Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-04-2011) 06-07-2011, n. 26255 Falsità materiale in certificati e autorizzazioni amministrative

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.Y. era chiamato a rispondere, innanzi al Tribunale di Bergamo, del reato di cui all’art. 482 in relazione all’art. 477 c.p., perchè contraffaceva il permesso internazionale di guida, apparentemente rilasciato dalle autorità pakistane.

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale, in composizione monocratica, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato ascrittogli, per difetto della condizione di procedibilità di cui all’art. 10 c.p..

Avverso la pronuncia anzidetta, il PM di Bergamo ha proposto ricorso per Cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.

Motivi della decisione

1. – Con unico motivo d’impugnazione, parte ricorrente deduce violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) c) ed e), sul rilievo che, infondatamente, era stato escluso che la falcone fosse stata commessa in Italia e, di conto, non si era proceduto a notificare il fatto nei termini di cui all’art. 489 c.p., alla stregua di pacifico insegnamento di legittimità, senza che ciò potesse comportare indebita modifica del capo d’imputazione.

2 – Come è fatto palese dalla sua stessa intestazione del motivo d’impugnativa, riguardante anche il vizio di motivazione, il ricorso prospetta critiche al processo giustificativo in forza del quale il giudice di merito aveva escluso la punibilità del reato alla stregua del convincimento che la falsificazione del documento non fosse avvenuta in territorio nazionale. Parte ricorrente introduce, così, una doglianza non deducibile con il ricorso immediato per Cassazione, qual’è quello in esame, a mente dell’art. 569, comma 3.

Nondimeno, in ipotesi siffatta, la stessa norma processuale impone che si faccia luogo alla conversione del proposto ricorso in appello.

Ed a tale incombente occorre, quindi, provvedere, nei termini espressi in dispositivo.

P.Q.M.

Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’Appello di Brescia per il giudizio di impugnazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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