di cui all’articolo 18, comma 2, del decreto
legislativo 9 settembre 2010, n. 162, un quinto dei posti disponibili
e’ riservato al personale appartenente al Corpo, purche’ in possesso
dei prescritti requisiti e che abbia compiuto almeno tre anni di
anzianita’ di servizio alla data del bando che indice il concorso, e
che non abbia riportato, nei tre anni precedenti, una sanzione
disciplinare pari o piu’ grave della deplorazione.
4. Nei concorsi per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei
direttori tecnici, di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto
legislativo 9 settembre 2010, n. 162, un quinto dei posti disponibili
e’ riservato al personale appartenente al Corpo, purche’ in possesso
dei prescritti requisiti, che abbia compiuto almeno tre anni di
anzianita’ di servizio alla data del bando che indice il concorso, e
che non abbia riportato, nei tre anni precedenti, un sanzione
disciplinare pari o piu’ grave della deplorazione.
5. I posti riservati che non sono coperti per mancanza di vincitori
sono conferiti ai candidati idonei secondo l’ordine di graduatoria.

Art. 8

Accertamenti psico-fisici ed attitudinali

1. I candidati ammessi al concorso e che abbiano superato
l’eventuale prova preselettiva nei limiti di cui al comma 5
dell’articolo 9 devono essere sottoposti ad accertamenti psico-fisici
ed attitudinali.
2. In relazione alle esigenze organizzative, l’Amministrazione si
riserva la facolta’ di scelta se effettuare i predetti accertamenti
subito dopo la prova preselettiva ovvero dopo la o le prove scritte
o, anche, dopo la prova orale.
3. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psico-fisici i candidati
sono sottoposti ad un esame clinico generale, a prove strumentali di
laboratorio.
4. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione
per l’accertamento dei requisiti psico-fisici nominata con decreto
del Direttore generale, composta ai sensi del terzo comma
dell’articolo 106 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, da
cinque medici, di cui uno con funzioni di presidente, del Servizio
sanitario nazionale operanti presso strutture del Ministero della
giustizia, ovvero individuabili secondo le modalita’ di cui al
secondo comma dell’articolo 120 del medesimo decreto legislativo n.
443/92.
5. Le prove attitudinali sono effettuate da una commissione per
l’accertamento delle qualita’ attitudinali, nominata con decreto del
Direttore generale, e composta da un presidente scelto tra i
funzionari con qualifica non inferiore a dirigente
dell’Amministrazione penitenziaria e da quattro periti selettori
attitudinali in possesso della specifica abilitazione professionale.
6. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l’attitudine del
candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attivita’
propria dei ruoli e della qualifica da rivestire. Le prove consistono
in una serie di test, sia collettivi sia individuali, ed in un
colloquio.
7. I test sono predisposti dalla commissione per l’accertamento
delle qualita’ attitudinali, tenuto conto delle funzioni e dei
compiti propri dei ruoli e delle qualifiche cui il candidato stesso
aspira, e sono approvati con decreto del Direttore generale.
8. Le funzioni di segretario delle commissioni di cui ai commi 4 e
5, sono svolte da un funzionario dell’Amministrazione penitenziaria.
9. Il giudizio espresso dalla commissione per l’accertamento dei
requisiti psico-fisici ovvero dalla commissione per l’accertamento
delle qualita’ attitudinali, e’ definitivo e comporta, in caso di non
idoneita’, l’esclusione dal concorso, disposta con decreto del
Direttore generale.
10. I candidati sottoposti all’accertamento dei requisiti
psico-fisici ed attitudinali sono tenuti a presentarsi, muniti di
idoneo documento di riconoscimento nella sede o nelle sedi e nei
giorni ed ore indicati nel bando di concorso o nella successiva
comunicazione.
11. Qualora il numero dei candidati superi le mille unita’, le
commissioni di cui ai commi 4 e 5, unico restando il presidente,
possono essere integrate da un numero di componenti e da un
segretario aggiunto, tale da consentirne la suddivisione in
sottocommissioni.
Art. 9

