Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-05-2011) 06-07-2011, n. 26380 Revoca e sostituzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma in data 29 novembre 2010, ha confermato l’ordinanza emessa, in data 27 agosto 2010, dal Giudice per le Indagini preliminari di Roma, con cui era stata rigettata l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell’imputato, a carico di C. M., per i reati di cui all’art. 600 quater c.p., comma 2, in relazione alla detenzione di un’ingente quantità di materiale informativo pedopornografico (in relazione al reato de quo, l’indagato ha inoltrato richiesta di giudizio abbreviato, dopo la notifica del decreto di citazione per giudizio immediato).

L’indagato ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento dell’ordinanza per i seguenti motivi:

1. Erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 274, 275, 299 e 310 c.p.p., in quanto sarebbe stata erroneamente sminuito l’elemento dell’attenuazione delle esigenze cautelari offerto dalla difesa. Il giudice del gravame avrebbe dovuto dare una motivazione nuova, congrua e coerente che giustificasse la prosecuzione della custodia cautelare in carcere nonostante il contenuto complessivo della Consulenza Tecnica del Pubblico Ministero sul materiale in sequestro e le dichiarazioni rese dall’imputato, nel corso dell’interrogatorio. Le foto e i video incriminati sono stati rinvenuti nel 15 DVD e nei 3 CD rom, dove molte foto e molti filmati, secondo quanto riferito dal CT, non hanno contenuto pedopornografico:

la natura pedopornografica del materiale non può essere ridotta al riferimento alla sola immagine n 74 del fascicolo processuale.

Inoltre la limitata pericolosità dell’indagato deve tenere conto che lo stesso ebbe subito ad autoaccusarsi. Mancherebbero anche elementi idonei a dimostrare che il C. avesse scaricato consapevolmente detto materiale da internet, o piuttosto si tratti di file prodotti a seguito di download automatico.

L’ordinanza impugnata inoltre non avrebbe verificato la sussistenza delle condizioni attuali di applicazione della custodia cautelare, laddove avrebbe sottaciuto i fatti sopravvenuti sopraindicati.

2. Mancanza di motivazione o motivazione apparente in ordine all’attenuazione delle esigenze cautelari, ai fini della sostituzione con una misura meno afflittiva, nel rispetto del criterio del "minore sacrificio necessario". I giudici non avrebbero adempiuto all’obbligo di motivazione sul punto dell’adeguatezza della misura inflitta, atteso il fatto nuovo relativo alla dimostrata impossibilità di collegamento internet dall’abitazione del C., elemento che consentirebbe allo stesso di essere posto agli arresti domiciliari.

Motivi della decisione

Osserva la Corte che il ricorso è infondato.

1. Innanzitutto, per quanto riguarda i limiti di sindacabilità in questa sede dei provvedimenti "de libertate", di deve ricordare che la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Cass. sez. 6 n. 2146 del 25.5.1995).

L’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda nè la ricostruzione dei fatti, nè l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. ex multis Cass. sez. 1 n. 1769 del 23/3/1995).

2. E’ poi ben vero, come più volte affermato da questa Corte (cfr. sez. 1, n. 46262 del 16/12/2008, Pagano, Rv. 242065), che la cognizione del giudice dell’appello cautelare non è limitata alle deduzioni fattuali indicate dal motivo, ma è anche vero che l’estensione officiosa dell’ambito dell’indagine afferisce ai fatti e non certo al thema decidendum, certamente ristretto nei confini del predetto effetto parzialmente devolutivo. Il presente ricorso, di fatti, non censura l’originaria sussistenza della gravita del quadro indiziario, ma l’omessa attribuzione della valenza di "fatto nuovo" agli esiti della consulenza tecnica disposta sul materiale informatico in sequestro e delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dall’indagato, quali elementi in grado di attenuare la sussistenza delle esigenze cautelari, che giustificarono l’applicazione della misura più incisivamente restrittiva della custodia cautelare in carcere. L’ordinanza impugnata, invero, ha ritenuto che tali risultanze non abbiano quel carattere di novità e rilevanza in grado di modificare la precedente valutazione di pericolosità del comportamento, attesa l’imponente quantità delle immagini che ritraggono minori, anche bambini in tenera età, in pose ed atti sessuali espliciti. Atteso il carattere seriale delle condotte di procacciamento e detenzione delle immagini pedopornografiche, i giudici di appello hanno ritenuto, con motivazione congrua, che l’incensuratezza non possa rappresentare, di per sè, ostacolo ad una prognosi sfavorevole alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando la valutazione espressa dal G.i.P., circa il rigetto sia dell’istanza di revoca della misura cautelare, che di quella di sostituzione con altra misura meno afflittiva.

3. Le ulteriori argomentazioni svolte dal ricorrente per negare la sussistenza della prova della natura pedopornografica del materiale in sequestro non possono trovare accoglimento in questa sede, non potendo questa Corte rinnovare la valutazione dei risultati probatori già espressa dai giudizi di merito con l’ordinanza di applicazione della misura – peraltro coperta da giudicato cautelare quanto alla sussistenza della gravita del quadro indiziario – e anche perchè gli esiti della consulenza tecnica sono stati ritenuti dal Tribunale "fatti nuovi", non idonei a modificare la pregressa valutazione e la spiegazione fornita dai giudici dell’appello cautelare risulta adeguata ed ancorata in maniera logica alle risultanze processuali.

4. Quanto poi al profilo relativo all’impossibilità di collegamento internet dall’abitazione, che sarebbe stata evidenziata in sede di istanza di sostituzione della misura, il Tribunale ha già chiarito il fatto che tale assicurazione risulta comunque priva di rilievo, attesi i sistemi alternativi di connessione alla rete internet possibili tramite apparecchi mobili, per cui la censura si appalesa manifestamente infondata.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p.. Inoltre la Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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