Prova preselettiva

1. Nei concorsi per l’accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei
periti tecnici e dei direttori tecnici, qualora le domande di
partecipazione siano superiori alle mille unita’ per ciascun profilo
professionale messo a concorso, puo’ essere prevista una prova
preselettiva per determinare i candidati da ammettere alle prove
scritte.
2. La prova preselettiva, articolata in quesiti con risposta a
scelta multipla, concerne le materie oggetto delle prove d’esame. I
quesiti in cui si articola detta prova possono formare oggetto di un
archivio informatico dell’Amministrazione.
3. La prova di cui al comma 1, puo’ essere svolta, per gruppi
predeterminati di candidati, in una o piu’ sedi ed in giorni diversi,
secondo il calendario d’esame predisposto dall’Amministrazione e puo’
essere svolta anche mediante l’utilizzazione di videoterminali
dedicati.
4. La predisposizione dei test preselettivi puo’ essere affidata a
qualificati istituti pubblici o privati e le relative prove possono
essere gestite con l’ausilio di societa’ specializzate.
5. Nei concorsi indicati al comma 1, e’ ammesso a sostenere le
successive prove scritte, per ciascuno dei ruoli professionali
interessati, un numero di candidati non superiore a dieci volte il
numero dei rispettivi posti messi a concorso nonche’, in
soprannumero, coloro che abbiano riportato un punteggio pari
all’ultimo degli ammessi entro i limiti della suddetta aliquota.

Art. 10

Modalita’ di predisposizione dei quesiti

1. Nell’archivio informatico, previsto dall’articolo 9, comma 2,
viene inserito, per il concorso per l’accesso alla qualifica iniziale
del ruolo dei periti tecnici e dei direttori tecnici, un numero di
quesiti in ragione, complessivamente, di 1.000 per ciascun profilo
indicato nella tabella 1 allegata al presente regolamento, che ne
costituisce parte integrante.
2. La formulazione dei quesiti e’ curata dalla direzione generale
del personale e della formazione dell’Amministrazione penitenziaria,
che puo’ avvalersi di societa’ specializzate e di istituti di
ricerca, operanti nel settore della selezione e della formazione del
personale. I quesiti formulati sono approvati con decreto del
Direttore generale.

Art. 11

Svolgimento della prova preselettiva

1. Il calendario di svolgimento della prova preselettiva, nonche’
le sedi in cui essa avra’ luogo, sono comunicate nella Gazzetta
Ufficiale cosi’ come specificato nel bando di concorso.
2. La prova preselettiva e’ effettuata per gruppi di candidati
secondo l’ordine alfabetico del loro cognome, previo sorteggio della
lettera iniziale del cognome, in base al calendario che verra’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
3. La durata della prova e’ stabilita preventivamente dalla
commissione esaminatrice del concorso, in relazione al numero delle
domande da somministrare.
4. I quesiti da sottoporre ai candidati sono individuati tenendo
conto dell’esigenza di ripartire egualmente l’incidenza del grado di
difficolta’ della domanda tra le varie materie.
5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva
di codici, di raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura
e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla
trasmissione di dati.
6. La correzione e la valutazione degli elaborati stampati sui
moduli vengono effettuati a mezzo di idonea strumentazione
automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura
ottica.
Art. 12

Presentazione dei documenti

1. I candidati che hanno superato le prove d’esame sono invitati a
far pervenire al Ministero della giustizia – Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria – direzione generale del personale
e della formazione entro il termine perentorio di venti giorni,
decorrenti dal giorno di ricevimento dell’avviso in tal senso, i
documenti attestanti i requisiti per beneficiare delle riserve dei
posti e quelli necessari per dimostrare il possesso di eventuali
titoli di precedenza ovvero di preferenza nella nomina, gia’ indicati
nella domanda di partecipazione al concorso.
3. La documentazione non e’ richiesta nel caso in cui
l’Amministrazione ne sia gia’ in possesso.

Art. 13

Esclusione dai concorsi

1. Ai concorsi non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle
Forze Armate e di Polizia, o destituiti dai pubblici uffici,
dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento,
ovvero decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127,
primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, nonche’ coloro che hanno riportato una
condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati
sottoposti a misura di prevenzione.
2. L’Amministrazione provvede d’ufficio ad accertare il requisito
della condotta e delle qualita’ morali e quello dell’idoneita’
fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonche’ le cause di
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
3. La mancata presentazione del candidato nel luogo, nel giorno e
nell’ora stabiliti per sostenere gli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali, o la prova preselettiva o le prove d’esame comporta
l’esclusione dal concorso.
5. L’esclusione dal concorso e’ disposta con decreto motivato del
Direttore generale.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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